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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3273-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3273 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, relative alla fase di presentazione delle liste per le elezioni regionali e del relativo procedimento di verifica anche in sede giurisdizionale (articolo 1), cui si connette la ulteriore previsione che posticipa, per le sole elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, il termine massimo per le affissioni dei manifesti elettorali (articolo 2);
il provvedimento interviene in un settore oggetto di particolare stratificazione normativa, in quanto la materia era originariamente disciplinata integralmente con legge dello Stato, su cui si sono innestate norme regionali che hanno di volta in volta rinviato alla citata legge statale, ovvero ne hanno recepito, integrato o modificato specifici contenuti, quanto meno nelle regioni che hanno inteso esercitare la competenza - di cui all'articolo 122 della Costituzione - a disciplinare «il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali» nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica, attualmente contenuti nella legge n. 165 del 2004;
il decreto-legge presenta un prevalente contenuto interpretativo, destinato dunque a retroagire sull'applicazione delle disposizioni in riferimento a situazioni pregresse, ma che risulta comunque idoneo ad operare in termini generali in ogni occasione elettorale futura;
sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge, il provvedimento in esame presenta profili problematici, in quanto reca, all'articolo 1, norme in materia elettorale in difformità con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione», tra le quali è compresa la materia elettorale; tale circostanza, peraltro, non infrequente in prossimità di scadenze elettorali in relazione alla limitata finalità di regolare aspetti di carattere organizzativo, suscita nel caso di specie perplessità in quanto sono state introdotte disposizioni che interpretano la disciplina sul rispetto dei termini di presentazione delle liste e delle candidature e sulle procedure di riscontro della sussistenza dei requisiti di legge;
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che sarebbe stata particolarmente utile in un contesto normativo che appare piuttosto intricato, né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento - anch'essa estremamente
ritiene che, fermo restando quanto detto in premessa in ordine all'articolo 1, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
si verifichi se la disciplina interpretativa dell'articolo 1, comma 1 - secondo cui «il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale» - sia suscettibile di trovare compiuta applicazione per le future procedure elettorali senza che siano specificate anche modalità e termini di deposito della documentazione, atteso che il termine di presentazione delle liste di cui al comma 4 opera con esclusivo riferimento alle sole attività relative alle elezioni regionali in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 2 - che interpreta la disciplina della citata legge n. 108 del 1968 relativa all'autenticazione delle firme di sostegno alle liste nel senso che esse si considerano valide purché i dati richiesti dalla legge «siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta» - dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire se tali elementi debbano essere desumibili esclusivamente dalla documentazione richiesta dalla legge oppure possano essere prodotti anche ulteriori documenti, idonei a surrogare eventuali mancanze o irregolarità della documentazione richiesta.
Il Comitato raccomanda infine quanto segue:
sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:
ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare del limite di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988.
Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, il deputato Zaccaria esprime il proprio dissenso in ordine alla mancata presenza nel parere di un rilievo che evidenzi l'errata qualificazione delle norme
Analogamente, ai sensi della citata disposizione del Regolamento, il deputato Lo Moro esprime il proprio dissenso in ordine alla mancata presenza nel parere di un rilievo riguardante il fatto che il decreto-legge opera come legge-provvedimento riferita in maniera inequivoca a situazioni verificatesi nelle regioni Lombardia e Lazio e che, nel tentativo di incidere su entrambe, interviene sulla legge dello Stato n. 108 del 1968, senza tener conto che la regione Lazio ha già emanato una propria legge in materia elettorale (al contrario della regione Lombardia), tale da impedire qualsiasi iniziativa del legislatore statale in materia.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione;
considerato l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
rilevato che il provvedimento contempla disposizioni, riguardanti l'impugnazione davanti al giudice amministrativo delle decisioni
esprime
con la seguente condizione:
l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge valga nei soli casi in cui non siano state emanate leggi regionali in materia elettorale ovvero nei casi in cui le normative regionali emanate non regolino le specifiche fattispecie contemplate dalle menzionate disposizioni.
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