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PDL 4467

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4467



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, BRANDOLINI

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna

Presentata il 28 giugno 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 15 (rubricato «disposizioni in materia di attività mineraria») della legge 21 marzo 2001, n. 93, prevede, al comma 2, la costituzione del Parco museo minerario dello zolfo delle Marche, il quale è stato poi istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.
      Il passaggio dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna dei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, rende necessaria la modifica della denominazione in quanto ora il Parco museo è ubicato in entrambe le regioni.
      Il Ministero per i beni e le attività culturali, in risposta ad una interrogazione con la quale si chiedeva l'inserimento nel parco minerario dell'area di Forminiano di Cesena, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad analoga richiesta del comune di Cesena, hanno riconosciuto l'importanza di tale richiesta in quanto il sito di Forminiano si lega in modo inscindibile, così come la documentazione storica testimonia, alle miniere di zolfo di Perticara di Novafeltria e di Sant'Agata Feltria, oggi in Emilia-Romagna e della vicina regione Marche. Con l'ampliamento del museo minerario anche al sito di Forminiano, pertanto, l'intera vena solfifera della Romagna, più volte gestita nella storia dalle stesse compagnie minerarie, risulterebbe ricompresa in un unico parco minerario, corrispondente alla stessa vena, coronando così gli
 

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sforzi di conservazione e valorizzazione sin qui intrapresi dal comune di Cesena e dalla società di ricerca e di studio della Romagna mineraria.
      Analoga necessità si prospetta per il sito in località Miniera del comune di Urbino che presenta un alto valore ambientale e culturale. Il sito minerario attivo dal 1743 passò, come gli altri, alla società Montecatini ai primi del novecento facendo parte della stessa vena solfifera e fu chiuso nel 1932.
      Il sito aveva una doppia denominazione: San Lorenzo in zolfanelli o Santa Barbara in campitelli. Il sito rappresenta senza alcun dubbio un'eccellenza del territorio urbinate, di grande valore storico, culturale e ambientale: la miniera è stata trasformata all'inizio degli anni novanta e destinata prevalentemente alla ricezione turistica in cui si coniugano arte e natura. Questo antico insediamento, ristrutturato e reso funzionale per l'esercizio di attività turistico-ricettive, è divenuto ben presto una realtà unica nel suo genere con un centro artistico, laboratorio di numerose attività didattiche.
      Con l'articolo 1 si interviene sull'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, prevedendo l'aggiunta di due commi al fine di modificare la denominazione del Parco aggiungendo la regione Emilia-Romagna, adeguare il decreto istitutivo per l'inserimento nel Parco anche delle miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino.
      All'articolo 2 si prevede la copertura finanziaria della spesa, pari a 2.000.000 di euro annui.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, di cui al comma 2, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la denominazione di “Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna”. Il Parco comprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino».

      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, prevedendo in particolare la modifica della denominazione del Parco museo, la modifica della composizione del consorzio, l'adeguamento dell'elenco dei siti includendo la rappresentanza dei nuovi enti e territori, l'aggiornamento degli strumenti di gestione e il finanziamento a favore del consorzio medesimo di 2 milioni di euro annui.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

 

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corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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