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PDL 4213

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4213



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio delle funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali

Presentata il 24 marzo 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta ha l'obiettivo di introdurre la figura degli ispettori del traffico nelle aree aeroportuali: personale adibito alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nelle aree del sedime aeroportuale.
      Attualmente, come previsto dall'articolo 6, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada», nell'ambito delle aree aeroportuali aperte al traffico aereo civile, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, il quale vi provvede a mezzo di ordinanze. Nell'ambito delle aree aeroportuali ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o a società, il potere di ordinanza è esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati. Nelle aree aeroportuali le azioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, anche dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
 

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delle infrastrutture e dei trasporti, così come previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera e), del codice della strada.
      Nei fatti, la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade dell'area aeroportuale all'uso pubblico è affidata all'Ente nazionale per aviazione civile (ENAC) e, attualmente, molte delle funzioni operative in precedenza svolte dallo stesso ENAC sono state attribuite gradualmente alla società di gestione, anche per ragioni di ordine economico che hanno comportato la riduzione del personale presente negli aeroporti. I poteri ed i compiti che il codice della strada attribuisce al proprietario delle strade sono esercitati, sotto la vigilanza dell'ENAC, dalla società alla quale è stata affidata la gestione aeroportuale dall'ENAC.
      Sarebbe opportuno, per contribuire a risolvere molti dei problemi legati alla circolazione e alla sosta nelle aree aperte al pubblico, visto il ruolo svolto dal gestore aeroportuale, che anche il gestore stesso fosse coinvolto nelle operazioni di prevenzione e di controllo stradale, per supportare e sostituire, dove necessario, la polizia municipale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

          «e-bis) dal personale delle società di gestione aeroportuale, nelle aree del sedime aeroportuale di cui all'articolo 6, comma 7;»

      2. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare, ove necessario, l'articolo 23 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute all'articolo 12 del codice dalla strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.


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