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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 2364-728-1944-2564-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che attribuisce agli «enti pubblici» la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento;
rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione;
preso atto che il capo II reca un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal capo II,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.
(10 dicembre 2009)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che attribuisce agli «enti pubblici» la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento;
rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione;
preso atto che il Capo II reca un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal Capo II,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.
(22 giugno 2010)
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede la partecipazione a titolo gratuito dei componenti alla commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge n. 108 del 1996, è idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione;
l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), che dispone l'estensione a dodici mesi, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori dodici mesi, della proroga degli atti aventi efficacia esecutiva avviate nei confronti dei soggetti che abbiano richiesto e per i quali sia stata richiesta l'elargizione per le vittime di richieste estorsive, determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto incide negativamente sui tempi di riscossione di crediti delle pubbliche amministrazioni;
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 7-ter, ai sensi della quale, per il periodo di sospensione delle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;
al fine di garantire che dall'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 14 non derivino effetti negativi per la finanza pubblica, è necessario prevedere quale condizione per l'accesso alla procedura concordataria l'impegno all'integrale soddisfacimento dei crediti assistiti da privilegio, tra i quali rientrano quelli relativi a tributi;
la formulazione dell'articolo 18, comma 5, è suscettibile di determinare l'estensione generalizzata della rinuncia ai crediti tributari e previdenziali, di norma non disponibili, con conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica;
i maggiori accessi ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 25 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto detta banca dati è consultabile a titolo gratuito,
la disposizione di cui all'articolo 25-bis, ai sensi della quale, una volta stipulato l'accordo, i creditori possono dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;
nel presupposto che la dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive prevista a legislazione vigente sia idonea a garantire l'inclusione dei soggetti dichiarati falliti nell'ambito dei beneficiari sia dei mutui di cui all'articolo 1, comma 1, sia dell'elargizione erogata a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito per effetto di attività estorsive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), capoverso comma 1-bis,
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 18-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci.»;
all'articolo 2, comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);
all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4), sopprimere il capoverso 7-ter;
all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 15, comma 4», aggiungere le seguenti: «nonché l'integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio»;
all'articolo 18, sopprimere il comma 5;
all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole: «oneri aggiuntivi» con le seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;
sopprimere l'articolo 25-bis.
(19 gennaio 2010)
La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), che dispone l'estensione a dodici mesi, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori dodici mesi, della proroga degli atti aventi efficacia esecutiva avviate nei confronti dei soggetti che abbiano richiesto e per i quali sia stata richiesta l'elargizione per le vittime di richieste estorsive, determina effetti negativi per la finanza pubblica;
dall'esclusione del pagamento dei crediti assistiti da privilegio nel caso di rinuncia anche parziale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non deriveranno effetti negativi a carico della finanza pubblica;
è necessario precisare che l'applicazione delle disposizioni procedimentali di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, prevista dall'articolo 18, comma 5, non determina l'estensione della disciplina della transazione fiscale agli accordi previsti dal provvedimento in esame;
rilevata l'esigenza di confermare la condizione già formulata nel parere del 19 gennaio 2010, con riferimento 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 18-ter;
ritenuto che dall'esonero del pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4, capoverso 7-ter, non deriveranno minori entrate a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse derivanti dall'applicazione di tali sanzioni non sono determinabili e, quindi, non sono scontate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica,
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso Art. 18-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci.»;
all'articolo 2, comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);
all'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
(13 luglio 2010)
La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge n. 2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, alla quale sono state abbinate le proposte di legge n. 728 La Russa, n. 1944 Losacco e n. 2564 Volontè;
rilevato come il capo II della proposta di legge introduca uno speciale procedimento volto a comporre le cosiddette «crisi da sovraindebitamento», vale a dire le crisi di liquidità del singolo
sottolineato, al medesimo riguardo, come l'individuazione di modalità più snelle, rispetto alle vigenti procedure fallimentari, per tutelare i diritti dei creditori, possa costituire un elemento molto utile al fine di agevolare l'erogazione del credito nei confronti delle famiglie e degli operatori produttivi di minori dimensioni, la quale trova invece un elemento di ostacolo proprio nella farraginosità delle procedure per il recupero dei crediti, soprattutto in una fase, come quella attuale, caratterizzata da una diffusa crisi economica che sta aggravando la percentuale di incagli e sofferenze bancarie;
evidenziato come la lettera b-bis) dell'articolo 2, che introduce nella legge n. 44 del 1999 un nuovo articolo 18-ter, ai sensi del quale gli enti locali possono disporre l'esonero parziale o totale, ovvero il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, nonché tariffe e canoni locali in favore dei soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero arti o professione, che subiscono un danno o lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, riprenda sostanzialmente il contenuto della risoluzione n. 7-00085 Causi, esaminata dalla Commissione Finanze;
evidenziata l'estrema delicatezza della previsione di cui all'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, in quanto appare problematico, in particolare per quanto riguarda gli organismi di conciliazione, consentire l'accesso, senza alcuna forma di autorizzazione, controllo o limitazione, ai dati dell'anagrafe tributaria;
rilevato come le agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi previste dall'articolo 25-bis siano passibili di determinare minori entrate erariali, per le quali non si indica alcuna forma di copertura finanziaria,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione del procedimento di composizione
b) con riferimento all'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la previsione, nel senso di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria al solo giudice della procedura, ovvero consentirgli di chiedere dati specifici contenuti nell'anagrafe stessa, rilevanti ai fini del procedimento di composizione;
c) al medesimo riguardo, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 25 siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
d) inoltre, con specifico riferimento ai dati contenuti nelle cosiddette «centrali rischi» richiamate dal medesimo articolo 25, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali banche dati faccia riferimento la norma, nonché di prevedere che l'utilizzo dei dati in esse contenuti avvenga nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2007, in quanto applicabili;
e) con riferimento all'articolo 25-bis, il quale prevede che la stipula dell'accordo consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la deducibilità delle perdite su crediti sia collegata, non alla stipulazione dell'accordo, bensì all'omologazione dell'accordo da parte del giudice.
(17 novembre 2009)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge n. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, alla
ribadite le considerazioni già espresse nel parere espresso sul testo precedentemente trasmesso del provvedimento relative all'articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche;
ribadita altresì l'esigenza, evidenziata nel precedente parere sul testo, di chiarire meglio l'ambito di applicazione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento,
rilevata l'opportunità di valutare le ricadute che le nuove norme sul procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotte dal capo II del provvedimento, potranno avere sui carichi di lavoro e sulla funzionalità dei tribunali fallimentari;
sottolineata l'esigenza di chiarire che il ricorso all'organismo di composizione della crisi, nel quadro del predetto procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, comporta la sospensione dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con quello del comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo;
b) con riferimento l'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche».
(13 luglio 2010)
(12 novembre 2009)
(23 giugno 2010)
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo della proposta di legge n. 2364, approvata dal Senato, recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (n. 2364, approvata dal Senato, e abbinate) così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
apprezzate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1 che mirano a consentire l'erogazione dei mutui previsti per le vittime dell'usura, a carico all'omonimo Fondo, anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, con la finalità di reinserire l'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;
ritenendo uno strumento fondamentale la nuova tipologia di concordato introdotta nell'ordinamento dal capo II, relativa alle cosiddette crisi da sovrindebitamento, cioè le crisi di liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali,
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono
(4 novembre 2009)
(21 luglio 2010)
La XI Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 2364, già approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge n. 1944 Losacco, n. 728 La Russa, n. 2564 Volontè e la petizione n. 638;
considerato positivamente che il provvedimento interviene in una materia delicata quale quella dell'indebitamento, provocato da usura o da altre cause, anche al fine di garantire il reinserimento dell'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;
preso atto che al capo II si prevede l'introduzione di una nuova tipologia di concordato, relativa alle cosiddette «crisi da sovrindebitamento», cioè le crisi di liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale di cui al capo II, anche mediante l'introduzione di una specifica disposizione che preveda la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.
(10 dicembre 2009)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2364, approvata dal Senato: «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», quale risultante dagli emendamenti approvati;
rilevata l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, di modificare il riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla base di quanto previsto dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»,
esprime
(30 giugno 2010)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2364, approvato dal Senato, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
preso atto che il comma 1, lettera b-bis), dell'articolo 2, introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la
esprime
(11 novembre 2009)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2364, approvato dal Senato, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto che il comma 1, lettera b-bis), dell'articolo 2, introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione,
esprime
(23 giugno 2010)
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: | a) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. | «2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. Il ricavato | 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| netto è per un terzo acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, per un terzo è destinato al pagamento in conto capitale dei ratei del mutuo concesso dal Fondo e per il rimanente terzo deve essere impiegato a fini produttivi o di investimento»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) il comma 3 è sostituito dal seguente: | b) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «3. Il mutuo può essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato»; | «3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»; | c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) il comma 7 è sostituito dal seguente: | d) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente: | e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Non si fa luogo, tuttavia, alla revoca dei predetti benefìci quando il | «a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, purché allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari». | a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente». | 2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) all'articolo 16, comma 2-bis, le parole: «o amministrazioni pubbliche» sono soppresse; | b) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. – (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: | d) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) all'articolo 20: | e) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: | Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai dodici mesi»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le procedure concorsuali»; | Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: | 1) identico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: | 2) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto. | «7-bis. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo». | 7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108». | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»; | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché se il fatto è commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari». | b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Nel caso di estinzione del reato, la restituzione dei beni sottoposti a sequestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l'indagato o l'imputato ha la disponibilità anche per interposta persona a garanzia della prestazione di cui al primo comma, è disposta dal giudice, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti previsti nei commi precedenti. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, i beni, i titoli o le altre utilità sono confiscati o restituiti alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in deroga ai presupposti di cui al comma 1, all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica altresì quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| «5-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale, il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio sono stabilite dal giudice analogamente a quanto previsto al comma 5-bis, indipendentemente dall'età della persona interessata all'assunzione della prova». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «609-octies» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 629, secondo comma, e 644». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «4-quater. La stessa disposizione di cui al comma 4-ter si applica altresì in tutti i casi in cui si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 629, secondo comma, e 644 del codice penale». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1-ter. Relativamente ai procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e 644 del codice penale, l'applicazione, da parte del giudice, della pena su richiesta delle parti ai sensi del comma 1 è subordinata all'eliminazione ovvero al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «f-bis) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia ai quali sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefìci previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o per le quali sia in corso la procedura finalizzata ad ottenere tali benefìci». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soppresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 147-bis, comma 5, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «495, comma 1, del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché della persona offesa nell'ambito di procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «usura, di». | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonché». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte. | 2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. | 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. La proposta è ammissibile quando il debitore: | 2. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2; | Soppressa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi. | b) identica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri. | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo. | 1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 14 e 16, fissa | 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 8 e 10, fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2. | immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. | 3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. | 6. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo | 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 17, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo. | con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta. | Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso dei creditori che rappresentino l'80 per cento dei crediti. | 2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 13, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. | 5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 18, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta. | 1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. | 2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 11, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Dalla data di pubblicazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, quest'ultimo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3. | 3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. | 4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni. | 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando | 2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità. | ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene. | 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. | 1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. | 5. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. | 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Gli organismi di cui all'articolo 22, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni. | 1. Gli organismi di cui all'articolo 16, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano. | 1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2. | 2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 13, comma 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo. | 3. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 22 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. | 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 16 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
1. Identico:
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 24, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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