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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4073 |
1. La manutenzione degli impianti di riscaldamento a uso civile o industriale e la verifica del tiraggio dei camini sono effettuate da operatori qualificati professionalmente e iscritti nel registro o agli albi di cui all'articolo 2.
1. Chiunque svolga l'attività di spazzacamino o di fumista, in forma individuale o associata, deve essere iscritto nel registro delle ditte di cui al testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, di seguito denominati «albi», e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e dalle norme di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. È altresì obbligatoria per le imprese l'iscrizione a un'associazione di categoria che assicura il costante aggiornamento tecnico e normativo degli iscritti.
3. Le associazioni di categoria devono comprendere nei propri statuti, oltre all'obbligo di aggiornamento tecnico e normativo, anche lo svolgimento di attività informative rivolte al pubblico mediante sistemi di comunicazione ritenuti più idonei, compresa la divulgazione di informazione
1. L'impresa, in forma individuale o associata, che intende svolgere l'attività di spazzacamino deve possedere all'atto dell'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria i seguenti requisiti:
a) capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa, intesa come capacità di adempiere alle obbligazioni nascenti dall'attività imprenditoriale e idoneità a svolgere correttamente l'attività professionale anche con l'ausilio di collaboratori che devono possedere pari requisiti di professionalità. Tale requisito deve permanere per tutto il tempo dell'iscrizione ed è verificato dalle associazioni di categoria;
b) essere immuni da procedimenti penali, anche pendenti, che comportano o che possono comportare una condanna pari o superiore a due anni di reclusione e la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o un'arte o dagli esercizi direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
c) essere immuni da sentenza di fallimento e da misure di prevenzione;
d) essere immuni da violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa;
e) aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni che possono derivare dallo svolgimento dell'attività. A tale fine le associazioni di categoria possono stipulare apposite
2. Costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione la frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 2.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti sia da coloro che ricoprono all'interno delle imprese ruoli direttivi, in forma individuale o societaria, sia dai dipendenti.
4. Le associazioni di categoria provvedono a inserire nei propri statuti norme disciplinari che prevedono un procedimento per l'accertamento della mancanza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Tale procedimento assume le forme dell'arbitrato, è caratterizzato da linearità e da rapidità e assicura il diritto di difesa e la possibilità di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'iscrizione alle associazioni di categoria comporta l'automatica accettazione della definizione delle controversie disciplinari all'arbitro designato.
5. Gli statuti delle associazioni di categoria prevedono le sanzioni da irrogare in caso di accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
1. Le attività disciplinate dalla presente legge sono altresì svolte in conformità alle tecniche nazionali, dell'Unione europea e internazionali che prevedono requisiti per lo svolgimento delle stesse attività e per la gestione degli impianti fumari e di riscaldamento.
2. La violazione delle norme di cui al comma 1 costituisce titolo per l'imputazione della responsabilità colposa civile o penale.
3. Le associazioni di categoria provvedono a organizzare appositi corsi di formazione sulle norme di cui al comma 1, stabilendo un numero di ore minimo.
1. Per consumatore, ai fini della presente legge, s'intende chiunque ha fruito di un'attività di installazione e di manutenzione di impianti fumari e di riscaldamento, anche se soggetto privato, istituzionale o imprenditoriale.
2. Al termine di ogni attività di manutenzione, lo spazzacamino o il fumista redige una relazione sintetica attestante il lavoro eseguito, contenente anche una certificazione in merito alla conformità del lavoro alle disposizioni vigenti. La relazione è consegnata in originale al consumatore ed è conservata dallo spazzacamino o dal fumista in copia per cinque anni o per dieci anni se redatta su supporto informatico.
3. Ogni controversia con il consumatore è devoluta all'associazione di categoria o, su scelta del consumatore, alle associazioni dei consumatori.
1. Chiunque esercita abusivamente l'attività di spazzacamino o di fumista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata per chi esercita l'attività di spazzacamino o di fumista in forma imprenditoriale e con dipendenti. In tale caso, oltre a quanto di competenza della direzione provinciale del lavoro, al titolare è applicata un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni dipendente.
3. Chiunque si avvale dell'opera di uno spazzacamino o di un fumista non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 e delle norme di cui all'articolo 4 non può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da cattiva esecuzione del lavoro, né costituirsi parte civile in caso di danni causati dal non corretto funzionamento dell'impianto.
1. Le associazioni di categoria adeguano i propri statuti e la propria organizzazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 gli spazzacamini e i fumisti procedono all'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria.
3. Negli appalti di servizi relativi alle attività disciplinate dalla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di cui alla presente legge, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché l'iscrizione agli albi e alle associazioni di categoria.
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