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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3159 |
1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:
a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;
b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;
c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al
d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;
e) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica alternative, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;
f) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;
g) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;
h) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;
i) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;
l) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;
m) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto da un
1. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;
b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5;
c) rendere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.
1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007,
1. Lo Stato, le regioni nei cui territori ricadono le isole minori e il Comitato, sentita l'ANCIM, concorrono alla definizione di un programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori con il quale sono definiti gli obiettivi principali da realizzare per il miglioramento e per lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, nonché le modalità di coordinamento degli strumenti da adottare per l'attuazione degli interventi.
2. Sulla base del programma-quadro di cui al comma 1, il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale e che è aggiornato annualmente con le procedure di cui al citato comma 1.
3. Il Comitato predispone annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.
2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.
3. Ai presìdi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel medesimo territorio che prestano servizi di assistenza.
1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese
1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini delle isole minori, nonché dei turisti che si recano presso le medesime isole, nei comuni interessati che ne risultano privi sono istituiti presìdi sanitari permanenti di primo soccorso.
2. I presìdi sanitari di cui al comma 1 sono collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e dispongono dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali stabilite dal medesimo decreto.
Allegato A
(Articolo 1, comma 2)
AG | Lampedusa | 3.991 | 20.2 | 197 |
AG | Linosa | 392 | 5.3 | 73 |
CI | San Pietro | 6.849 | 50 | 136 |
CI | Sant'Antioco | 11.811 | 115.59 | 101.48 |
CI | Casaletta | 2.851 | 30.98 | 92 |
FG | Caprara | - | 1 | 1 |
FG | San Domino | 210 | 2.5 | 84 |
FG | San Nicola | 136 | 1 | 136 |
GR | Giannutri | 3 | 2.32 | 1 |
GR | Giglio | 1.711 | 21 | 81 |
LI | Capraia | 323 | 19 | 17 |
LI | Gorgona | 135 | 2.23 | 60 |
LI | Isola d'Elba | 27.543 | 244 | 112 |
LI | Pianosa | - | 10 | - |
LT | Ponza | 3.782 | 10 | 378 |
LT | Santo Stefano | - | 0.5 | - |
LT | Ventotene | 508 | 1.5 | 338 |
ME | Alicudi | 129 | 5.1 | 25 |
ME | Filicudi | 160 | 9.5 | 16 |
ME | Lipari | 8.652 | 37.6 | 230 |
ME | Panarea | 268 | 3.4 | 78 |
ME | Salina | 2.193 | 26.8 | 81 |
ME | Stromboli | 393 | 12.6 | 31 |
ME | Vulcano | 434 | 21 | 20 |
NA | Capri | 11.962 | 10.26
| 1.165 |
NA | Ischia | 39.126 | 46.3 | 845 |
NA | Procida | 10.015 | 3.7 | 2.706 |
PA | Ustica | 1.086 | 8 | 135 |
SP | Palmaria | 55 | 2 | 27 |
SS | Asinara | 300 | 51.9 | 5 |
SS | Caprera | 73 | 15.7 | 4 |
SS | La Maddalena | 10.724 | 19.6 | 547 |
SS | Molara (Olbia) n.c. | - | - | - |
SS | Razzale (La Maddalena) n.c. | - | - | - |
SS | Santa Maria n.c. | - | - | - |
SS | Santo Stefano | - | 2 | - |
SS | Spargi n.c. | - | 1.7 | - |
SS | Tavolara n.c. | - | 6 | - |
TP | Favignana | 3.666 | 19 | 192 |
TP | Levanzo | 229 | 7 | 32 |
TP | Marettimo | 822 | 9 | 91 |
TP | Pantelleria | 8.327 | 83 | 100 |
Totale ... | 158.859 | 938.28 | 169
(dens.media) |
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