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PDL N. 3119

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3119



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOSELLA, TABACCI, LANZILLOTTA, CALEARO CIMAN, CALGARO, CESARIO, PISICCHIO, VERNETTI, BARBA, BARBIERI, BINETTI, BOBBA, BOCCIA, BOCCI, BURTONE, CARLUCCI, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CERA, CORSINI, CICCANTI, DELFINO, DE PASQUALE, D'INCECCO, FADDA, FARINONE, FAVIA, GARAVINI, GNECCHI, GIULIETTI, GOISIS, GRASSI, LARATTA, LUCÀ, MAZZARELLA, MELCHIORRE, GIORGIO MERLO, MOTTA, OLIVERIO, PELUFFO, PICCOLO, RAZZI, RIA, RIGONI, RUBINATO, RUGGHIA, SCALERA, SERVODIO, STRIZZOLO, TANONI, TORRISI, TRAVERSA, CASTIELLO, PUGLIESE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport

Presentata il 14 gennaio 2010

      

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Onorevoli Colleghi! - Le indagini condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), confermate nella ricerca «Sport & Società» presentata dal CENSIS servizi l'11 novembre 2008, rilevano che nel 2006 erano circa 17 milioni i cittadini italiani di età pari o superiore a tre anni che affermavano di aver praticato con continuità o saltuariamente uno o più sport, equivalenti a poco più del 30 per cento del totale della popolazione. Di questi più di 11 milioni (il 20,1 per cento) affermavano di praticare lo sport con continuità e circa 6 milioni (il 10,1 per cento) di praticarlo saltuariamente.
      Alla luce di questi numeri lo sport olimpico, quello che fa capo alle varie federazioni sportive raggruppate nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), raccoglie appena un terzo dei praticanti.
      Il dato dimostra che negli ultimi decenni è fortemente cambiata la domanda
 

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di sport e con essa il costume sportivo degli italiani. Il miraggio di vincere medaglie, di diventare un campione o di primeggiare non è più così forte come un tempo. A spingere gruppi di persone di ogni età a fare sport sono altre motivazioni.
      L'ISTAT è generoso di spiegazioni in merito. Negli ultimi venti anni la domanda di sport è cresciuta in tutte le fasce di età e ora è forte anche tra gli adulti e tra gli anziani. Nella pratica sportiva si vede un mezzo per preservare un buono stato di salute, per stare in mezzo alla natura, per scaricare lo stress o per socializzare con altre persone.
      In altri termini, si è affermata, ed è ormai prevalente, una pratica sportiva in cui le finalità legate alla prestazione sono pressoché prive di importanza.
      Il riconoscimento e la promozione di questa pratica sportiva con prevalenti funzioni sociali, ovvero lo sport per tutti, sono una meta che le istituzioni non possono più ignorare, in quanto strumento che contribuisce al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva della popolazione, e ciò coerentemente a un'istanza che ci deriva dagli indirizzi dell'Europa comunitaria.
      La dicitura «sport per tutti» sottintende un'idea di sport espressa in più occasioni dal Consiglio d'Europa, che già nel 1975 ha formulato una «Carta europea dello sport per tutti», dando seguito alle raccomandazioni n. 588 del 1970 e n. 682 del 1972.
      Per quanto la dicitura «sport per tutti» sia rimasta alquanto indeterminata negli atti successivi del Consiglio d'Europa, essa è passata a indicare il concetto di attività sportiva quale diritto di tutti i cittadini, non necessariamente legata alla prestazione e che si propone essenzialmente come fattore di educazione e di socializzazione.
      La promozione dello sport per tutti è raccomandata dallo stesso Comitato internazionale olimpico (CIO) e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-8 dicembre 2000 («Dichiarazione di Nizza sullo sport»).
      A seguito della presentazione del Libro bianco sullo sport da parte della Commissione europea (11 luglio 2007), che fornisce orientamenti strategici per la promozione dello sport in Europa, e in particolare a fini sociali, il 13 novembre 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul ruolo dello sport nell'istruzione, raccomandandone la promozione.
      Successivamente il Trattato di Lisbona, fatto il 13 dicembre 2007 e reso esecutivo dalla legge n. 130 del 2008, ha inserito (articolo 2A, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) lo sport tra i settori per cui «(...) l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri (...)». Al titolo XI, che riguarda l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport, il medesimo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa» (articolo 149, paragrafo 1).
      La risoluzione 2007/2261 (INI) sul citato Libro bianco sullo sport, votata dal Parlamento europeo l'8 maggio 2008, riconosce che lo sport svolge un'importante funzione sociale e che è ormai un fenomeno riguardante la totalità dei cittadini «indipendentemente dal sesso, dalla razza, dall'età, dalla disabilità, dalla religione, dalla nazionalità, dall'orientamento sessuale e dal contesto sociale o economico». Questo sport, che è appunto lo sport per tutti, prevalentemente non profit e basato sul volontariato, deve essere incoraggiato dagli Stati membri e di esso si deve tenere conto nell'ideare le politiche sportive nazionali e comunitarie.
      La risoluzione, inoltre, chiede di incoraggiare la promozione dello sport e dell'esercizio fisico quali fattori che migliorano la qualità dei sistemi educativi nazionali; indica nell'attività sportiva uno strumento essenziale per tutelare la salute dei cittadini e per ridurre i costi dei sistemi sanitari; sottolinea «l'importanza
 

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di promuovere la pratica sportiva, garantendo l'accesso allo sport per tutti e la parità di opportunità, investendo nella formazione di insegnanti e tecnici sportivi e di più negli impianti pubblici sportivi»; invita gli Stati membri a monitorare l'utilizzo dei fondi pubblici destinati allo sport verificando che siano equamente distribuiti per le esigenze di tutti gli sportivi di entrambi i sessi; propone che la «qualità» dell'accesso dei cittadini allo sport e alle infrastrutture sportive sia considerata tra gli indicatori della qualità della vita sociale, in particolare per quanto riguarda l'integrazione o l'esclusione sociale; raccomanda che all'interno dei sistemi sportivi nazionali vi sia un'equa distribuzione delle risorse tra le società sportive, comprese quelle più piccole, «nell'ambito delle leghe e tra di esse e tra sport professionistico e dilettantistico, in modo da evitare una situazione in cui soltanto le grandi società beneficiano dei diritti audiovisivi».
      Sono tutte cose non recepite dal nostro ordinamento sportivo.
      Nel nostro Paese manca un riconoscimento effettivo della funzione sociale dello sport.
      Il quadro costituzionale vigente vede l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
      Da queste premesse prende le mosse la presente proposta di legge che intende qualificare e disciplinare, nel rispetto delle competenze costituzionalmente previste, la materia dello sport sociale.
      La proposta di legge intende riconoscere la funzione sociale dello sport per tutti e sancirne la specificità, nelle sue funzioni educativa, di tutela della salute e culturale, rispetto allo sport agonistico.
      La qualificazione e la disciplina dello sport per tutti configurano la pratica sportiva come un'attività di massa che include tutti i settori della popolazione, uomini e donne, accompagnandoli dalla fanciullezza per l'intera esistenza; pone particolare attenzione ai bisogni motori e di socializzazione della popolazione anziana, delle minoranze e dei diversamente abili; si adatta alle condizioni locali e alle capacità di gruppi di cittadini, proponendo formule e progetti specifici differenziati; si propone come parte dello sviluppo di un nuovo welfare in quanto attività connessa a servizi sociali essenziali quali l'istruzione, la sanità e i servizi per il contrasto al disagio e per l'integrazione sociale.
      Un'adeguata politica di sport per tutti può rappresentare uno strumento per affrontare alcune delle emergenze che oggi abbiamo di fronte.
      Funzione educativa. Non è vero che tutto lo sport svolga una funzione educativa. Lo sport educa se viene proposto e organizzato con intenzionalità educativa, secondo parametri e progetti che privilegiano l'aspetto educativo su quello del risultato. La rilevanza che l'esperienza sportiva può assumere nella formazione del minore è stata oggetto di attenzione di molti studi psico-pedagogici i quali concordano nel sottolineare l'inefficacia, anzi gli effetti negativi, di una pratica sportiva in cui l'enfasi venga posta sui risultati sportivi piuttosto che sull'intero processo di costruzione della personalità. Lo sport educativo non va visto solo come risorsa nel contrasto alla devianza giovanile o al recupero dalla marginalità; ma piuttosto come uno strumento ordinario da inserire nel percorso formativo di ogni ragazzo, nel quadro di un percorso di formazione globale della persona. La funzione educativa dello sport si rafforza nel momento in cui la pratica sportiva diventa un percorso che accompagna il cittadino attraverso tutto l'arco della sua vita, dall'infanzia all'età anziana.
      Funzione di prevenzione sanitaria. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha indicato nella sedentarietà una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, di diabete e di obesità. Circa l'80 per cento delle cardiopatie coronariche precoci è dovuto all'associazione di una cattiva alimentazione, inattività fisica e tabagismo. Secondo l'OMS perfino un terzo dei tumori potrebbe essere evitato associando
 

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una sana alimentazione con un'attività fisica praticata regolarmente nel corso della vita.
      Funzione di inclusione e di coesione sociali. Per la società italiana dei prossimi decenni l'inclusione si presenta come una delle grandi sfide da affrontare. Il processo dell'immigrazione sta avvenendo in un contesto di timori e di incertezze cui va posto rimedio. E accanto all'inclusione economica e sociale degli immigrati va perseguita l'inclusione culturale nella testa e nel cuore di quegli italiani che si sentono minacciati dall'immigrazione. La pratica sportiva può essere uno degli strumenti per affrontare e per vincere tale sfida. Su di essa puntano anche gli organismi europei per realizzare una migliore inclusione sociale a livello continentale. Un altro problema sociale cui la pratica sportiva può offrire risposta è la tendenza alla frammentazione della nostra società, che produce mancanza di relazioni, isolamento e distacco dal contesto sociale delle minoranze, siano esse anziani, disabili o disoccupati. Lo sport può porvi rimedio con le risorse di un associazionismo che incoraggi le società sportive a essere comunità aggreganti sul territorio.
      Funzione di educazione alla democrazia. Rispetto delle regole, rispetto dell'altro, assunzione di responsabilità e senso della collettività come primo passo per l'affermarsi della solidarietà sono valori il cui apprendimento è connaturato a un'esperienza di vita condotta in una società sportiva.
      Funzione di economia sociale. Esistono numerose ricerche europee (Osservatorio europeo dell'occupazione sportiva) su sport e occupazione le cui risultanze concordano su un punto: lo sport di massa può assicurare nuovi e interessanti livelli di occupazione, trattandosi di un settore in espansione, purché si incoraggi l'emergere delle nuove professionalità di cui esso ha bisogno.
      Funzione di educazione allo sport. È un aspetto particolare ma non marginale. Nonostante l'aumento dei praticanti, l'Italia produce scarsa cultura dello sport. Ne sono testimonianza il «fenomeno doping» - che tocca anche il settore non professionistico e il vasto settore degli «amatori» e delle palestre (si calcola che ogni frequentatore di palestre consumi in media 350 euro annui in prodotti integratori e anabolizzanti) - e lo stesso fenomeno della violenza negli stadi, che nasce in giovani che lo sport lo hanno sempre guardato e mai praticato. Violenza e doping non si possono vincere soltanto con la repressione, con le misure di polizia e il carcere: occorre un'opera di educazione capillare allo sport.
      La presente proposta di legge è composta da quattordici articoli.
      L'articolo 1 enuncia le finalità educative, sanitarie, culturali e di tempo libero della promozione dello sport per tutti.
      L'articolo 2 indica i profili costitutivi minimi delle associazioni nazionali dello sport per tutti.
      Gli articoli 3 e 4 disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri delle associazioni dello sport per tutti, rispettivamente su base nazionale, regionale e delle province autonome.
      L'articolo 5 prevede l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale dello sport per tutti, con compiti di promozione e coordinamento delle politiche e degli interventi destinati a sviluppare lo sport sociale.
      L'articolo 6 enuncia i princìpi cui devono attenersi le leggi regionali e delle province autonome al fine di salvaguardare l'autonomia e l'iniziativa delle articolazioni territoriali delle associazioni dello sport per tutti.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione dei consigli, su base regionale e provinciale, dello sport per tutti, con compiti di promozione e sviluppo dello sport sociale sui territori di loro competenza e di elaborazione di proposte destinate al Consiglio nazionale.
      L'articolo 8 disciplina il contenuto minimo delle convenzioni che i Ministeri, le regioni e le province autonome possono stipulare con le associazioni dello sport per tutti.
      L'articolo 9 estende alle associazioni dello sport per tutti i benefìci previsti dalla
 

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legge n. 398 del 1991 per le associazioni sportive dilettantistiche.
      L'articolo 10 prevede la possibilità di stipulare convenzioni, tra gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e le associazioni sportive, per il rilascio a prezzi calmierati delle certificazioni di idoneità fisica per l'avvio allo sport.
      L'articolo 11 declina i requisiti minimi di professionalità degli operatori sportivi, anche volontari, che prestano il loro servizio nelle associazioni dello sport per tutti.
      L'articolo 12 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato di valutazione al quale le associazioni nazionali possono presentare programmi di attività di sport sociale.
      L'articolo 13 reca la previsione della relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento sullo stato di attuazione della legge.
      L'articolo 14, infine, dispone la copertura finanziaria della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica riconosce nella promozione dello sport per tutti una specifica e autonoma missione sociale che contribuisce al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sanitarie, culturali e del tempo libero. Lo sport per tutti è caratterizzato dalla prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l'inclusione dei praticanti piuttosto che la loro selezione operata in base alle attitudini psico-fisiche.
      2. La Repubblica promuove l'accesso allo sport per tutti in favore di chiunque, in una pluralità di forme e di occasioni, nel rispetto delle aspirazioni, delle possibilità e delle capacità di ciascuno.
      3. La presente legge detta i princìpi fondamentali per il riconoscimento e per la diffusione dello sport per tutti, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono rispettare nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni che promuovono la funzione sociale dello sport.

Art. 2.
(Associazioni nazionali dello sport per tutti).

      1. Sono «Associazioni nazionali dello sport per tutti» le associazioni che, nell'atto costitutivo o nello statuto, rispettano i seguenti requisiti:

          a) svolgimento dell'attività fisica e motoria per il perseguimento dei fini e con le modalità previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2;

 

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          b) assenza di fini di lucro;

          c) accesso garantito a tutti, senza limitazioni di capacità, abilità e condizioni fisiche, età, sesso, condizioni personali e sociali o di altra natura;

          d) ordinamento interno ispirato ai princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati;

          e) presenza in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale;

          f) iscrizione di almeno 1.000 società sportive e possesso di un numero di tesserati non inferiore a 50.000;

          g) svolgimento di un'attività avente il carattere dello sport per tutti per una percentuale almeno pari al 60 per cento dell'attività annuale svolta e documentata;

          h) incoraggiamento dell'integrazione tra gli associati, anche nel caso in cui la ragione sociale privilegi gruppi particolari di cittadini, compresi i settori della marginalità, quali disabili e anziani, e promozione di forme relazionali che sviluppino la solidarietà interna, lo scambio, la cooperazione intergenerazionale.

Art. 3.
(Registro nazionale delle Associazioni nazionali dello sport per tutti).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale delle Associazioni nazionali dello sport per tutti, di seguito denominato «Registro nazionale», al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni dello sport per tutti a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite da almeno un anno.
      2. L'iscrizione nel Registro nazionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge.
      3. Alla tenuta del Registro nazionale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

 

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      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento avente ad oggetto le modalità di tenuta del Registro nazionale, di iscrizione, di cancellazione, le comunicazioni periodiche obbligatorie, la revisione periodica del medesimo Registro e le sanzioni in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dall'iscrizione.
      5. Le Associazioni nazionali dello sport per tutti, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano al Consiglio nazionale di cui all'articolo 5 una relazione sull'utilizzo dei contributi ricevuti, sull'attuazione dei progetti e sugli obiettivi conseguiti.

Art. 4.
(Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), e che svolgono la propria attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
      2. L'iscrizione nel Registro nazionale comporta, previa presentazione di un'apposita istanza, il diritto di automatica iscrizione nei registri regionali e provinciali dei relativi livelli territoriali delle stesse associazioni.
      3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 è condizione per usufruire dei benefìci e per stipulare convenzioni in ambito regionale e provinciale.

Art. 5.
(Consiglio nazionale dello sport per tutti).

      1. Al fine di promuovere e di coordinare le politiche e gli interventi destinati a sviluppare lo sport per tutti, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale dello sport

 

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per tutti, di seguito denominato «Consiglio nazionale», con il compito di:

          a) rappresentare l'Italia negli organismi e nei consessi internazionali dello sport per tutti;

          b) elaborare le direttive fondamentali in materia di formazione degli operatori dello sport per tutti;

          c) promuovere ricerche e studi sullo sport per tutti;

          d) promuovere campagne di sensibilizzazione in favore dello sport per tutti, con particolare riguardo all'informazione nelle scuole primarie;

          e) indire e organizzare ogni anno la «Giornata nazionale dello sport per tutti»;

          f) pubblicare un bollettino periodico di informazione sullo sport per tutti;

          g) raccogliere, anche a fini di studio e di analisi, i dati e le comunicazioni trasmessi dalle associazioni nazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 5;

          h) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale sullo sport per tutti alla quale partecipano i soggetti istituzionali, le associazioni e gli operatori interessati.

      2. Il Consiglio nazionale è composto da:

          a) un delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

          b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero della gioventù, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute;

          c) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

          d) un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

 

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          e) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          f) un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia;

          g) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali dello sport per tutti;

          h) un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale.

Art. 6.
(Norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono salvaguardare l'autonomia e l'iniziativa delle articolazioni territoriali delle Associazioni nazionali dello sport per tutti e delle associazioni locali iscritte nei registri di cui all'articolo 4, sostenendo la loro missione e lo sviluppo delle loro attività.
      2. In particolare, le leggi delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1 disciplinano:

          a) i criteri per la ripartizione delle risorse tra le associazioni iscritte nei registri regionali o provinciali e finalizzate a promuovere lo sport per tutti;

          b) la partecipazione dei volontari facenti parte delle associazioni di cui alla lettera a) ai programmi di formazione e di aggiornamento professionali banditi dalle regioni e dalle province autonome;

          c) le misure volte a promuovere, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, la pratica dello sport per tutti in ambito regionale e provinciale;

          d) le modalità di partecipazione consultiva degli operatori e delle associazioni di

 

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cui alla lettera a) alla programmazione delle attività dello sport per tutti in ambito regionale e provinciale;

          e) i contenuti delle comunicazioni obbligatorie al registro del corrispondente livello territoriale e le sanzioni in caso di omessa presentazione.

Art. 7.
(Consigli dello sport per tutti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nei territori di loro competenza, consigli dello sport per tutti, con la funzione di promuovere lo sviluppo dello sport per tutti e di elaborare proposte destinate al Consiglio nazionale.
      2. I consigli di cui al comma 1 sono composti da:

          a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma, che lo presiede;

          b) un rappresentante per ogni provincia ricadente nel territorio regionale;

          c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni dello sport per tutti iscritte nei registri regionali o provinciali.

Art. 8.
(Convenzioni).

      1. I Ministeri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività connesse alle finalità della presente legge con le associazioni iscritte da almeno un anno nel Registro nazionale o nei registri di cui all'articolo 4.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere espressamente disposizioni dirette a garantire:

          a) la puntuale attuazione dei princìpi ispiratori dello sport per tutti di cui all'articolo 1;

 

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          b) la continuità delle attività oggetto della convenzione;

          c) la rendicontazione periodica delle attività svolte.

Art. 9.
(Agevolazioni).

      1. Le associazioni dello sport per tutti iscritte nel Registro nazionale o nei registri di cui all'articolo 4 della presente legge godono dei benefìci previsti per le associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 10.
(Tutela sanitaria).

      1. La pratica delle attività motorie connesse allo sport per tutti all'interno di ogni società sportiva affiliata a una delle associazioni iscritte nel Registro nazionale o nei registri di cui all'articolo 4 è subordinata alla certificazione dell'idoneità fisica rilasciata dal medico di base.
      2. Per promuovere la più ampia partecipazione alle discipline dello sport per tutti, anche al fine di incentivare controlli periodici sullo stato di buona salute della popolazione, le associazioni sportive possono stipulare convenzioni con gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri per il rilascio, a tariffe calmierate, delle certificazioni di cui al comma 1.

Art. 11.
(Formazione).

      1. Al fine di prestare la propria opera nelle associazioni dello sport per tutti, gli operatori sportivi, anche se volontari, devono essere in possesso di abilitazione concessa al termine di specifici corsi di formazione organizzati dal CONI, dalle federazioni o dagli enti di promozione sportiva, ovvero realizzati da soggetti pubblici e privati in convenzione con questi.

 

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Sono validi titoli superiori, come la laurea in scienze motorie, una laurea equivalente o master accreditati in discipline sportive. Resta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere il possesso di requisiti ulteriori e di adottare programmi di formazione e di aggiornamento professionali dal cui conseguimento può dipendere l'esercizio dell'attività da parte degli operatori.
      2. Sono equiparati ad ogni effetto agli operatori in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 i soggetti già operanti presso le associazioni sportive che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, per almeno trentasei mesi anche non continuativi nell'ultimo quinquennio, attività analoghe a quelle dei citati operatori, purché risultino in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o di un titolo equivalente, e provino la frequentazione di appositi corsi in materia di sport organizzati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o altri enti pubblici o privati, superando il relativo esame finale.
      3. Gli studenti delle facoltà di scienze motorie, o di facoltà analoghe, possono prestare attività di volontariato presso le associazioni dello sport per tutti in base ad apposite convenzioni stipulate tra le università e le associazioni iscritte nel Registro nazionale o nei registri di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la maturazione dei crediti collegati all'attività di volontariato in ambito sportivo.

Art. 12.
(Istituzione del Comitato di valutazione dello sport per tutti e attività di promozione).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di valutazione dello sport per tutti, composto da tre dirigenti, di comprovata esperienza

 

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nelle materie sociali, della formazione e dello sport, del ruolo della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Entro il 30 marzo di ogni anno le associazioni nazionali iscritte nel Registro nazionale possono presentare al Comitato di valutazione di cui al comma 1 un progetto annuale per la realizzazione di un programma di attività dello sport per tutti.
      3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14, comma 2, annualmente disponibili avviene in base ai criteri previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della gioventù, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute.

Art. 13.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da esso delegato, trasmette al Parlamento, anche in base alle informazioni raccolte dal Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione è oggetto di pubblicazione nel bollettino del Consiglio nazionale di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera f).

Art. 14.
(Fondo per lo sport di cittadinanza).

      1. Al fine di promuovere la funzione sociale dello sport, le leghe professionistiche sportive sono tenute al versamento di un contributo speciale per il diritto allo sport per tutti. Il contributo è commisurato a una quota del 2 per cento dei proventi derivanti dalla vendita collettiva

 

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dei diritti televisivi, con le modalità previste dal comma 3.
      2. Le entrate rinvenienti dai versamenti di cui al comma 1 del presente articolo affluiscono al Fondo per lo sport di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sono destinate alle finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità di riscossione e di versamento del contributo di cui al comma 1.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, altresì, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.


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