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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3009 |
a) si eviterebbero la prescrizione di molti reati e l'estinzione di molti processi in ragione del tempo oggi necessario a celebrare i dibattimenti;
b) si avrebbe sicuramente una deflazione dei processi con sollievo dei ruoli e con possibilità di celebrare più celermente processi per reati più gravi e di maggiore allarme sociale;
c) la misura sarebbe sempre revocabile in caso di inadempimento alle prescrizioni.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si modifica l'articolo 165 e si introducono gli articoli 165-bis, 168-bis, 168-ter e 168-quater del codice penale.
Con l'articolo 2 sono introdotti nel codice di procedura penale:
a) l'articolo 420-sexies, che prevede l'istituto della messa alla prova;
b) l'articolo 420-septies, che stabilisce obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento;
c) l'articolo 420-octies, che regola l'esito della prova e la sua eventuale revoca.
Inoltre, è modificato l'articolo 555 ed è introdotto l'articolo 657-bis del medesimo codice di procedura penale, sul computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca.
Con l'articolo 3 è introdotto l'articolo 191-bis, sull'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova, delle norme di attribuzione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
L'articolo 4 modifica l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'articolo 5 modifica l'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'articolo 6 prevede l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, mentre l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 165:
1) al primo comma le parole: «ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,» sono soppresse;
2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Salvi i casi previsti all'articolo 163, commi secondo e terzo, limitatamente al condannato che abbia compiuto gli anni settanta, e quarto, la concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva è altresì subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»;
b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:
«Art. 165-bis. - (Lavoro di pubblica utilità). - Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 165 non può essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a due anni e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'attività è svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, presso la provincia e comporta la prestazione di non meno di otto ore e non più di ventiquattro ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
c) dopo l'articolo 168 sono inseriti i seguenti:
«Art. 168-bis. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ma i limiti di cui all'articolo 165-bis sono ridotti della metà.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, più di due volte.
Art. 168-ter. - (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Durante il periodo di sospensione del procedimento il decorso della prescrizione del reato è sospeso.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
Art. 168-quater. - (Revoca della messa alla prova dell'imputato). - La messa alla prova dell'imputato è revocata:
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 420-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 420-sexies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato o la persona sottoposta alle indagini, fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. Il giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.
3. Se la richiesta viene presentata nel corso delle indagini preliminari, il giudice fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso e dispone che la richiesta sia notificata, a cura del richiedente, anche alla persona offesa. In caso di consenso il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta a indagini. Se il pubblico ministero non presta il consenso il giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo
a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;
b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
5. Il termine di cui al comma 4 decorre dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
6. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova dell'imputato possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, ma l'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento. In caso di rigetto dell'istanza la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.
Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). - 1. L'ordinanza che dispone la messa alla prova dell'imputato contiene le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza viene altresì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato.
2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.
Art. 420-octies - (Esito della prova. Revoca). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;
b) al comma 2 dell'articolo 555, le parole: «o presentare domanda di oblazione» sono sostituite dalle seguenti: «presentare domanda di oblazione o formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies»;
c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
«Art. 657-bis - (Computo del periodo di messa alla prova dell'impianto in caso di revoca). - 1. In caso di revoca della messa alla prova il periodo corrispondente a quello della prova eseguita non può essere in alcun modo considerato sulla pena da eseguire».
1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 191-bis - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi
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1. Dopo il comma 5 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è inserito il seguente:
«5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165-bis del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta».
1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«6-bis) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165-bis del codice penale».
1. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in materia di messa alla prova dell'imputato e di lavoro di pubblica utilità sono stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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