PDL 4514
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4514
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
DONADI, DI PIETRO, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, ROTA, ZAZZERA
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la diminuzione del numero dei parlamentari
Presentata il 15 luglio 2011
Onorevoli Colleghi! — Il tema delle riforme istituzionali è da circa venticinque anni all'attenzione del Parlamento. Nel tempo, si sono succeduti vari tentativi di riforma, più o meno autorevolmente sostenuti.
Le riforme istituzionali hanno attraversato e caratterizzato, in particolare, l'intero corso della XIV legislatura. Il progetto di riforma del Governo di centro-destra modificava interamente la parte seconda della Costituzione. Ma il
referendum del 25 e 26 giugno 2006 ha respinto una riforma costituzionale probabilmente troppo pretenziosa e di conseguenza poco chiara al popolo italiano.
Numerosi progetti di legge costituzionale sono stati presentati nella XV legislatura e sono anche arrivati alla discussione in Assemblea, peraltro senza giungere all'approvazione finale anche a causa della conclusione anticipata della stessa legislatura.
La presente proposta di legge costituzionale non intende affrontare il tema nella sua globalità, ma vuole razionalizzare le istituzioni per migliorarne il funzionamento e per ridurne i costi; un intervento di cui beneficeranno le casse dello Stato, facendo anche riacquistare alla classe politica una maggiore fiducia presso l'opinione pubblica.
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Si propone dunque la riduzione del numero dei parlamentari, secondo le linee di un dibattito ormai antico, che vede nella riduzione medesima sia l'obiettivo della riduzione dei costi, sia la definizione di un livello di più efficiente rappresentanza politica. Secondo la presente proposta di legge costituzionale il numero dei deputati diminuisce da seicentotrenta a trecento e il numero dei senatori da trecentoquindici a centocinquanta.
L'obiettivo primario di tale riduzione è duplice: da un lato, quello di rendere maggiormente efficiente il procedimento camerale nel suo complesso salvaguardando, nel contempo, il princìpio supremo della rappresentanza parlamentare, e, dall'altro lato, quello di trasformare la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica in istituzioni significativamente molto meno dispendiose di risorse economiche, nell'ambito di un'auspicata maggiore sobrietà di tutte le istituzioni della Repubblica, anche in riferimento alle altre amministrazioni statali centrali e periferiche.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trecento» e «sei».
2. All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».
3. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «centocinquanta» e «tre».
4. All'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».