Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3689

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3689



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di computo dei voti validi conseguiti al primo turno ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti

Presentata il 4 agosto 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a modificare l'articolo 73, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di computo dei voti validi conseguiti al primo turno ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In tal modo si intende porre rimedio alle ambiguità interpretative che hanno condotto, nel corso degli anni, a differenti applicazioni del criterio di calcolo previsto dalla citata disposizione ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza laddove l'elezione del sindaco abbia luogo al turno di ballottaggio. Si è di recente consolidato, infatti, l'orientamento interpretativo – sostenuto dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3022 del 2010, cui si è da ultimo uniformato il TAR Calabria nella decisione dei ricorsi concernenti le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Lamezia Terme – secondo cui nella somma dei voti validi su cui calcolare la percentuale del 50 per cento, al fine di verificare se altra lista o gruppo di liste al primo turno abbia già superato nel turno medesimo detta soglia,
 

Pag. 2

debbono essere ricompresi anche i voti espressi al primo turno per i candidati sindaci senza alcuna espressione di voto alle liste ad essi collegate.
      Nella predetta sentenza il Consiglio di Stato ha sottolineato che l'articolo 73, comma 10, «integrando l'ipotesi da ultimo contemplata una fattispecie derogatoria alla regola del principio maggioritario, che tendenzialmente informa il sistema di voto nelle elezioni comunali (...) e trattandosi dunque di norma eccezionale», deve essere interpretato in modo restrittivo nel senso di rapportare la percentuale impeditiva del premio di maggioranza, pari al 50 per cento, a tutti i voti validi espressi nel primo turno elettorale, e non ai soli voti di lista. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'opposta tesi porterebbe «al risultato assurdo, certamente esulante dalla voluntas legis, di paralizzare l'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza anche nei casi in cui solo una minoranza dell'elettorato abbia espresso il voto di lista e la maggioranza si sia limitata ad esprimere il voto per i candidati alla carica di sindaco».
      L'esigenza di una correzione legislativa nel senso di non ricomprendere nella somma dei voti validi quelli espressi soltanto per i candidati alla carica di sindaco muove dalla constatazione che, nella formulazione vigente, l'articolo 73, comma 10, secondo periodo, del testo unico sugli enti locali si presta ad interpretazioni di dubbia costituzionalità e suscettibili di vanificare il significato stesso del «voto disgiunto» ammesso nelle consultazioni elettorali per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In particolare, nell'attuale formulazione la norma in questione sembra presentare profili di possibile incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui la citata disposizione, non precisando espressamente se tra i voti validi assunti a base del calcolo per l'individuazione del 50 per cento ivi previsto debbano o meno essere computati anche i voti espressi per i candidati sindaci al primo turno, si presta a divergenze interpretative tra le varie realtà comunali interessate da consultazioni elettorali sul territorio della Repubblica, suscettibili di produrre una irragionevole disparità di trattamento tra candidati e forze politiche concorrenti a seconda della località in cui si svolge la competizione elettorale, con conseguente lesione del principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, sotto il profilo di una irragionevole diversificata ponderabilità dei voti di lista e dei voti ai candidati sindaci ai fini dell'applicazione dell'articolo 73, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
      Sul piano del merito, l'operazione ermeneutica da ultimo avallata dai giudici amministrativi volta ad operare una commistione tra i voti validi alle liste e i voti validi ai candidati sindaci, considerando entrambe le tipologie di voto ai fini della determinazione della base di calcolo per la verifica del superamento al primo turno della soglia del 50 per cento, rischia di produrre un almeno parziale svuotamento della logica sottesa al cosiddetto «voto disgiunto» per sindaci e liste. Poiché il voto ad una lista si trasferisce automaticamente al sindaco ad essa collegato ma non viceversa (il voto ad un candidato sindaco non si trasferisce cioè ad alcuna delle liste ad esso collegate), considerare nella predetta base di calcolo anche i voti ai candidati sindaci lascia infatti supporre una ingiustificata equivalenza tra i voti ai candidati sindaci non accompagnati da un voto ad una lista ed i voti espressi soltanto per le liste. In altri termini, poiché il comma 10, secondo periodo, dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 si riferisce testualmente al soggetto «altra lista o altro gruppo di liste collegate», i voti validi da detto soggetto conseguiti al primo turno sembrano, già oggi, doversi identificare nei soli voti propriamente esprimibili per una lista e non anche nei voti espressi per un candidato sindaco senza espressione di voto di lista poiché, ricorrendo tale ultima tipologia di voto, non è ammesso il
 

Pag. 3

trasferimento automatico del voto medesimo anche ad una lista, ciò che rende irriducibile il voto al candidato sindaco (non accompagnato da un voto di lista) al voto espresso per una lista.
      Per detti motivi si ritiene indispensabile novellare l'articolo 73, comma 10, del citato testo unico al fine di dissipare gli attuali margini interpretativi chiarendo che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento al primo turno del 50 per cento dei voti validi da parte di lista o di gruppo di liste non collegati al candidato sindaco eletto al turno di ballottaggio, non sono computati tra i voti validi quelli espressi al primo turno esclusivamente per i candidati alla carica di sindaco.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. All'articolo 73, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della verifica di cui al precedente periodo non sono computati tra i voti validi conseguiti al primo turno da altra lista o da altro gruppo di liste i voti espressi esclusivamente per i candidati alla carica di sindaco».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su