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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2909 |
1. Al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale»;
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per le attività indicate all'articolo 17».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. In ogni azienda è istituito il Collegio di direzione, che concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi, alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, all'individuazione degli indicatori di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, nonché alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione esprime parere obbligatorio al direttore generale sull'attività aziendale, sui programmi di ricerca e di formazione, sugli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e sul piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e amministrativo e, ove esistente, del coordinatore sociale, nonché la partecipazione di rappresentanti dei direttori di distretto, di presidio e di dipartimento, dei direttori di unità operativa complessa che non siano anche direttori di dipartimento, dei dirigenti medici, degli infermieri e, solo nelle aziende sanitarie locali, dei medici veterinari, eletti all'interno delle rispettive categorie. Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all'interno del Collegio di direzione è assicurata la rappresentatività paritaria della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria».
1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - (Sperimentazioni istituzionali per la gestione unificata dell'assistenza sanitaria e sociale). - 1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede all'attuazione di programmi di sperimentazione aventi ad oggetto la gestione unificata, attuata da un'apposita azienda pubblica in ambiti territoriali omogenei, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3-septies del presente decreto, nonché delle prestazioni sociali di
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, adottando misure di pubblicità e di trasparenza, rese accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti internet, l'attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale presso enti, aziende o strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
c) certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I requisiti e i curricula di cui al comma 3 sono valutati da una commissione nominata da ogni singola regione»;
d) il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: «Le regioni determinano preventivamente i criteri e i sistemi di valutazione e di verifica dell'attività dei direttori generali e degli obiettivi definiti e quantificati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati con le medesime regioni. Tali criteri e sistemi sono determinati in base a linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita l'AGENAS»;
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferma o la mancata conferma del direttore generale è disposta con provvedimento motivato, pubblicato sui siti internet della regione e dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
f) il terzo periodo del comma 8 è sostituito dai seguenti: «Il trattamento
1. Al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il sindaco o la conferenza dei sindaci esprime pareri obbligatori sui provvedimenti del direttore generale, prima della loro adozione. Il sindaco o la conferenza dei sindaci può, ai fini di cui al periodo precedente, avvalersi della consulenza di esperti, che abbiano i requisiti richiesti per la nomina a direttore generale, o di rappresentanti delle associazioni dei cittadini maggiormente rappresentative a livello locale. Le valutazioni riguardano anche l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza
1. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma, il sindaco e la conferenza dei sindaci hanno facoltà di iniziativa nei confronti della regione».
1. All'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale la convenzione stabilisce le forme e le modalità per un inserimento più efficace e organico dei professionisti nell'organizzazione del distretto, nonché per la formazione obbligatoria e continua nelle strutture di cura dell'azienda sanitaria locale».
1. All'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i LIVEAS, in analogia a quanto previsto per i LEA».
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Ai policlinici universitari si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. In caso di disequilibrio di bilancio del policlinico universitario, la regione, d'intesa con l'università, nomina un commissario per la gestione della fase transitoria, fino alla trasformazione in azienda ospedaliera universitaria integrata».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, uno o più decreti legislativi recanti norme per il trasferimento delle competenze in materia di formazione del personale sanitario e socio-sanitario delle università al Servizio sanitario nazionale.
1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con AGENAS, definisce un piano pluriennale per assicurare l'equilibrio di bilancio delle regioni, la cui gestione è attribuita a un commissario. Le regioni in equilibrio di bilancio possono collaborare con il commissario nella predisposizione e nell'applicazione dei provvedimenti previsti dal citato piano».
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, sono compresi nella dirigenza sanitaria i direttori di dipartimento, di unità operativa complessa, di unità operativa semplice a valenza dipartimentale e di unità operativa semplice. I contratti collettivi nazionali di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale di cui al periodo precedente, disciplinano gli aspetti giuridici, organizzativi ed economici del medesimo personale».
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