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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3721 |
1) l'estensione del principio della deducibilità dei costi sostenuti per la crescita dei figli, definendone le tipologie ed i limiti;
2) l'introduzione della famiglia quale soggetto d'imposta, con l'applicazione del
La scelta dello strumento della deducibilità di spese prestabilite anziché di quello della detrazione, più in linea con la tradizione fiscale italiana, costituisce un intervento più equo per il riconoscimento degli oneri derivanti dalla presenza di carichi di famiglia: la detrazione fissa, infatti, in un sistema di aliquote crescenti come quello italiano, assume implicitamente l'ipotesi assurda che gli oneri decrescano al crescere del reddito. La possibilità di dedurre dal reddito lordo importi corrispondenti ai reali costi di base della famiglia, in luogo delle attuali detrazioni di imposta, avrebbe il vantaggio di rendere chiaro qual è il reddito al di sopra del quale inizia la capacità contributiva e permetterebbe quindi di tassare direttamente le risorse non indispensabili per la sussistenza dei componenti della famiglia.
In particolare, il riconoscimento del credito familiare previsto dall'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente proposta di legge, deriva dalla considerazione che, visto il costo elevato sostenuto dalla famiglia per la crescita di un figlio, si ritiene necessario prevedere la possibilità di detrarre, quale onere deducibile dal reddito imponibile, un ammontare pari ad almeno 50.000 euro da ripartire nell'arco dei diciotto anni. Nell'ambito del credito familiare il contribuente potrà scegliere quali spese portare in deduzione. Dunque, in tale modo viene assicurata parità di trattamento tributario a fronte di libertà di scelta della famiglia.
Il limite di 50.000 euro potrebbe sembrare modesto in relazione ad una spesa complessiva di circa 150.000 euro, ma occorre evidenziare che la misura si cumulerebbe con l'adozione del quoziente familiare con impatto di non trascurabile entità.
Complessivamente considerate, tali misure, che mutuano le più interessanti esperienze estere in proposito di sistema impositivo sulla famiglia, avrebbero un impatto rilevante per le famiglie con redditi medio bassi e con più di due figli a carico.
Con lo strumento del quoziente familiare, previsto dall'articolo 11-bis del citato testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente proposta di legge, il reddito familiare viene prima sommato e poi suddiviso in una o più quote non necessariamente uguali tra loro. Alla quota si applica l'aliquota prevista per gli scaglioni cui essa appartiene: l'imposta totale dovuta dalla famiglia è data dalla moltiplicazione dell'imposta dovuta per una quota intera moltiplicata per il numero delle quote. In tale modo risultano favorite soprattutto le famiglie monoreddito (o quelle in cui uno dei coniugi percepisce un reddito sensibilmente inferiore a quello dell'altro) e le famiglie numerose in quanto il reddito viene suddiviso oltre che tra i coniugi anche tra i figli. Valga ad esempio l'esperienza della Francia in cui tale sistema è già in vigore.
Tra l'altro, nella presente proposta di legge è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di scegliere se optare per la tassazione familiare con il metodo del quoziente o per quella individuale. In tale modo risulta, altresì, pienamente soddisfatta l'indicazione della Corte costituzionale che, nella famosa sentenza n. 179 del 14 luglio 1976, in materia di cumulo dei redditi, esprimeva «l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice».
Inoltre la proposta di legge mira a valorizzare la solidarietà intergenerazionale, promuovendo la cura e l'assistenza in famiglia degli anziani. Per coloro, infatti,
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli). – 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a 50.000 euro, utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:
a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;
b) ai trasporti scolastici;
c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.
2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dai genitori durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore a 5.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del reddito, il credito di cui al comma 1 si applica nella misura percentuale indicata dal medesimo
b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il metodo del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di
d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
n) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6.
3. Nel caso due soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 siano conviventi è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;
b) 0,3 se il soggetto di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti certificata.
5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono dei benefìci di cui al presente articolo.
7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 1.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) euro 500, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 5.000 ma non ad euro 7.500;
b) euro 320, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 7.500 ma non ad euro 10.000;
c) euro 250, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 10.000 ma non ad euro 15.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, spetta un'ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
a) euro 150 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 5.000 ma non euro 7.500;
b) euro 100 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 7.500 ma non euro 10.000;
c) euro 50 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 10.000 ma non euro 15.000.
1. Le disposizioni all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1 della presente legge, si applicano, altresì, a coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo del pro rata per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età dei figli stessi.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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