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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4384 |
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di durata non inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi durata»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Modalità di liquidazione del trattamento). – 1. Ai fini della liquidazione della pensione le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento vigenti al momento della presentazione della domanda, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n.335.
2. Per il lavoratore che ha maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno diciotto anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti all'eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo.
3. Nel caso di un lavoratore a cui si applica il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato secondo le regole del regime contributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n.335.
4. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
5. I periodi di iscrizione nelle diverse gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione,
a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;
c) sessantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.
6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote secondo quanto disposto dal presente articolo con onere a carico delle gestioni interessate.
7. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509, e 10 febbraio 1996, n.103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria effettuate dalle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione stabilito dal presente decreto, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.509 del 1994, ogni utile provvedimento inteso a salvaguardare gli equilibri finanziari della propria gestione.
8. Ai fini della liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto dell'anzianità contributiva acquisita dal lavoratore nelle singole gestioni a cui è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo un criterio di proporzionalità, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità»;
d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. I contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509, e 10 febbraio 1996, n.103».
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