PDL 2988
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2988
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BITONCI, REGUZZONI, DOZZO, LUCIANO DUSSIN, LANZARIN, NEGRO, RAINIERI, RIVOLTA, VOLPI
Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario
Presentata il 26 novembre 2009
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133, del 2008, ha previsto l'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro con decorrenza dal 1
o gennaio 2009, ma solo per le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, lasciando invariata la normativa vigente per quanto concerne le pensioni ai superstiti, vale a dire i limiti di reddito previsti dalla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico.
La presente iniziativa legislativa intende superare tali limiti reddituali alla piena cumulabilità tra redditi di lavoro e pensione ai superstiti, attraverso la modifica all'articolo 1, comma 41, della citata legge n. 335 del 1995 e l'abrogazione della tabella F allegata alla medesima legge.
È bene ricordare, infatti, che la cosiddetta «riforma Dini», cioè la menzionata legge n. 335 del 1995, aveva introdotto dei
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limiti di cumulabilità della pensione con altri redditi per fronteggiare le passività del bilancio previdenziale, ledendo e negando diritti acquisiti e legittime aspettative dei contribuenti, che di colpo hanno visto vanificare anni di lavoro e di sacrifici per garantire nel tempo prospettive di sicurezza per il proprio futuro e per quello dei propri familiari o prossimi congiunti. Peraltro, lasciare immutata la normativa vigente relativa al cumulo tra pensione ai superstiti e redditi di lavoro rischia di produrre effetti indesiderati, incentivando il ricorso al lavoro irregolare e, indirettamente, determinando la perdita di entrate fiscali e contributive.
Riteniamo necessaria una revisione di questa normativa e, pertanto, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il terzo, quarto e quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.