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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3202 |
1. L'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è diminuito del 5 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
2. L'importo corrispondente alle economie di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nella propria autonomia, provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al Fondo di solidarietà parlamentare per interventi non previsti da disposizioni legislative, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, di seguito denominato «Fondo».
3. Il Fondo è destinato alla corresponsione di indennizzi e di sovvenzioni in favore di soggetti colpiti da eventi naturali o da atti illeciti, che non hanno percepito al medesimo titolo erogazioni né risarcimenti, anche di natura assicurativa, dallo Stato o da altri enti pubblici.
4. Il Fondo è gestito da una commissione, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della quale fanno parte a titolo gratuito:
a) due componenti del Senato della Repubblica e due componenti della Camera dei deputati, eletti dalle rispettive Assemblee secondo le disposizioni dei Regolamenti parlamentari;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno.
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