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PDL 3307

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3307



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASTAGNETTI, MARCHI, GHIZZONI, MARCO CARRA, MARIANI, MIGLIOLI, MOTTA, LA FORGIA

Disposizioni per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici

Presentata l'11 marzo 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - È noto che, nel cuore del Medioevo europeo, un evento drammatico cambiò la storia dell'Italia e dell'Europa, determinando una svolta nel rapporto tra potere temporale e potere spirituale e tra potere politico e potere religioso con effetti che sono giunti fino a noi.
      Il 28 gennaio 1077, a Canossa, re Enrico IV ottenne udienza e perdono dal Pontefice Gregorio VII con la mediazione di una grande donna, Matilde di Canossa, cugina dell'Imperatore e alleata del Pontefice. L'immagine del re inginocchiato nella neve di quel duro inverno alle porte del castello di Canossa, residenza di Matilde, sull'Appennino reggiano, tramandata nei secoli resta il simbolo di quell'evento.
      La figura di Matilde di Canossa domina la storia di quel secolo. Affronta con coraggio gravi vicende politiche e militari. Governa per quarant'anni uno Stato di grandi dimensioni che si estendeva dalle Prealpi bresciane al Lazio settentrionale. È stata attratta dalla vita contemplativa, come testimoniano le parole di Anselmo di Aosta. Guerriera e sola, la sua storia è parte importante della costruzione dell'Europa e la sua vicenda è emblematica del ruolo svolto dalle donne nella storia dell'occidente europeo. Morì a San Benedetto Po nel luglio dell'anno 1115. Nel 1644, cinque secoli dopo, fu trasferita da Castel Sant'Angelo nella Basilica di San Pietro a Roma dove tuttora giace. Siamo alla vigilia, dunque, del nono centenario
 

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della sua morte (2015), che il nostro Paese dovrebbe adeguatamente celebrare valorizzando la sua figura non solo nella storia dell'Italia, ma nell'edificazione della storia moderna e dell'identità culturale dell'Europa.
      Dietrich Bonhoeffer, il pastore protestante impiccato a Flossenburg il 9 aprile 1945, in una delle sue lettere al suo amico Eberhard Betghe, pastore protestante in servizio nell'esercito tedesco in Italia, nel novembre 1944 fermo a San Polo in provincia di Reggio-Emilia ai piedi della rupe di Canossa, così ricordava l'evento di Canossa: «Sia che si debba considerare l'andata [a Canossa] di Enrico IV un atto sincero oppure diplomatico, la sua immagine nel gennaio 1077 resta indimenticabile e incancellabile per lo spirito dei popoli europei. È più significativa del concordato di Worms del 1122, che ha concluso formalmente il contrasto nei medesimi termini. Noi tutti a scuola abbiamo imparato a considerare questi grandi conflitti come una calamità per l'Europa. Ma in realtà in essi si nasconde l'origine di quella libertà spirituale che ha fatto grande questo continente» (Dietrich Bonhoeffer, «Resistenza e resa», Quereniana, 2002).
      Accanto alla valorizzazione della figura di Matilde è quanto mai opportuno operare per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici.
      Le terre matildiche, che comprendevano le brume nebbiose della bassa valle del Po, le città della pianura e la dorsale dell'Appennino, si caratterizzavano per la presenza di un poderoso sistema fortificato costituito da castelli, numerose pievi e molte case a torre. Quel paesaggio, simbolo di un sistema politico, sociale e religioso, ci ha consegnato preziose eredità di quel periodo che è necessario consolidare perché esso sia consegnato ai posteri.
      Un grande studioso, Vito Fumagalli, ha raccontato con rara sensibilità la potenza e la solitudine di Matilde di Canossa: «Nelle vicinanze dell'amato monastero di San Benedetto Po, protesa sul letto verso le reliquie dell'apostolo Giacomo, aveva ritrovato quella vita contemplativa sognata dalla prima giovinezza, arricchita, incarnata nelle infinite buone opere, i fiori che Dante la vide cogliere e porsi in ghirlanda sul capo idealizzandola nella Matelda del Paradiso terrestre. Fiori rossi e gialli, colorati come gli abiti che Matilde amava indossare nelle grandi occasioni; così la vediamo nelle miniature e nei dipinti che la rappresentano, ad iniziare dai ritratti contemporanei del Codice della sua biografia e come, pare, volle vestirsi, con un grande abito rosso, prima di essere affidata alla sepoltura.
      Lia e Rachele, Marta e Maria, simboli della vita attiva e della vita contemplativa, si erano alla fine ricongiunte in Matilde, agli inizi di quel lontano secolo XII, quando il Medioevo mutava e l'antico ideale monastico della mistica preghiera andava convertendosi, nella nuova temperie, in quell'apostolato attivo, della diffusione spesso esasperata, non di rado violenta, dei contenuti di una religione non sempre consona alle sue lontane radici. Matilde a queste tuttavia si ispirò, lottando sino alla morte per una Chiesa riformata, per sacerdoti, vescovi e abati ispirati dalla legge del Vangelo, contro la Chiesa feudale, fatta in larga misura da ecclesiastici potenti e sfarzosi, simoniaci e lussuriosi, che "si gettavano sulle donne come cavalli da monta"; come gridò un sinodo degli inizi di quel secolo che vide trascorrere in sé quasi tutta la vita della grande contessa» (Vito Fumagalli, «Matilde di Canossa», il Mulino, 1996).
      Il suo simbolo fu il melograno, dalle forti evocazioni bibliche. Il suo monogramma ne tramanda nei secoli l'intera sua anima: «Matilda, dei gratia si quid est».
      La presente proposta di legge è finalizzata proprio a favorire le iniziative di approfondimento e di studio della figura di Matilde di Canossa e alla salvaguardia e valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici, ovvero delle aree facenti parte del suo regno e, in particolare, del territorio a nord del Po fra i fiumi Adda, Mincio e il lago d'Iseo, l'intero corso del Po dalle
 

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confluenze dell'Adda e del Taro fino alle valli di Comacchio, i territori a sud del Po compresi fra il Taro e il Reno in Emilia, il monte Cimino a sud, la costa tirrenica a ovest e la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano a est.
      A tal fine, l'articolo 3 della proposta di legge individua come meritevoli di finanziamento pubblico gli studi e le ricerche sulla figura di Matilde di Canossa, il risanamento ambientale dei luoghi e dei paesaggi storici, il restauro scientifico e il risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico ubicati nei luoghi e nei territori matildici, la definizione di itinerari turistici, e il miglioramento della ricettività turistica dell'area e la produzione di materiale informativo.
      In tale ambito meritano una particolare citazione gli interventi finalizzati alla valorizzazione di alcuni specifici prodotti agroalimentari tipici del territorio matildico.
      Risale all'epoca di Matilde di Canossa la fama dei prodotti tipici del territorio come il «formadio» e l'aceto balsamico, a proposito del quale Donizone, nel suo poema «Vita di Matilde di Canossa», al verso 980, si esprime: «Enrico II, il re dal bellissimo aspetto, colto, ricco e cortese, venne in Italia e mandò a Bonifacio parecchie sue novità, poiché in cambio voleva quell'aceto sì celebrato, che si faceva alla rocca chiamata Canossa» (Donizone, «Vita di Matilde di Canossa», Jaka book, 1984, pagina 60).
      Per la realizzazione di tali interventi è istituito, con l'articolo 4, il Fondo per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2010.
      Il compito di individuare le linee generali di programmazione degli interventi, le azioni prioritarie, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento è affidato, dall'articolo 5, alla «Commissione per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici» istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le linee generali di programmazione da parte della predetta Commissione, provvederà a definire con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi.
      Infine, con l'articolo 8, è prevista, in vista del nono centenario della morte di Matilde di Canossa, la possibilità per gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni culturali, i comitati promotori e le amministrazioni dello Stato, di richiedere l'istituzione di un comitato nazionale per le celebrazioni nel nono centenario della morte di Matilde di Canossa.
      Per le ragioni esposte, i promotori auspicano un esame e una rapida approvazione del presente provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità culturali di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce il ruolo fondamentale della figura di Matilde di Canossa nella storia italiana e, ai fini della celebrazione nell'anno 2015 del nono centenario della morte, promuove interventi per lo studio della figura di Matilde di Canossa e dei luoghi e dei territori matildici, individuati ai sensi dell'articolo 2, nonché interventi di recupero, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche attraverso opportune azioni di promozione turistica e di definizione di progetti, programmi e strategie volti a garantire lo sviluppo dei medesimi luoghi e territori.

Art. 2.
(Individuazione dei luoghi e dei territori matildici).

      1. Ai fini della presente legge sono individuati come luoghi e territori matildici le aree facenti parte del suo regno e, in particolare, il territorio a nord del fiume Po fra i fiumi Adda, Mincio e il lago d'Iseo, l'intero corso del fiume Po dalle confluenze dei fiumi Adda e Taro fino alle valli di Comacchio, i territori a sud del fiume Po compresi fra i fiumi Taro e Reno in Emilia, il monte Cimino a sud, la costa tirrenica a ovest e la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano a est.

 

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Art. 3.
(Interventi).

      1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a favorire lo studio della figura di Matilde di Canossa e la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dei luoghi e dei territori matildici:

          a) gli studi sulla figura di Matilde di Canossa;

          b) il restauro scientifico e il risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà privata dichiarati di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica, anche ai fini della tutela del paesaggio e del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione dei luoghi e dei territori matildici e, in particolare, della rupe di Canossa, dell'antico convento di Montefalcone, del castello di Carpineti, del castello di Bianello, della rocca di San Polo d'Enza, del castello di Sarzano in Casina, del comune di Castelnovo ne' Monti e del castello di Montecchio Emilia;

          c) la definizione di itinerari matildici, nonché il recupero e la realizzazione delle infrastrutture necessarie a favorire la connessione fra i diversi luoghi anche ai fini della predisposizione di itinerari turistici;

          d) il miglioramento della ricettività turistica con priorità agli interventi di completamento, potenziamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;

          e) la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità dei

 

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luoghi, l'intervento sulle emergenze architettoniche e storico-testimoniali, nonché il recupero di aree degradate, collegati ai luoghi e ai territori matildici;

          f) la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche dei luoghi e dei territori matildici risalenti al periodo storico-culturale matildico e, in particolare, del «formadio» e dell'aceto balsamico;

          g) la manutenzione e la promozione dei luoghi e territori matildici anche attraverso l'installazione di cartellonistica e di segnaletica;

          h) l'attività di informazione e di comunicazione anche attraverso la produzione di materiale cinematografico e multimediale, nonché di promozione del prodotto turistico-culturale e ambientale rappresentato dai luoghi e dai territori matildici;

          i) le attività di formazione, di ricerca e di documentazione sulla figura di Matilde di Canossa e suoi luoghi e territori matildici promosse dalla scuola, anche attraverso tirocini e scambi di informazioni tra le istituzioni formative dei Paesi europei, finalizzate a sottolineare il ruolo e il valore internazionale della figura di Matilde di Canossa.

Art. 4.
(Fondo per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 è istituito un fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali denominato «Fondo per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici», finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al

 

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perseguimento delle finalità della presente legge, con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.

Art. 5.
(Commissione per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una commissione denominata «Commissione per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici».
      2. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo ha il compito di individuare le linee generali di programmazione degli interventi, le azioni prioritarie, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 4.
      3. La Commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della gioventù e del Ministro del turismo, da un rappresentante, rispettivamente, delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia, nonché da un rappresentante del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo di Spoleto.
      4. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione di cui al comma 1 adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

 

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Art. 6.
(Accordi di programma quadro con le regioni).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le linee generali di programmazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, provvede a definire con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi.

Art. 7.
(Comitato nazionale per le celebrazioni nel nono centenario della morte di Matilde di Canossa).

      1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e successive modificazioni, ai fini della celebrazione nell'anno 2015 del nono centenario della morte di Matilde di Canossa, gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni culturali, i comitati promotori e le amministrazioni dello Stato possono richiedere l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni nel nono centenario della morte di Matilde di Canossa.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.


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