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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3192 |
a) il rispetto del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
b) un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo fissato per individuare gli enti strutturalmente deficitari;
c) un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti locali in condizioni di dissesto.
Con il richiamato articolo 76, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono state inserite nel conteggio delle spese per il personale anche quelle sostenute per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli incarichi a contratto e per quelli relativi a strutture e a organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente locale.
Dunque, nel conteggio del personale totale dell'ente locale rientrano anche i dipendenti dell'unione dei comuni, che gestiscono insieme i servizi destinati ad aeroporti internazionali.
A causa di ciò, ad esempio, i comuni del sedime aeroportuale di Malpensa, pur rientrando nei parametri di cui alle lettere a) e b), non riescono a rispettare il parametro di cui alla lettera c).
L'articolo 1 della presente proposta di legge è finalizzato a introdurre una deroga al rispetto del parametro di cui alla lettera c) solo per gli enti locali eroganti servizi per aeroporti internazionali, mediante la riduzione del parametro suddetto nella misura del 25 per cento.
Le maggiori assunzioni necessarie, derivanti dall'applicazione della deroga, comporteranno un aggravio dei saldi di finanza pubblica correlati ai vincoli del patto di stabilità interno, che si intende fronteggiare mediante le risorse iscritte nel fondo ordinario per gli enti locali, come dispone l'articolo 2 della presente proposta di legge.
1. Alla lettera c) del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto medio è ridotto nella misura del 25 per cento per gli enti locali che, in forma singola o associata, erogano servizi istituzionali ad aeroporti internazionali».
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione della lettera c) del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata all'articolo 1 della presente legge, sono compensati in ragione di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
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