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PDL 4350

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4350



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNA TERESA FORMISANO

Modifica all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di sottoscrizione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco

Presentata il 10 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La tornata elettorale amministrativa della primavera 2011 ha evidenziato una proliferazione di liste di candidati mai riscontrata nel passato, tanto che il giornalista Gian Antonio Stella, in un articolo apparso sul Il Corriere della Sera di martedì 10 maggio 2011, ha parlato di «liste come i grappoli di glicine ad aprile. Un primato planetario. Ma dentro una patologia che riguarda tutta l'Italia».
      Non si tratta di voler contestare il sacrosanto diritto di ogni cittadino di esercitare il proprio diritto al voto, così come sancito dal primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, quanto piuttosto di rendere credibile una competizione elettorale, scevra di motivazioni e di interessi estranei a quelli dell'aspirazione di un cittadino ad amministrare al meglio la città in cui vive.
      Quello della produzione di liste è l'unico settore che non risente della crisi ma che, anzi, segna un trend in continua ascesa con un più 13 per cento di liste rispetto a cinque anni fa, nonostante la riduzione dei seggi elettorali.
      Secondo l'inchiesta de Il Sole 24 ore, solo nei trenta comuni capoluogo di provincia la cifra dei candidati arriva a 20.000, anche se il record di Messina del 2005, quando si presentarono 41 liste, rimane ancora imbattuto.
      Il fenomeno non tende a diminuire se passiamo ai comuni più piccoli. Due esempi: la città di Cassino, nella provincia di Frosinone, che conta 43.065 abitanti (maggio 2011) vanta un candidato ogni 60
 

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abitanti e Villaricca, comune di 30.213 abitanti della provincia di Napoli, ha in lista un cittadino ogni 80 abitanti.
      La presente proposta di legge è finalizzata a contenere il numero di liste partecipanti alle elezioni amministrative attraverso l'aumento del numero di firme necessarie alla presentazione delle medesime liste. Non si tratta, vogliamo ripeterlo, di comprimere il diritto della partecipazione democratica quanto del tentativo di limitare quella che Stella chiama «febbre di scalata sociale» attraverso la politica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

          a) da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

          b) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

          c) da non meno di 850 e da non più di 1.200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

          d) da non meno di 700 e da non più di 900 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

          e) da non meno di 500 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

          f) da non meno di 400 e da non più di 600 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

          g) da non meno di 250 e da non più di 450 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

          h) da non meno di 80 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

          i) da non meno di 50 e da non più di 80 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti».


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