PDL 3294
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3294
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SARDELLI, BELCASTRO, GAGLIONE, IANNACCONE, MILO
Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le nuove imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Presentata il 10 marzo 2010
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dotare le regioni italiane rientranti nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di un efficace strumento capace di attrarre investimenti privati e, dopo decenni di mancato sviluppo, contribuire a superare il divario socio-economico che affligge le regioni del Mezzogiorno d'Italia.
Sia all'interno del programma dell'attuale coalizione di Governo che in numerosi atti di sindacato ispettivo si riscontra una comunanza di idee sulla necessità di attuare meccanismi di riforma e opere infrastrutturali atte a rilanciare l'economia del Mezzogiorno. Tale considerazione nasce dalla comune convinzione che il sud d'Italia possa essere un elemento significativo e importante nell'auspicata ripresa economica dell'intero Paese.
Pur partendo da queste comuni valutazioni si riscontrano, tuttavia, gravi ritardi nell'applicazione di un progetto complessivo di rilancio del sud d'Italia. Gli ultimi dati sull'andamento dell'economia e l'aumento dell'indice di disoccupazione,
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determinati dalla recente crisi globale dell'apparato economico, destano enorme preoccupazione anche in virtù di un ulteriore aumento del divario esistente tra nord e sud. Conseguentemente, pur comprendendo la necessità di controllare i conti pubblici, appare del tutto evidente che bisogna avere il coraggio di immaginare politiche economiche più attente alle necessità dei singoli territori, che potranno, nel breve periodo, dare una boccata di ossigeno all'economia nazionale e contrastare i fenomeni di aumento della disoccupazione e del lavoro precario che tanta preoccupazione destano, soprattutto, nelle popolazioni meridionali.
Per questo, dopo tante prese di posizione pubbliche in tal senso, crediamo sia giunto il momento, tenuto conto delle indicazioni in materia che provengono dall'Unione europea, di introdurre la cosiddetta «fiscalità di vantaggio». L'intervento legislativo di cui siamo promotori mira a richiamare investitori privati attraverso condizioni fiscali particolarmente favorevoli che possano compensare la grave carenza di infrastrutture e di servizi, che fino ad oggi ha costituito un freno per la nascita di nuove imprese nel sud d'Italia.
Si tratta di prevedere, per un periodo di cinque anni, prorogabili di altri cinque anni, in presenza di ulteriori investimenti, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle società per le imprese che sorgeranno nelle regioni interessate dalla presente proposta di legge.
La presente proposta di legge trova il suo fondamento in una considerazione di fondo: perché vi sia sviluppo in aree arretrate è necessario che queste siano messe nelle stesse condizioni delle regioni che, per fattori geografici, storici, sociali o semplicemente inerenti alla loro dotazione di infrastrutture, si prestano maggiormente alla nascita di nuove imprese. Il vantaggio per le imprese che saranno costituite nelle regioni italiane rientranti nel citato obiettivo «Convergenza» non altererà la concorrenza, ma servirà a controbilanciare i tanti fattori di arretratezza - in primo luogo in termini di infrastrutture - che fino ad oggi hanno scoraggiato investitori italiani e stranieri a localizzare le loro attività produttive nelle regioni interessate dalla presente proposta di legge.
Non sfugge a nessuno che, tra l'altro, le modifiche introdotte dalla presente proposta di legge all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono contribuire in maniera significativa al generale sviluppo economico delle regioni coinvolte, favorendo un processo di emersione di imprese che hanno fino ad oggi operato in nero e la creazione di opportunità di lavoro per i giovani. L'Unione europea già da anni si è adoperata per una forte azione in favore delle regioni in ritardo di sviluppo al fine di promuovere la ripresa economica. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede esplicitamente, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera
a), che possano essere considerati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». Per espresso riconoscimento dell'Unione europea rientrano tra queste regioni anche quelle rientranti nell'obiettivo «Convergenza» e, conseguentemente, sono da ritenere compatibili con la normativa della stessa Unione gli interventi che prevedono aiuti di Stato in favore del Mezzogiorno d'Italia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti.
1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2010.