Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3323

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3323



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifica all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di inquadramento previdenziale degli operai dei frantoi oleari

Presentata il 17 marzo 2010


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il settore oleario italiano è caratterizzato dalla presenza frammentata sul territorio nazionale di frantoi di piccole dimensioni. Risultano, infatti, operanti circa 6.000 aziende di molitura delle olive, un numero che aumenta a seconda delle annate, tre quarti delle quali sono ubicate in aree rurali delle regioni del Mezzogiorno.
      Tali operatori del settore olivicolo, strategico nell'economia di diverse aree del Paese, come la Sicilia, oggi si trovano in una situazione di sofferenza in un mercato globale dominato dalle multinazionali alimentari.
      È necessario, dunque, che il legislatore si attivi ponendo in essere strumenti finalizzati a contribuire alla sopravvivenza di queste piccole ma numerose realtà grazie anche all'apporto delle quali l'Italia può mantenere il primato di qualità nel settore.
      La presente proposta di legge, in particolare, mira a definire chiaramente l'inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura degli operai assunti a tempo indeterminato o determinato nei frantoi oleari. Attraverso la modifica in oggetto si stabilisce, infatti, che, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da imprese di molitura delle olive si considerano operai agricoli.
 

Pag. 2


      In tal modo, ponendo attenzione alla specificità e all'univocità della tipologia di lavorazione dell'azienda di molitura, che è proprio la lavorazione delle olive provenienti dalle aziende agricole, si viene incontro alle istanze manifestate sia dai frantoiani, che sopportano costi di produzione molto elevati, sia dagli stessi lavoratori che sono, nella maggior parte dei casi, lavoratori stagionali che svolgono mansioni di braccianti agricoli e che rifiutano l'assunzione, con gravi ripercussioni per le aziende, con inquadramento previdenziale nei settori dell'artigianato o dell'industria, consentito dalla normativa vigente, oltre che in quello agricolo.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-bis) imprese non agricole di molitura delle olive».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su