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PDL 3721

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3721



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIANCARLO GIORGETTI, POLLEDRI, FUGATTI, BRAGANTINI, COMAROLI, FORCOLIN, FAVA, LAURA MOLTENI, NEGRO, RAINIERI, RIVOLTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BUONANNO, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, CROSIO, DAL LAGO, D'AMICO, DESIDERATI, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FEDRIGA, FOLLEGOT, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, PASTORE, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, VANALLI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per il mantenimento e l'istruzione dei figli e di determinazione dell'imposta secondo il metodo del quoziente familiare

Presentata il 21 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La nascita di un figlio è diventato un costo spesso insostenibile per la famiglia media italiana. Infatti, la decisione delle famiglie di avere pochi figli non è più una scelta, ma è diventata una necessità poiché i costi per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di un figlio, dalla nascita ai ventidue anni sono spesso insostenibili.
      L'Italia ha l'indice di natalità più basso: solo 8,36 nuovi nati ogni mille abitanti nel 2008, contro gli 11 dei Paesi scandinavi e i 14 degli Stati Uniti d'America. Le famiglie italiane, insomma, scelgono di restare «micro» perché non possono contare su sufficienti aiuti da parte dello Stato, né sotto forma di servizi (nidi, asili, doposcuola), né sotto forma di agevolazioni fiscali quali quelle previste in altri Paesi dell'Unione europea.
      Mentre lo Stato contribuisce in vario modo a diverse forme di investimento,
 

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riconoscendone il valore sociale, non partecipa affatto all'investimento in «risorse umane», finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo della «specie uomo».
      Purtroppo quello che appare evidente dell'attuale situazione è che essa sottende un modello di società che, tramite l'immigrazione extracomunitaria, punta a promuovere la necessaria mano d'opera per il sistema socio-economico, mettendo in realtà a dura prova il modello culturale e sociale delle nostre comunità.
      Inoltre, è necessario considerare che i trasferimenti pubblici sono esclusivamente a favore degli anziani e adulti disoccupati mentre i minori, i giovani e gli adulti inoccupati sono a totale carico delle famiglie.
      È dunque evidente l'iniquità di tale situazione: mentre al trasferimento del reddito verso chi non può lavorare contribuiscono tutti i lavoratori in proporzione ai loro redditi, indipendentemente dalle persone a carico, al trasferimento di reddito verso i minori contribuisce esclusivamente chi li ha a carico, subendo altresì la maggiore pressione fiscale delle imposte indirette.
      Se è vero che la scelta della maternità è una scelta personale o della famiglia, è tuttavia altrettanto vero che il mantenimento di un sistema fiscale così gravemente sperequativo ai danni dei contribuenti con figli a carico viola palesemente i princìpi costituzionali. Infatti, si ricorda che la Costituzione repubblicana, dopo aver riconosciuto «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», fissa il «dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli», dichiara che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose» e stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
      Il criterio di progressività per essere effettivamente rispettato, dovrebbe osservare sia il principio di equità verticale sia il principio di equità orizzontale. Il primo richiede che, dati due livelli di reddito diversi, l'imposta che grava sul reddito più basso deve essere inferiore a quella che grava sul reddito più alto, mentre il secondo richiede che, dati due soggetti con uno stesso livello di reddito nominale, se gli oneri che gravano su uno di questi sono tali da ridurre la capacità contributiva rispetto all'altro, allora il primo deve pagare un'imposta inferiore a quella dell'altro.
      Il sistema fiscale italiano, dunque, non rispetta alcuno dei suddetti princìpi, anzi, per quel che concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel fissare la misura delle detrazioni, sembra volere disincentivare le famiglie a generare i figli e a farsi carico del loro mantenimento. Tale disincentivo è confermato anche dalla sottovalutazione dell'impegno del coniuge che decide di dedicarsi a tempo pieno a seguire i figli.
      Il riconoscimento dell'impegno economico costituito dalla presenza di un figlio, secondo la vigente normativa, è confinato in un'ottica di intervento assistenziale – che per i redditi medio bassi avviene attraverso lo strumento dell'assegno familiare, in modo comunque insufficiente ed inadeguato considerato che non tutte le famiglie hanno diritto a questo tipo di trasferimento – ed è completamente trascurata l'esigenza di equità orizzontale, nonostante la Costituzione sottolinei la rilevanza sociale della famiglia.
      Di fronte a tale situazione il legislatore ha il preciso dovere di far sì che vengano rimosse le condizioni che precludono o limitano pesantemente, sotto il profilo economico, la scelta – personale o dell'intera famiglia – di procreare.
      La presente proposta di legge intende riformare il trattamento fiscale della famiglia attraverso la previsione delle seguenti misure:

          1) l'estensione del principio della deducibilità dei costi sostenuti per la crescita dei figli, definendone le tipologie ed i limiti;

          2) l'introduzione della famiglia quale soggetto d'imposta, con l'applicazione del

 

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sistema del quoziente familiare per il calcolo dell'imposizione, lasciando peraltro la facoltà al contribuente di optare per l'attuale sistema di tassazione separata.

      La scelta dello strumento della deducibilità di spese prestabilite anziché di quello della detrazione, più in linea con la tradizione fiscale italiana, costituisce un intervento più equo per il riconoscimento degli oneri derivanti dalla presenza di carichi di famiglia: la detrazione fissa, infatti, in un sistema di aliquote crescenti come quello italiano, assume implicitamente l'ipotesi assurda che gli oneri decrescano al crescere del reddito. La possibilità di dedurre dal reddito lordo importi corrispondenti ai reali costi di base della famiglia, in luogo delle attuali detrazioni di imposta, avrebbe il vantaggio di rendere chiaro qual è il reddito al di sopra del quale inizia la capacità contributiva e permetterebbe quindi di tassare direttamente le risorse non indispensabili per la sussistenza dei componenti della famiglia.
      In particolare, il riconoscimento del credito familiare previsto dall'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente proposta di legge, deriva dalla considerazione che, visto il costo elevato sostenuto dalla famiglia per la crescita di un figlio, si ritiene necessario prevedere la possibilità di detrarre, quale onere deducibile dal reddito imponibile, un ammontare pari ad almeno 50.000 euro da ripartire nell'arco dei diciotto anni. Nell'ambito del credito familiare il contribuente potrà scegliere quali spese portare in deduzione. Dunque, in tale modo viene assicurata parità di trattamento tributario a fronte di libertà di scelta della famiglia.
      Il limite di 50.000 euro potrebbe sembrare modesto in relazione ad una spesa complessiva di circa 150.000 euro, ma occorre evidenziare che la misura si cumulerebbe con l'adozione del quoziente familiare con impatto di non trascurabile entità.
      Complessivamente considerate, tali misure, che mutuano le più interessanti esperienze estere in proposito di sistema impositivo sulla famiglia, avrebbero un impatto rilevante per le famiglie con redditi medio bassi e con più di due figli a carico.
      Con lo strumento del quoziente familiare, previsto dall'articolo 11-bis del citato testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente proposta di legge, il reddito familiare viene prima sommato e poi suddiviso in una o più quote non necessariamente uguali tra loro. Alla quota si applica l'aliquota prevista per gli scaglioni cui essa appartiene: l'imposta totale dovuta dalla famiglia è data dalla moltiplicazione dell'imposta dovuta per una quota intera moltiplicata per il numero delle quote. In tale modo risultano favorite soprattutto le famiglie monoreddito (o quelle in cui uno dei coniugi percepisce un reddito sensibilmente inferiore a quello dell'altro) e le famiglie numerose in quanto il reddito viene suddiviso oltre che tra i coniugi anche tra i figli. Valga ad esempio l'esperienza della Francia in cui tale sistema è già in vigore.
      Tra l'altro, nella presente proposta di legge è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di scegliere se optare per la tassazione familiare con il metodo del quoziente o per quella individuale. In tale modo risulta, altresì, pienamente soddisfatta l'indicazione della Corte costituzionale che, nella famosa sentenza n. 179 del 14 luglio 1976, in materia di cumulo dei redditi, esprimeva «l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice».
      Inoltre la proposta di legge mira a valorizzare la solidarietà intergenerazionale, promuovendo la cura e l'assistenza in famiglia degli anziani. Per coloro, infatti,

 

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che vengono assistiti in famiglia, anziché essere ricoverati in appositi istituti, scatta l'attribuzione di coefficienti che, mediante il metodo del quoziente familiare, assicurano risparmi fiscali.
      Dunque, non sussistendo elementi giuridici per rifiutare di prendere in considerazione l'adozione del sistema descritto, riteniamo prioritario giungere ad una rapida approvazione della presente proposta di legge, soprattutto al fine di eliminare quei limiti che oggettivamente ostacolano la naturale propensione alla costituzione di un nucleo familiare «completo», vale a dire di una famiglia di cui siano parte integrante anche i figli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
      «Art. 10-bis. – (Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli). – 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a 50.000 euro, utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

          a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

          b) ai trasporti scolastici;

          c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.

      2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dai genitori durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore a 5.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
      3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del reddito, il credito di cui al comma 1 si applica nella misura percentuale indicata dal medesimo

 

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soggetto all'atto della prima dichiarazione dei redditi successiva alla nascita del figlio»;

          b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
      «Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il metodo del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

          a) dal contribuente;

          b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

          c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

          d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

      2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:

          a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

          b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

          c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di

 

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scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

          d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

          e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

          f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

          g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

          h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

          i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

          l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

          m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

          n) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

          o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6.

 

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      3. Nel caso due soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 siano conviventi è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
      4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

          a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;

          b) 0,3 se il soggetto di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti certificata.

      5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.
      6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono dei benefìci di cui al presente articolo.
      7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 1.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
      8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al

 

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comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere b) e d), devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
      9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.
      10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a) e d), che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.
      11. La notificazione dell'atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un'aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.
      12. L'atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un’ aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi
 

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alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.
      13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.
      14. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2011»;

          d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
      «Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

          a) euro 500, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 5.000 ma non ad euro 7.500;

          b) euro 320, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 7.500 ma non ad euro 10.000;

          c) euro 250, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore ad euro 10.000 ma non ad euro 15.000.

      2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, spetta un'ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

          a) euro 150 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 5.000 ma non euro 7.500;

 

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          b) euro 100 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 7.500 ma non euro 10.000;

          c) euro 50 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 10.000 ma non euro 15.000.

Art. 2.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1 della presente legge, si applicano, altresì, a coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo del pro rata per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età dei figli stessi.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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