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PDL 3720

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3720



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, ARGENTIN

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili

Presentata il 21 settembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, rischia di compromettere irrimediabilmente il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Al comma 7, infatti, mescolate alle misure sulle missioni militari internazionali, riporta quattro righe destinate a modificare sostanzialmente la normativa vigente. Prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge gli avviamenti al lavoro di orfani e vedove di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e di soggetti ad essi equiparati come i superstiti delle vittime sul lavoro, nel collocamento obbligatorio avranno precedenza su ogni altra categoria, non saranno contenuti entro la quota di legge dell'1 per cento e potranno andare ad occupare i posti riservati ai disabili. Con quattro righe si assesta un durissimo, inaccettabile colpo ad una norma di civiltà, la legge n. 68 del 1999, frutto di un lungo lavoro parlamentare e per la quale i disabili italiani hanno lottato per più di vent'anni.
      La nuova norma è in parte frutto del combinato disposto di più provvedimenti legislativi, fra tutti la legge 23 novembre 1998, n. 407, e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, nate dal lodevole e condiviso intento di tutelare persone pesantemente
 

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colpite da eventi drammatici. Ma non è pensabile che il diritto di queste persone possa fondarsi sulla negazione di quello, altrettanto legittimo, dei disabili, per i quali le possibilità di lavoro sono limitate, di fatto, al solo collocamento obbligatorio. La norma avrebbe perciò dovuto precisare che la nuova disposizione che consente alle categorie sopra menzionate di superare la quota dell'1 per cento non va ad intaccare il 7 per cento di posti che la legge riserva ai disabili.
      La situazione venutasi a determinare sta già creando un comprensibile disorientamento nei servizi per l'impiego, molti dei quali hanno già avanzato richieste di chiarimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali bloccando i nuovi avviamenti. Ma, soprattutto, sono le associazioni di tutte le categorie di disabili a vivere con crescente preoccupazione questa scelta che non può che essere vissuta come l'ennesimo attacco al diritto al lavoro. Va ricordato che il Governo ha già abrogato il certificato di ottemperanza al collocamento obbligatorio, previsto, pena esclusione, per le imprese che operano con la pubblica amministrazione, e lo ha sostituito con una più vaga autocertificazione; che gli interventi degli Ispettorati del lavoro in materia sono pressoché inesistenti; che i ripetuti blocchi delle assunzioni hanno notevolmente ridimensionato le possibilità di accesso al pubblico impiego; che la crisi economica in atto sta determinando consistenti espulsioni dalle aziende anche di lavoratori disabili, mentre ritarda la relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, sul collocamento obbligatorio.
      La presente proposta di legge intende perciò dare interpretazione autentica al comma 7 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 102 del 2010 in modo da chiarire inequivocabilmente l'esclusivo diritto dei lavoratori disabili ad accedere alle quote ad essi riservate dall'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Si tratta di un provvedimento della massima urgenza che, ci auguriamo, possa trovare consenso unanime e restituire serenità, fiducia e prospettive di inserimento alle migliaia di disabili iscritti alle liste di collocamento in attesa di un lavoro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.


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