PDL 3577
XVI LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3577
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3577
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NASTRI
Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo delle catene da neve a bordo degli automezzi pesanti
Presentata il 23 giugno 2010
Onorevoli Colleghi! — I notevoli disagi per la circolazione stradale che hanno caratterizzato l'inverno trascorso, dovuti alle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, ripropongono, ancora una volta, il tema della sicurezza stradale e delle precauzioni da adottare da parte dei conducenti degli automezzi, specie quando si tratta di automezzi pesanti. Le intense nevicate dei mesi invernali hanno provocato notevoli disagi fra gli automobilisti, specie sui tratti autostradali, dove automezzi pesanti privi di catene da neve hanno, in alcuni casi, ostruito la carreggiata.
La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intende rendere obbligatoria per tutti gli automezzi la dotazione di catene da neve. Questo perché molti conducenti di tali automezzi ne sono risultati sprovvisti e hanno provocato, per tale ragione, inconvenienti gravi alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e autostradale.
L'articolo unico apporta modifiche all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo l'obbligatorietà delle catene a bordo per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose o di persone, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici. Un'ulteriore norma dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità attuative di natura tecnica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose o di persone, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia, devono altresì essere equipaggiati con catene da neve.
2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità attuative del comma 2-quater».