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PDL 4264

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4264



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MONTAGNOLI, BITONCI, GIDONI, LANZARIN, MUNERATO

Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello e di una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia

Presentata il 7 aprile 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge propone l'istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello e di una sezione distaccata della corte d'assise d'appello di Venezia aventi sede a Verona, con l'obiettivo di razionalizzare il servizio giudiziario sul territorio attraverso la sua distribuzione su aree omogenee e territorialmente contigue. Infatti, tra le regioni italiane di vaste dimensioni, la regione Veneto, con otto tribunali che servono ben 589 comuni, rimane una delle quattro grandi regioni con una unica sede di corte d'appello nonostante il rilevante contenzioso di una regione che vanta elevati indici di produttività e notevole varietà dei bacini di utenza. Ciononostante, i dati statistici rivelano un'elevata produttività degli uffici giudiziari veneti, rispetto a regioni più privilegiate, anche se la situazione reale degli uffici sta diventando drammatica. Pertanto, lo sdoppiamento delle sedi di amministrazione della giustizia d'appello nel Veneto risponderebbe ad una razionale ripartizione del territorio, viste le difficili condizioni attuali della corte d'appello, sia nell'ambito civile che nell'ambito penale. Attraverso l'istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello e di corte d'assise d'appello a Verona verrebbe attuato un elementare principio di buona amministrazione e moderna funzionalità
 

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degli uffici giudiziari, che li vuole allocati dove sono situati gli affari giudiziari da trattare, così da evitare migliaia di spostamenti di persone ed innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e denaro per tutti i soggetti interessati. Siamo assolutamente certi, infatti, che la seconda Corte veneta debba trovare collocazione in Verona che, per grandezza, si colloca subito dopo Venezia, essendo la più popolosa ed importante città del Veneto occidentale, che rappresenta il primo «fornitore» di cause per la corte d'appello, con all'incirca gli stessi numeri del capoluogo. Inoltre, il contesto socio-economico veronese e delle aree territoriali limitrofe è profondamente mutato in questi ultimi anni: oltre allo sviluppo di un'agricoltura di qualità, si è riscontrata una crescita significativa delle realtà rappresentate dalla piccola e media impresa e dal terziario avanzato, fenomeni che hanno reso ancora più complessa la risposta in termini di giustizia. Sono, infatti, aumentati i reati connessi alla criminalità organizzata e le problematiche insite nelle controversie di natura civile. È quindi naturale ritenere che in un contesto in continua espansione economica il numero complessivo dei procedimenti civili e penali non possa che continuare ad aumentare. Risulta allora evidente che questa proposta di legge non vuole dare risposta a domande campanilistiche o antieconomiche, ma ad una conclamata esigenza di razionalizzare la distribuzione regionale degli uffici giudiziari. Venezia sarebbe in tal modo sollevata da un carico di lavoro non indifferente, tenendo presente che a Verona verrebbero radicati anche gli appelli delle cause provenienti dai circondari di tribunale di Vicenza e di Bassano del Grappa, consentendo così anche alle parti in causa e agli operatori di usufruire del più agevole accesso agli uffici giudiziari di Verona rispetto a Venezia e, soprattutto, di abbreviare i tempi di attesa. La creazione di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Venezia è attesa da anni dalla popolazione interessata e dagli operatori del settore.
      Con l'articolo 1 si istituiscono a Verona la sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Venezia e si determina l'ambito territoriale della loro giurisdizione. L'articolo 2 prevede che il Ministro della giustizia venga autorizzato a determinare, con proprio decreto, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni rimanendo nell'ambito dell'attuale dotazione dei ruoli del Ministero stesso. Parimenti, si autorizza il Ministro della giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni. L'articolo 3 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all'atto dell'entrata in funzione delle sezioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia.
      2. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona, di Vicenza e di Bassano del Grappa.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero della giustizia, gli organici delle sezioni di cui all'articolo 1 sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui al medesimo articolo 1.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione delle sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
      3. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, fissandola comunque entro il successivo anno.

Art. 3.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi

 

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alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Venezia e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello e della sezione distaccata della corte di assise d'appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione delle cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

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