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PDL 3884

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3884



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Soppressione del tribunale di Crema

Presentata il 19 novembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Da tempo il presidente del tribunale di Cremona dottor Carlo Maria Grillo e il procuratore della Repubblica dottor Roberto di Martino denunciano carenze di personale che indeboliscono in modo allarmante queste istituzioni essenziali per garantire giustizia e sicurezza ai cittadini. Il mantenimento del pieno organico dei magistrati attualmente previsto per la sede di Cremona non potrebbe tuttavia porre rimedio alla debolezza strutturale dell'apparato giudiziario complessivo di Cremona e della sua provincia. Debolezza costituita dalle ridotte dimensioni dei due tribunali e delle due procure che si trovano a Cremona e a Crema. Attualmente la dotazione organica della circoscrizione giudiziaria di Cremona è la seguente: ufficio giudicante, tredici magistrati; ufficio requirente, quattro magistrati. Mentre quella di Crema è la seguente: ufficio giudicante, sette magistrati; ufficio requirente, tre magistrati. Entrambe le strutture giudiziarie sono pertanto ben sotto il limite – secondo gli studi effettuati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) la pianta organica ottimale per ciascun tribunale deve prevedere almeno venti magistrati addetti – considerato il minimo indispensabile per una conduzione dei compiti istituzionali efficiente e al riparo da incertezze sulla disponibilità di personale. Incertezze che sono inevitabili negli uffici con organici troppo ridotti. L'accorpamento dei due complessi di Cremona e di Crema raggiungerebbe
 

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appena questa dimensione minima (venti magistrati). Questo si deduce chiaramente dai pareri resi dal CSM in ordine a disegni di legge e dalle risoluzioni concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie assunte negli ultimi venti anni dal medesimo organo. In particolare, con la risoluzione del 13 gennaio 2010 il CSM «ritiene prioritario ed indispensabile segnalare al Ministro della giustizia la necessità, non più procrastinabile, di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie» sottolineando come «l'efficienza e la funzionalità degli uffici giudiziari è preliminarmente condizionata dalla loro razionale distribuzione sul territorio e dal corretto dimensionamento dei loro organici».
      Ci sono, pertanto, tutte le ragioni per procedere rapidamente al rafforzamento dell'apparato giudiziario attraverso l'accorpamento del tribunale di Crema al tribunale di Cremona. Siamo consapevoli che di fronte alla necessità di un provvedimento come questo è forte la tentazione da parte delle forze politiche di rafforzare non le istituzioni ma se stesse. Cavalcare campanilismi, anche se dannosi e superati dalle necessità dei tempi, può sembrare più facile e redditizio in termini di voti e di popolarità, e allora si provvede a eludere i problemi sviando l'attenzione su falsi obbiettivi.
      Il contrasto tra questo interesse di parte con quello della generalità dei cittadini non è sempre colto con efficacia dagli organi di informazione locali e nazionali.
      A Cremona e provincia non c’è solo la microcriminalità a richiedere un contrasto da parte di istituzioni giudiziarie e di Forse di polizia forti. Ci sono pesanti minacce e notizie di reato verso l'ambiente, ma anche da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, il cui insediamento territoriale risulta sempre più preoccupante; inoltre sono state scoperte persone collegate a organizzazioni terroristiche islamiche, ma è prudente non abbassare la guardia. Questi sono a Cremona i poteri forti a contrasto dei quali i politici devono rafforzare le istituzioni.
      È per queste ragioni che con la presente proposta di legge si dispone la soppressione del tribunale di Crema, come previsto dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 prevede che tutti gli affari, civili e penali, pendenti davanti il medesimo tribunale siano devoluti alla competenza per territorio del tribunale di Cremona.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il circondario del tribunale di Crema è soppresso.
      2. Tutti i comuni già compresi nella competenza del circondario del tribunale di Crema passano alla competenza del circondario del tribunale di Cremona.
      3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, all'adeguamento degli organici dei magistrati e del personale, occorrente per il funzionamento dell'ufficio giudiziario di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a destinare i finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
      4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Crema e appartenenti, ai sensi dell'articolo 1, alla competenza per territorio del tribunale di Cremona, sono devoluti a tale ufficio.


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