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PDL 3271

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3271



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRATTI, FRANCESCHINI, MARIANI, REALACCI, ESPOSITO, MARGIOTTA, MOTTA, GINOBLE

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e ordinamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Presentata il 5 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - La consapevolezza dell'esigenza di avviare una politica di tutela ambientale, attraverso l'azione amministrativa, legislativa e di governo, è indubbiamente molto recente, ma - a partire dall'istituzione, nel 1986 del Ministero dell'ambiente - si è progressivamente rafforzata, anche grazie all'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti. Tra essi un ruolo di primo piano ricopre l'istituzione, nel nostro ordinamento, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), avvenuta con il decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, nonché la successiva istituzione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che hanno permesso di avviare una politica di monitoraggio ambientale più attenta alle specificità dei singoli territori di competenza, rappresentando un momento significativo nel processo di affermazione e di riconoscimento della protezione ambientale in Italia. In seguito, con il decreto legislativo n. 300 del 1999, l'ANPA è stata mutata in Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). All'inizio della corrente
 

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legislatura, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale sono state assegnate le funzioni e le risorse dell'APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.
      L'accorpamento in un unico organismo dei tre principali enti che si occupano di ambiente non ha pero risolto alcune importanti problematiche che sono emerse in questi sedici anni di attività. Da tempo, infatti, il cosiddetto «sistema delle agenzie», comprese quelle regionali, sta evidenziando la necessità di una riforma organica del settore con l'obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali e le stesse ARPA, riunite nell'associazione AssoArpa, hanno manifestato «l'esigenza di una riforma organica, finalizzata al rilancio del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente, oltre che alla garanzia della sua funzionalità, efficienza ed economicità».
      Oggi, le ARPA e le agenzie delle province autonome per la protezione ambientale (APPA) presenti e attive su tutto il territorio nazionale, hanno acquisito esperienza, professionalità, conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse, oltre che consapevolezza del proprio ruolo istituzionale. Le agenzie svolgono, infatti, un ruolo indispensabile a supporto delle regioni e delle autonomie locali e possono farlo forti della strumentazione e delle competenze acquisite e consolidate, anche in «eccellenza», coerentemente con la più recente evoluzione dell'Unione europea e internazionale delle logiche di protezione ambientale e delle strategie di sviluppo sostenibile. Tutto ciò è avvenuto anche in virtù dello sviluppo e del progressivo consolidamento di una logica di «sistema» basata su rapporti cooperativi e di sussidiarietà tra le agenzie.
      In questi anni di consolidamento del sistema agenziale si è assistito anche alla crescita della domanda di prestazioni da parte delle istituzioni e della società civile, nonché a trasformazioni importanti del contesto istituzionale, a partire dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione e dall'affermarsi del federalismo amministrativo. In tale scenario sono emersi i fabbisogni di adattamento del mandato delle agenzie ambientali, ma, allo stesso tempo, anche i limiti che presenta il modello di funzionamento e di erogazione delle prestazioni pubbliche di controllo e di protezione ambientale delle agenzie.
      Accanto alla primaria necessità di rendere le attività agenziali sempre più omogenee ed efficaci, sia sul piano della diffusione nel territorio nazionale, sia sul piano tecnico e dell'innovazione, sono emerse anche esigenze di riforma istituzionale, dovute al crescente problema dello «scollamento» tra l'aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta alle agenzie e la definizione del relativo mandato e del sistema di finanziamento.
      Una legge di riforma organica del sistema delle agenzie deve intervenire su alcune questioni di grande rilievo.
      In primo luogo è necessario sancire formalmente l'esistenza di un vero e proprio «Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale», composto dall'ISPRA, quale polo nazionale, e dalle ARPA, quali poli regionali e territoriali, premessa indispensabile per una conferma e per un rilancio della missione istituzionale delle agenzie ambientali. L'obiettivo dovrebbe essere quello di dotare il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici che nella logica della cooperazione e della sinergia, assicurino omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale e di sostenibilità. Inoltre anche la ricerca svolta dai diversi enti, spesso collegata alle prestazioni di qualità delle agenzie, potrebbe
 

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essere più finalizzata al controllo e al monitoraggio ambientali.
      In quest'ottica e, a maggior ragione, considerando anche l'istituzione dell'ISPRA e i nuovi e complessivi ruoli a esso demandati, pare essenziale il superamento del citato decreto-legge n. 496 del 1993, per favorire il rafforzamento dello sviluppo della missione agenziale e di un'efficiente ed efficace collaborazione tra le agenzie delle varie regioni del Paese. Il decreto-legge n. 496 del 1993, come è noto, non solo risulta antecedente alle molteplici leggi che hanno ridefinito e ampliato il diritto ambientale nelle sue varie matrici, ma anche, e forse soprattutto, ai processi di riordino complessivo dell'organizzazione della pubblica amministrazione in chiave di decentramento e di federalismo amministrativi, intrapresi con le leggi Bassanini e successivamente con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Sotto il profilo del mandato istituzionale, bisogna migliorare e attualizzare la definizione dei compiti delle agenzie, superando gli squilibri tra le diverse aree geografiche e addivenendo ad una comune definizione della natura giuridica (obbligatorietà o non obbligatorietà) delle attività. In particolare, è necessario rendere il mandato delle agenzie più coerente con il nuovo assetto delle competenze istituzionali, basato sul federalismo amministrativo, per una effettiva cooperazione e una reale integrazione delle diverse funzioni (tecniche e decisionali) relative alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile.
      Si ritiene fondamentale, inoltre, che l'ordinaria attività di controllo (cioè quella non generata dagli esposti dei cittadini), sia strutturata definendo preventivamente le priorità, secondo piani e programmi condivisi con le autorità competenti (normalmente le province e i comuni) e basati su valutazioni tecnico-scientifiche. Nell'ambito dei suddetti piani dovrebbero essere previste anche modalità di gestione degli interventi straordinari e non programmabili.
      Simili considerazioni si ritiene possano essere avanzate anche con riferimento alle attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali. È noto che l'attività istituzionale di controllo pubblico dell'ambiente demandata alle agenzie non si esaurisce nelle funzioni ispettivo-sanzionatorie, attuative del principio del «command and control». È evidente come non possa esserci un'azione di controllo ambientale efficace senza la ricostruzione di un quadro di conoscenza complessiva da realizzare attraverso opportune azioni di monitoraggio ambientale e territoriale. Bisogna pertanto riaffermare, su scala nazionale, il ruolo obbligatorio che le agenzie devono ricoprire con riferimento al monitoraggio delle varie matrici ambientali e delle modificazioni che esse subiscono.
      Agli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di monitoraggio, di controllo e di produzione dell'informazione e della conoscenza, deve essere riconosciuto carattere ufficiale e di riferimento pubblico a garanzia delle istituzioni e dei cittadini. Le agenzie, in sostanza, dovranno essere considerate «produttrici di sistemi ufficiali di conoscenza» e ne dovrà essere agevolata l'interconnessione in un sistema di rete per lo scambio e la condivisione delle informazioni, in attuazione dei princìpi affermati dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta a Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge n. 108 del 2001. Alle agenzie dovrà inoltre essere riconosciuto un ruolo obbligatorio nei processi di accesso e di diffusione dell'informazione ambientale, in posizione di terzietà, sia rispetto alle istituzioni, sia rispetto al pubblico.
      Il coinvolgimento delle agenzie nelle fasi istruttorie dei procedimenti amministrativi dovrebbe essere obbligatorio. In altre parole, nell'ambito dei procedimenti rivolti al rilascio di autorizzazioni ambientali settoriali o integrate e di provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, la valutazione tecnica delle agenzie dovrebbe essere considerata obbligatoria e da acquisire preventivamente rispetto all'adozione
 

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degli atti autorizzativi. Gli enti competenti ad adottare atti amministrativi (comunque denominati) dovrebbero essere tenuti a dare sempre atto in modo esaustivo delle valutazioni tecniche delle agenzie, pur senza doversi necessariamente conformare.
      Un altro elemento innovativo è l'istituzione dei livelli essenziali di tutela ambientale (LETA), attraverso cui introdurre strumenti di garanzia di uniformità e di omogeneità dell'azione delle agenzie, di miglioramento della capacità di programmazione delle attività e, più in generale, di controllo e di governo della spesa ambientale. La definizione dei LETA dovrebbe tenere conto e rapportarsi al processo di definizione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sanitari, prevedendone le necessarie integrazioni e sinergie.
      In termini funzionali e pratici il nuovo Sistema nazionale si propone come:

          1) un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale è garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale;

          2) il «luogo» in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui i soggetti pubblici e privati possono trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;

          3) il «luogo» da cui possono scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca nel campo ambientale e nella difesa del suolo;

          4) lo «strumento» attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia è puntuale ed omogeneo nella qualità;

          5) il «luogo» in cui è acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;

          6) il «luogo» in cui è acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;

          7) il «luogo» nel quale la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;

          8) un «soggetto istituzionale» caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e di funzione.

      La proposta di legge si articola, in particolare, nella:

          a) istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali composto dall'ISPRA, e dalle ARPA e dalle APPA, con un chiaro mandato: assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, diffusa e omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'inquinamento ambientale e fornire un'azione di supporto tecnico alla pubblica amministrazione;

          b) riforma e riorganizzazione dell'ISPRA, attraverso l'attribuzione della personalità giuridica, la ridefinizione del ruolo istituzionale e l'affermazione inequivocabile della sua caratterizzazione e della sua natura tecnico-scientifica.

      I princìpi ispiratori della proposta di legge sono: il federalismo come modello organizzativo complessivo; la terzietà rispetto al binomio pubblico-privato; la multireferenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela dell'ambiente; l'autonomia scientifica, di gestione e di programma.
      Il Sistema nazionale è coordinato tecnicamente dall'ISPRA, che svolge questo ruolo con il concorso delle agenzie territoriali essendo queste pariteticamente rappresentate nell'organo deputato al raccordo del Sistema stesso.
      Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ISPRA e su ogni atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale e presiede, di fatto, lo sviluppo coordinato del Sistema stesso.

 

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      Tra le funzioni svolte dal Sistema nazionale si distinguono quelle di rilievo nazionale per le quali vengono stabiliti i LETA, che le agenzie ambientali sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei LETA tiene conto e si coordina con i LEA sanitari, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      Alcune attività del Sistema nazionale (attività istituzionali di natura essenziale) sono obbligatoriamente richieste alle agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva. Altre attività istituzionali di natura non obbligatoria possono essere svolte dalle agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.
      Un nuovo e articolato sistema di finanziamento delle agenzie è stato predisposto al fine di superare le storiche limitazioni imposte dall'attuale sistema.
      L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico a ordinamento autonomo ed è dotato di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile. L'ISPRA, inoltre, è dotato di autonomia di gestione e di programmazione, ma allo stesso tempo sono poste le condizioni per la massima trasparenza di gestione compatibile con i vincoli di riservatezza.
      Nel contesto dell'esercizio della multireferenzialità l'ISPRA si rapporta, ovviamente, oltre che con il Ministero vigilante, liberamente anche con i soggetti istituzionali. Inoltre mantiene un'interlocuzione con le associazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria.
      La caratterizzazione tecnico-scientifica dell'ISPRA è definitivamente affermata con implicazioni nella futura collocazione nei comparti della pubblica contrattazione e nell'organizzazione del lavoro.
      Le attività dell'ISPRA sono più puntualmente definite eliminando le ambiguità e le indeterminazioni presenti nella legislazione vigente in materia. Si ribadisce, inoltre, il suo ruolo riguardo alla ricerca applicata, funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine.
      Attraverso un confronto aperto tra i lavoratori sono state identificate le linee di sviluppo di un progetto politico di riordino del sistema dei controlli in Italia e in particolare dell'ISPRA. Tale progetto declina in un dettato legislativo i concetti di autonomia, terzietà, multireferenzialità e federalismo quali caratteristiche essenziali per un rinnovato sistema istituzionale per i controlli ambientali. La presente proposta di legge raccoglie anche il contributo positivo di personalità politiche, sindacali e istituzionali che hanno espresso un notevole interesse per essa. In particolare è stato significativo il contributo assicurato da esponenti del mondo delle agenzie territoriali. Il risultato è un progetto di grande valore culturale, sociale e scientifico, ma allo stesso tempo credibile e praticabile. Un progetto, infine, che possa essere parte integrante di un'iniziativa politica più generale mirata al rilancio dei valori dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile che veda nel Sistema nazionale un elemento fondamentale per un efficace sistema dei controlli ambientali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sistema nazionale delle agenzie ambientali).

      1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, è istituito il Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 4 e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 10, di seguito denominate «agenzie».
      2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

Art. 2.
(Funzioni del Sistema nazionale).

      1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento

 

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e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

          b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale;

          c) produzione dell'informazione e della conoscenza ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

          d) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed elaborando proposte. Tra tali attività si inseriscono, tra l'altro:

              1) le autorizzazioni e gli altri atti altrimenti denominati relativi a specifiche attività;

              2) la valutazione d'impatto ambientale di opere e di progetti;

              3) la valutazione ambientale strategica di piani e di programmi;

              4) la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

              5) la valutazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati e le attività di validazione analitica connesse;

 

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              6) gli atti di pianificazione e di programmazione;

              7) i progetti aventi finalità di tutela ambientale;

              8) l'elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

              9) lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità ambientale;

              10) la redazione di rapporti e di relazioni sullo stato dell'ambiente;

          e) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e per l'integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

          f) collaborazione per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;

          g) collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, con la Guardia costiera e con gli altri corpi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

          h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

          i) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

      2. Gli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono riferimento uffi- ciale

 

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per le attività di competenza della pubblica amministrazione.
      3. I compiti di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale sono assicurati dall'ISPRA, che li svolge con il contributo e con la partecipazione delle altre componenti del medesimo Sistema. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale. Rientrano nelle funzioni di coordinamento:

          a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, di validazione e di analisi statistica dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

          b) l'elaborazione, la divulgazione e la comunicazione delle informazioni in campo ambientale, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;

          c) la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione a specifiche condizioni di pressione ambientale;

          d) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;

          e) l'educazione, la formazione e l'aggiornamento professionali in campo ambientale, anche attraverso la costituzione, all'interno del Sistema nazionale, di specifici centri di eccellenza a ciò preposti;

          f) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e di ricerca in campo ambientale.

      4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono considerate

 

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funzioni di rilievo nazionale ai fini di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 3.
(Attività istituzionali e livelli essenziali di tutela ambientale).


      1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), sono considerate attività istituzionali di natura essenziale obbligatoriamente richieste alle agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva.
      2. È considerata attività istituzionale di natura obbligatoria l'espressione di pareri tecnici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), alle amministrazioni competenti al rilascio di ogni visto, nulla osta, parere o atto autorizzativo, comunque denominato, in materia ambientale, ivi inclusi le procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la valutazione e il monitoraggio degli interventi di bonifica dei siti contaminati, nonché le attività di validazione analitica connesse.
      3. Le ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le attività di cui alle lettere e), f), g) e h) del medesimo comma sono considerate attività istituzionali di natura non obbligatoria, che possono essere svolte dalle agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.
      4. Altre attività tecniche svolte dal Sistema nazionale in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffari pubblici predefiniti, devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo. In particolare sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

 

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      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) per le funzioni di rilievo nazionale che il Sistema nazionale è tenuto a garantire nell'esercizio delle attività. La determinazione dei LETA tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      6. Ferma restando la garanzia dei livelli di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti territoriali possono concordare con i singoli componenti del Sistema nazionale livelli aggiuntivi di attività sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4.
(ISPRA).

      1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ed è dotato di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.
      2. L'ISPRA assicura:

          a) le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e con la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, allo scopo di fornire omogeneità alle procedure tecniche da applicare per il raggiungimento dei LETA;

          b) il raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei LETA di cui all'articolo 3, comma 5, per le funzioni di cui al medesimo articolo 3, commi 1 e 2;

 

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          c) le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi dell'Unione europea e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto da direttive e da accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;

          d) le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine, con particolare riferimento a:

              1) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

              2) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione delle carte geotematiche a diverse scale;

              3) le ricerche, i controlli e gli studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

              4) il rilevamento, l'archiviazione e la pubblicazione delle grandezze idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico interregionale superficiale e sotterraneo, le lagune, i livelli marini e i litorali, con relativa pubblicazione sistematica degli elementi osservati;

              5) la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero, ivi comprese le politiche relative alla pesca e alla maricoltura sostenibili;

              6) il supporto alla definizione di criteri, linee guida e direttive di rilevanza nazionale in materia di tutela e di difesa della qualità delle acque e degli ambienti marini, costieri e lagunari;

              7) la salvaguardia e la valorizzazione della fascia costiera, con particolare attenzione alla mitigazione degli impatti

 

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delle attività economiche e antropiche che si svolgono lungo le coste;

              8) le elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al deflusso minimo vitale, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonché allo studio dell'erosione superficiale;

          e) il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica;

          f) la qualificazione e la specializzazione del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati, mediante l'adozione di idonee iniziative a carattere nazionale e internazionale;

          g) la promozione, la divulgazione e la diffusione della cultura del mare;

          h) la stipula di accordi e di convenzioni, nonché la partecipazione o l'istituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri a supporto delle finalità perseguite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          i) il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiando lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali;

          l) l'espressione di pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato e da altri organismi pubblici di carattere nazionale.

      3. Al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantire il raggiungimento dei LETA da parte delle agenzie, l'ISPRA promuove interventi organici basati sui princìpi di sussidiarietà e di specializzazione delle agenzie. A tal fine, l'ISPRA stipula apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le rispettive agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.
      4. L'ISPRA svolge inoltre:

          a) attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione,

 

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nei confronti di amministrazioni e di enti pubblici;

          b) funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

          c) funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

          d) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

          e) funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

          f) funzioni di supporto tecnico per lo studio e per lo sviluppo di tecniche e di metodologie finalizzate alla bonifica e al ripristino di siti contaminati e per la valutazione dei relativi progetti;

          g) funzioni di promozione e di supporto ad attività di educazione, formazione e divulgazione in materia ambientale;

          h) attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate all'elaborazione di strumenti di governo e di gestione ambientale per la pubblica amministrazione, nonché di diffusione dei relativi risultati;

          i) attività di supporto tecnico-scientifico ai fini della integrazione dei LEA con i LETA di cui all'articolo 3, comma 5, nell'ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione dei relativi rischi.

 

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      5. L'ISPRA fa parte del Sistema statistico nazionale ed è struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 5.
(Sistema informativo nazionale ambientale).

      1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i sistemi informativi regionali ambientali gestiti dalle agenzie territorialmente competenti che, insieme, costituiscono la rete SINANET.
      2. Nella gestione integrata di cui al comma 1, l'ISPRA pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le agenzie, le integrazioni e i coordinamenti necessari al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Istituto stesso.
      3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ISPRA secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto, sentito il Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale. Le amministrazioni regionali e locali nonché gli enti pubblici operanti a livello locale e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva trasmettono i dati raccolti nel settore ambientale alle rispettive agenzie, che li comunicano all'ISPRA.
      4. Con apposito accordo di programma stipulato tra l'ISPRA e l'Unioncamere sono stabilite le modalità di trasmissione alle agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.

 

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Art. 6.
(Organi e organizzazione dell'ISPRA).

      1. Sono organi dell'ISPRA:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ISPRA ed è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguate competenza e professionalità nei settori di attività dell'Istituto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
      3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguate competenza e professionalità nei settori di attività dell'ISPRA; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.
      4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.
      5. Il direttore generale dirige la struttura dell'ISPRA ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra persone di comprovate competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ISPRA e resta in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio. Gli emolumenti del direttore

 

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generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
      6. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite la competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'ISPRA, che definisce le funzioni e i poteri degli organi dell'Istituto, ne stabilisce la pianta organica e disciplina le modalità secondo le quali il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione del medesimo Istituto in strutture operative.
      8. Nello statuto sono individuate forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria, anche ai fini della predisposizione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 7.
(Consiglio del Sistema nazionale).

      1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, nonché dal direttore generale del medesimo Istituto.
      2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ISPRA e sugli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), nonché su ogni altro atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale. Il Consiglio verifica,

 

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altresì, i fabbisogni, in termini di risorse umane e finanziarie, e formula proposte ai fini dell'ottimale espletamento delle funzioni del Sistema nazionale.
      3. Il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento di funzionamento che ne disciplina l'attività e si avvale di una segreteria tecnica costituita presso l'ISPRA.

Art. 8.
(Disposizioni sul personale ispettivo).

      1. Il presidente dell'ISPRA, su proposta del direttore generale, e i legali rappresentanti delle agenzie individuano il relativo personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), favorendo il principio di rotazione. Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano, tra il citato personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 9.
(Programmazione delle attività. Vigilanza).

      1. L'ISPRA, anche sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma triennale di attività. Nell'ambito di tale programma sono adottati i piani annuali di lavoro.

 

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      2. Nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 sono individuate le attività proprie dell'ISPRA e quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
      3. L'ISPRA è sottoposto al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4. Il presidente dell'ISPRA, entro il primo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.
      5. Fatto salvo il controllo della Corte dei conti, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ISPRA dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 10.
(Agenzie).

      1. Le agenzie svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 di interesse regionale e locale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, disciplinano gli organi e il funzionamento delle agenzie e possono attribuire loro compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.
      2. Le agenzie hanno personalità giuridica autonoma e godono di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse in favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare quale quota minima di finanziamento ordinario annuale una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.
      4. Ove necessario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

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apportano le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive agenzie necessarie per assicurare il rispetto della presente legge.

Art. 11.
(Modalità di finanziamento).

      1. Sulla base dei LETA definiti con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie a carico del bilancio statale che si rendono disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ISPRA e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole agenzie.
      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite annualmente le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1. Con il medesimo decreto le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3.
      3. Le attività aggiuntive rispetto ai LETA di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.
      4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle agenzie, nonché alle convalide degli

 

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autocontrolli prodotti dai gestori delle attività, sono poste a carico dei gestori stessi.
      5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli oneri quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dalle agenzie, da porre a carico dei gestori ai sensi del comma 4 del presente articolo, nonché le modalità anche contabili per l'applicazione degli stessi. Il regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e, ove necessario, prevede anche norme di attuazione e di integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri in favore delle agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi.
      6. Rientrano, altresì, tra le fonti di finanziamento di cui al presente articolo:

          a) le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;

          b) altri finanziamenti provenienti da fondi dell'Unione europea, nazionali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.

      7. In sede di prima attuazione della presente legge, per le spese di gestione e di funzionamento dell'ISPRA, per l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dalla medesima legge, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2, oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Istituto, allo stesso è assegnato un contributo di 90 milioni di euro per l'anno 2010, di 120 milioni di euro per l'anno 2011 e di 150 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Norme transitorie e finali).

      1. Restano attribuite all'ISPRA le risorse e le strutture tecniche di cui l'Istituto dispone alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La definizione dei LETA è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale definizione, la ripartizione del contributo di cui all'articolo 11, comma 7, è disposta nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13.
(Abrogazioni e modifiche di norme).

      1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.
      2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM» sono soppresse.

 

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      3. La lettera e) del comma 109 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogata.
      4. L'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.


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