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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2326-A |
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2326 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale», che le lettere a) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2326 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», quale risultante dagli emendamenti approvati,
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 608-octies prevedere che la diminuzione della pena sia pari ad un terzo.
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TESTO |
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| 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione». | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa. | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell'interno. | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Le attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione. | 2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici,»; |
a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis, 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata,»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente: |
d) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente: |
e) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag. 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni: |
f) all'articolo 600-ter il primo comma è sostituito dal seguente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1) il primo comma è sostituito dal seguente: |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: |
«Identico»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di un minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) all'articolo 600-sexies sono apportate le seguenti modificazioni: |
g) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»; |
1) identico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) al primo comma, le parole: «600-bis, primo comma,» sono soppresse; |
Soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»; |
2) identico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4) i commi quarto e quinto sono abrogati; |
3) identico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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g) l'articolo 600-septies è abrogato; |
h) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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h) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: |
i) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«Art. 600-octies. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. |
«Art. 600-octies. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| La stessa diminuzione di cui al primo comma si applica nei confronti dell'autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà. | Soppresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In caso di concorso tra le circostanze attenuanti di cui al primo e al secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi. | Soppresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 600-novies. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché: |
Art. 600-novies. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; |
1. identico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; |
2. identico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. |
3. identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato | Identico»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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i) all'articolo 609-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
l) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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l) all'articolo 609-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
m) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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«Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. |
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»; | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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n) all'articolo 609-nonies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, alinea, le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»
2) al secondo comma, le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis,
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;
n) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
p) identico:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies, 601, 602,»;
b) identica;
c) il comma 1-bis dell'articolo 392 è sostituito dal seguente:
c) al comma 1-bis dell'articolo 392, dopo la parola: «609-octies,» è inserita la seguente: «609-undecies,»;
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
d) il comma 5-bis dell'articolo 398 è sostituito dal seguente:
d) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 609-undecies»;
«5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, ivi comprese quelle indicate all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, quando le esigenze di tutela del minore lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso
e) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis,».
e) identica.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
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