Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 3202

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3202



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAZZI, BOCCUZZI, CAMBURSANO, CARLUCCI, CAVALLARO, DI GIUSEPPE, FADDA, FAVIA, GRAZIANO, MOSELLA, OLIVERIO, LEOLUCA ORLANDO, PORFIDIA, RIA, SOGLIA, TRAVERSA

Istituzione del Fondo di solidarietà parlamentare
per interventi non previsti da disposizioni legislative

Presentata il 10 febbraio 2010


      

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Onorevoli Colleghi! - In considerazione di interventi importanti spesso non previsti da disposizioni legislative cui si deve fare fronte con ingenti somme di denaro, si rende necessario un provvedimento che assicuri una pronta copertura finanziaria per tali interventi di emergenza.
      L'istituzione dal Fondo di solidarietà, prevista dalla presente proposta di legge, finanziato mediante una quota pro capite a carico di tutti i parlamentari, deputati e senatori, implica, altresì, l'affermazione di un principio di solidarietà e di responsabilità istituzionale di grande profilo etico.
      Molti sono gli esempi di impotenza al cospetto di fatti che hanno recato danno e che tuttora recano danno ai cittadini e spesso anche alle istituzioni a seguito di azioni criminali e fraudolente, ai quali, però, la mancanza di specifiche disposizioni legislative non consente di porre rimedio in tempi brevi o, nei casi peggiori, mai. Il compito principale dell'istituendo Fondo di solidarietà sarà, pertanto, quello di garantire la concessione di indennizzi e di sovvenzioni ai soggetti vittime di eventi naturali o di atti illeciti. Per la gestione del Fondo è istituita un'apposita commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è diminuito del 5 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
      2. L'importo corrispondente alle economie di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nella propria autonomia, provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al Fondo di solidarietà parlamentare per interventi non previsti da disposizioni legislative, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, di seguito denominato «Fondo».
      3. Il Fondo è destinato alla corresponsione di indennizzi e di sovvenzioni in favore di soggetti colpiti da eventi naturali o da atti illeciti, che non hanno percepito al medesimo titolo erogazioni né risarcimenti, anche di natura assicurativa, dallo Stato o da altri enti pubblici.
      4. Il Fondo è gestito da una commissione, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della quale fanno parte a titolo gratuito:

          a) due componenti del Senato della Repubblica e due componenti della Camera dei deputati, eletti dalle rispettive Assemblee secondo le disposizioni dei Regolamenti parlamentari;

 

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          b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile;

          c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante del Ministero dell'interno.


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