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PDL 4384

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4384



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLI, RUGGERI

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di pensione supplementare

Presentata il 26 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge scaturisce dalla consapevolezza degli enormi cambiamenti che ha subìto negli ultimi anni il mercato del lavoro. Nello specifico, attualmente la vita «lavorativa» delle persone, nella maggior parte dei casi, è molto variegata: durante gli anni si può passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo al lavoro a progetto e viceversa. Questo può portare ad accumulare contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali previste per le tipologie di lavoro svolte, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione e di avere perlomeno parte di quello che si è versato.
      L'istituto della totalizzazione, di cui possono usufruire tutti i lavoratori, viene incontro a queste problematiche permettendo di cumulare tutti i contributi versati, al momento di andare in pensione, da parte di lavoratori che abbiano versato contributi presso diverse gestioni pensionistiche, al fine di ottenere un'unica pensione.
      A differenza della ricongiunzione che è onerosa, la totalizzazione è gratuita e inoltre c’è il vantaggio che i contributi restano accreditati presso le originarie casse o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa o della gestione.
      Il requisito minimo per usufruire della totalizzazione consiste nell'aver maturato tre anni di contribuzione presso una
 

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gestione assicurativa. Inoltre, occorre tenere presente che le varie gestioni hanno ognuna particolarità differenti per cui, per esempio, per totalizzare periodi versati nella gestione della legge 8 agosto 1995, n.335, non occorrono tre anni solari ma tre anni di «contribuzione minima» che si raggiunge in base ai contributi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale calcolati su un reddito di riferimento.
      La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, muovendo dai princìpi sanciti dalla legge n.45 del 1990 e dalla legge n.243 del 2004, è finalizzata ad ampliare il ventaglio delle possibilità offerte al lavoratore di cumulare, senza oneri, i periodi contributivi di cui è in possesso, superando l'attuale quadro normativo che impedisce la piena utilizzazione di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa.
      In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), rimuove il limite dei tre anni relativi alla possibilità di totalizzazione; la lettera b) riduce a diciotto anni l'anzianità contributiva necessaria per la totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità; la lettera c) stabilisce che per il lavoratore che ha maturato, entro il 31 dicembre 1995, almeno diciotto anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti all'eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo; la lettera d) disciplina la possibilità di prevedere una pensione di vecchiaia supplementare costituita da una contribuzione che non sia stata utilizzata per il calcolo della pensione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di durata non inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi durata»;

          b) all'articolo 1, comma 2, lettera a) la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

          c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Modalità di liquidazione del trattamento).1. Ai fini della liquidazione della pensione le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento vigenti al momento della presentazione della domanda, sulla base di quanto stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n.335.
      2. Per il lavoratore che ha maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno diciotto anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti all'eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo.
      3. Nel caso di un lavoratore a cui si applica il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato secondo le regole del regime contributivo secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n.335.
      4. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
      5. I periodi di iscrizione nelle diverse gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione,

 

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nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

          a) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

          b) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;

          c) sessantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;

          d) trecentododici giorni equivalgono a un anno e viceversa.

      6. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote secondo quanto disposto dal presente articolo con onere a carico delle gestioni interessate.
      7. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509, e 10 febbraio 1996, n.103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria effettuate dalle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione stabilito dal presente decreto, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.509 del 1994, ogni utile provvedimento inteso a salvaguardare gli equilibri finanziari della propria gestione.
      8. Ai fini della liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto dell'anzianità contributiva acquisita dal lavoratore nelle singole gestioni a cui è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo un criterio di proporzionalità, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità»;

 

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      d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
      «Art. 6-bis. – (Pensione supplementare). – 1. I contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509, e 10 febbraio 1996, n.103».


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