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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4479 |
a) al comma 1 si stabilisce che, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011-2014», ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SSIS, compresi i successivi semestri aggiuntivi o i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005, nonché i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009», e che hanno conseguito il titolo abilitante possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti;
b) al comma 2 dell'articolo in commento si prevede che, analogamente al comma 1, siano iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato «il primo e il secondo corso biennale» di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A e che hanno conseguito la relativa abilitazione, «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno presentato domanda di inserimento, di aggiornamento o di permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3 si stabilisce che possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 o 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e ai corsi quadriennali e biennali indicati». Ovviamente l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultino già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali e biennali indicati nel comma in commento.
Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca con apposito decreto le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2010/2011 dei docenti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 1.
L'articolo 2 della proposta di legge concerne la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento. In particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, la norma, nel presupposto per cui le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nell'attesa della nuova procedura per il reclutamento dei docenti, l'approvazione della presente proposta di legge consentirebbe ai docenti interessati di presentare, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
2) dopo la parola: «(SISS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005»;
3) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2:
1) le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno presentato domanda di inserimento, di aggiornamento o di permanenza per i bienni precedenti»;
c) al comma 3:
1) le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze
2) le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali indicati dal presente comma».
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2010/2011 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
1. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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