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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3271 |
1) un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale è garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale;
2) il «luogo» in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui i soggetti pubblici e privati possono trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;
3) il «luogo» da cui possono scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca nel campo ambientale e nella difesa del suolo;
4) lo «strumento» attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia è puntuale ed omogeneo nella qualità;
5) il «luogo» in cui è acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;
6) il «luogo» in cui è acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;
7) il «luogo» nel quale la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;
8) un «soggetto istituzionale» caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e di funzione.
La proposta di legge si articola, in particolare, nella:
a) istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali composto dall'ISPRA, e dalle ARPA e dalle APPA, con un chiaro mandato: assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, diffusa e omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'inquinamento ambientale e fornire un'azione di supporto tecnico alla pubblica amministrazione;
b) riforma e riorganizzazione dell'ISPRA, attraverso l'attribuzione della personalità giuridica, la ridefinizione del ruolo istituzionale e l'affermazione inequivocabile della sua caratterizzazione e della sua natura tecnico-scientifica.
I princìpi ispiratori della proposta di legge sono: il federalismo come modello organizzativo complessivo; la terzietà rispetto al binomio pubblico-privato; la multireferenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela dell'ambiente; l'autonomia scientifica, di gestione e di programma.
Il Sistema nazionale è coordinato tecnicamente dall'ISPRA, che svolge questo ruolo con il concorso delle agenzie territoriali essendo queste pariteticamente rappresentate nell'organo deputato al raccordo del Sistema stesso.
Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ISPRA e su ogni atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale e presiede, di fatto, lo sviluppo coordinato del Sistema stesso.
1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, è istituito il Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 4 e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 10, di seguito denominate «agenzie».
2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.
1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;
b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale;
c) produzione dell'informazione e della conoscenza ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed elaborando proposte. Tra tali attività si inseriscono, tra l'altro:
1) le autorizzazioni e gli altri atti altrimenti denominati relativi a specifiche attività;
2) la valutazione d'impatto ambientale di opere e di progetti;
3) la valutazione ambientale strategica di piani e di programmi;
4) la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;
5) la valutazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati e le attività di validazione analitica connesse;
6) gli atti di pianificazione e di programmazione;
7) i progetti aventi finalità di tutela ambientale;
8) l'elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;
9) lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità ambientale;
10) la redazione di rapporti e di relazioni sullo stato dell'ambiente;
e) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e per l'integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
f) collaborazione per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;
g) collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, con la Guardia costiera e con gli altri corpi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
i) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.
2. Gli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono riferimento uffi- ciale
a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, di validazione e di analisi statistica dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;
b) l'elaborazione, la divulgazione e la comunicazione delle informazioni in campo ambientale, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;
c) la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione a specifiche condizioni di pressione ambientale;
d) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;
e) l'educazione, la formazione e l'aggiornamento professionali in campo ambientale, anche attraverso la costituzione, all'interno del Sistema nazionale, di specifici centri di eccellenza a ciò preposti;
f) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e di ricerca in campo ambientale.
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono considerate
1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), sono considerate attività istituzionali di natura essenziale obbligatoriamente richieste alle agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva.
2. È considerata attività istituzionale di natura obbligatoria l'espressione di pareri tecnici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), alle amministrazioni competenti al rilascio di ogni visto, nulla osta, parere o atto autorizzativo, comunque denominato, in materia ambientale, ivi inclusi le procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la valutazione e il monitoraggio degli interventi di bonifica dei siti contaminati, nonché le attività di validazione analitica connesse.
3. Le ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le attività di cui alle lettere e), f), g) e h) del medesimo comma sono considerate attività istituzionali di natura non obbligatoria, che possono essere svolte dalle agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.
4. Altre attività tecniche svolte dal Sistema nazionale in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffari pubblici predefiniti, devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo. In particolare sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ed è dotato di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'ISPRA assicura:
a) le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e con la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, allo scopo di fornire omogeneità alle procedure tecniche da applicare per il raggiungimento dei LETA;
b) il raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei LETA di cui all'articolo 3, comma 5, per le funzioni di cui al medesimo articolo 3, commi 1 e 2;
c) le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi dell'Unione europea e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto da direttive e da accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;
d) le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine, con particolare riferimento a:
1) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;
2) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione delle carte geotematiche a diverse scale;
3) le ricerche, i controlli e gli studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;
4) il rilevamento, l'archiviazione e la pubblicazione delle grandezze idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico interregionale superficiale e sotterraneo, le lagune, i livelli marini e i litorali, con relativa pubblicazione sistematica degli elementi osservati;
5) la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero, ivi comprese le politiche relative alla pesca e alla maricoltura sostenibili;
6) il supporto alla definizione di criteri, linee guida e direttive di rilevanza nazionale in materia di tutela e di difesa della qualità delle acque e degli ambienti marini, costieri e lagunari;
7) la salvaguardia e la valorizzazione della fascia costiera, con particolare attenzione alla mitigazione degli impatti
8) le elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al deflusso minimo vitale, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonché allo studio dell'erosione superficiale;
e) il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica;
f) la qualificazione e la specializzazione del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati, mediante l'adozione di idonee iniziative a carattere nazionale e internazionale;
g) la promozione, la divulgazione e la diffusione della cultura del mare;
h) la stipula di accordi e di convenzioni, nonché la partecipazione o l'istituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri a supporto delle finalità perseguite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
i) il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiando lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali;
l) l'espressione di pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato e da altri organismi pubblici di carattere nazionale.
3. Al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantire il raggiungimento dei LETA da parte delle agenzie, l'ISPRA promuove interventi organici basati sui princìpi di sussidiarietà e di specializzazione delle agenzie. A tal fine, l'ISPRA stipula apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le rispettive agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.
4. L'ISPRA svolge inoltre:
a) attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione,
b) funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;
c) funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
d) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
e) funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
f) funzioni di supporto tecnico per lo studio e per lo sviluppo di tecniche e di metodologie finalizzate alla bonifica e al ripristino di siti contaminati e per la valutazione dei relativi progetti;
g) funzioni di promozione e di supporto ad attività di educazione, formazione e divulgazione in materia ambientale;
h) attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate all'elaborazione di strumenti di governo e di gestione ambientale per la pubblica amministrazione, nonché di diffusione dei relativi risultati;
i) attività di supporto tecnico-scientifico ai fini della integrazione dei LEA con i LETA di cui all'articolo 3, comma 5, nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione dei relativi rischi.
5. L'ISPRA fa parte del Sistema statistico nazionale ed è struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.
1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i sistemi informativi regionali ambientali gestiti dalle agenzie territorialmente competenti che, insieme, costituiscono la rete SINANET.
2. Nella gestione integrata di cui al comma 1, l'ISPRA pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le agenzie, le integrazioni e i coordinamenti necessari al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Istituto stesso.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ISPRA secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto, sentito il Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale. Le amministrazioni regionali e locali nonché gli enti pubblici operanti a livello locale e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva trasmettono i dati raccolti nel settore ambientale alle rispettive agenzie, che li comunicano all'ISPRA.
4. Con apposito accordo di programma stipulato tra l'ISPRA e l'Unioncamere sono stabilite le modalità di trasmissione alle agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.
1. Sono organi dell'ISPRA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ISPRA ed è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguate competenza e professionalità nei settori di attività dell'Istituto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguate competenza e professionalità nei settori di attività dell'ISPRA; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.
5. Il direttore generale dirige la struttura dell'ISPRA ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra persone di comprovate competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ISPRA e resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio. Gli emolumenti del direttore
1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, nonché dal direttore generale del medesimo Istituto.
2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ISPRA e sugli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), nonché su ogni altro atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale. Il Consiglio verifica,
1. Il presidente dell'ISPRA, su proposta del direttore generale, e i legali rappresentanti delle agenzie individuano il relativo personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), favorendo il principio di rotazione. Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano, tra il citato personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
1. L'ISPRA, anche sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma triennale di attività. Nell'ambito di tale programma sono adottati i piani annuali di lavoro.
1. Le agenzie svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 di interesse regionale e locale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, disciplinano gli organi e il funzionamento delle agenzie e possono attribuire loro compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.
2. Le agenzie hanno personalità giuridica autonoma e godono di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse in favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare quale quota minima di finanziamento ordinario annuale una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.
4. Ove necessario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sulla base dei LETA definiti con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie a carico del bilancio statale che si rendono disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ISPRA e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole agenzie.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite annualmente le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1. Con il medesimo decreto le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Le attività aggiuntive rispetto ai LETA di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.
4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle agenzie, nonché alle convalide degli
a) le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;
b) altri finanziamenti provenienti da fondi dell'Unione europea, nazionali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.
7. In sede di prima attuazione della presente legge, per le spese di gestione e di funzionamento dell'ISPRA, per l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla medesima legge, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2, oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Istituto, allo stesso è assegnato un contributo di 90 milioni di euro per l'anno 2010, di 120 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di
1. Restano attribuite all'ISPRA le risorse e le strutture tecniche di cui l'Istituto dispone alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La definizione dei LETA è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale definizione, la ripartizione del contributo di cui all'articolo 11, comma 7, è disposta nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM» sono soppresse.
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