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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A-bis |
a) la previsione di chiare agevolazioni per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati sul territorio della Repubblica;
b) la previsione di un nuovo regime per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri;
c) un nuovo e più garantistico percorso per l'acquisizione della cittadinanza, denominato «attribuzione», che si affianca al tradizionale procedimento di concessione, previsto nella legge attuale.
Fa da corona a queste innovazioni di maggior rilievo una serie di interventi ulteriori dalla portata tutt'altro che trascurabile.
Nel complesso, pur restando formalmente configurata come modificazione della legge vigente, la nuova disciplina ridisegna incisivamente i meccanismi per l'attribuzione della cittadinanza, modernizzando regole ormai divenute obsolete e adeguandole a condizioni sociali che dal 1992 a oggi sono sensibilmente mutate e che caratterizzano ormai l'Italia come un Paese di immigrazione.
Per quanto riguarda le norme sull'acquisto della cittadinanza, l'ordinamento italiano si è storicamente ispirato al criterio dello jus sanguinis, conformemente a una concezione etnico-culturale di nazione a lungo prevalente nella nostra tradizione (si ricordi la definizione di Manzoni in Marzo 1821: «una d'armi, di lingua, d'altari, di memorie, di sangue, di cor») e in coerenza con l'assenza di significative ondate di immigrazione in Italia nell'ultimo millennio. In questo contesto, l'acquisizione della cittadinanza per vie diverse dalla trasmissione jure sanguinis poteva essere lasciata alle procedure relativamente eccezionali della juris communicatio, da un lato, e della concessione dall'altro.
La presenza - via via sempre più stabile - di cittadini di altri Paesi sul territorio italiano pone a questo sistema sfide che si sono venute delineando solo negli ultimi due decenni. Si tratta di problemi noti ad altri Paesi occidentali, dapprima americani, e più di recente anche europei. L'esigenza di base è quella della piena integrazione sociale dei cittadini stranieri che scelgono di vivere e lavorare sul territorio italiano, offrendo al nostro Paese un essenziale contributo, senza il quale interi settori della nostra economia e porzioni rilevanti della vita
a) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;
b) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno;
c) dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita.
Si esclude in questo caso che la cittadinanza possa essere acquisita per la mera nascita sul territorio nazionale, che in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni può essere quasi casuale e scollegata dall'intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia. Ma si prevedono termini di breve durata oltre i quali la sostanza dello jus soli, anche se non la sua forma, trova accoglimento. Si consideri inoltre che i figli di stranieri che nascessero in Italia senza rientrare nelle condizioni ora viste potrebbero beneficiare dell'accesso alla cittadinanza previsto a certe condizioni per i minori.
Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano. Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età.
Il secondo meccanismo attraverso cui si intende avvicinare l'Italia a un regime di jus soli è quello previsto dall'articolo 2. In tale articolo, infatti, si consente al minore straniero nato in Italia o entratovi prima del compimento del quinto anno di età di diventare cittadino al compimento della maggiore età, mediante una dichiarazione da rendere entro un anno da tale ultima data. In tal modo si consente ai cittadini stranieri nati in Italia, ma che non abbiano potuto utilizzare il percorso di cui all'articolo 1 in quanto i loro genitori non erano residenti legalmente da almeno cinque anni, di acquisire comunque la maggiore età, e analoga opportunità è offerta a chi sia giunto nel territorio italiano in tenera età.
a) la frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria (di primo grado o superiore) presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
b) un percorso di istruzione o formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale;
c) l'istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà.
Anche in questo caso la condizione procedimentale può essere soddisfatta in seguito, dal diretto interessato, mediante apposita istanza entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori.
A chiusura di un sistema finalizzato ad agevolare l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori - tipologia che nel contesto della diffusione degli affidamenti e delle adozioni internazionali presenta talora fenomenologie molto varie - è posta la disposizione dell'articolo 10 del progetto di legge in esame, che prevede che la cittadinanza possa essere concessa al «minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età». Fra l'altro questa disposizione ambisce a incentivare i processi di scolarizzazione, e quindi di integrazione sociale, dei giovani nomadi.
La novità fondamentale del progetto di legge riguarda comunque la procedura per l'acquisizione della cittadinanza da parte di stranieri adulti legalmente residenti sul territorio italiano. Attualmente il canale a disposizione di tali soggetti presenta una duplice caratteristica:
a) si tratta di un procedimento di tipo concessorio, il cui esito è rimesso alla totale discrezionalità dell'amministrazione competente (la quale effettivamente la esercita: si vedano i sorprendenti dati sulle concessioni e i dinieghi ogni anno);
b) il periodo di soggiorno sul territorio italiano è pari a un minimo di dieci anni. Questo termine diventa di fatto di almeno dodici, se non di tredici anni, considerato il tempo di cui il Ministero dell'interno si serve per condurre a buon fine i procedimenti di concessione. Se si considera che spesso la residenza legale segue come status a un periodo di residenza non legale, la cittadinanza può essere acquisita solo dopo un periodo di almeno quindici anni e il relativo procedimento è del tutto sottratto alle più basilari esigenze di garanzia, legalità e certezza del diritto.
Il presente progetto di legge lascia sostanzialmente immutato il canale di acquisizione della cittadinanza rappresentato dal procedimento di concessione, e non modifica il termine di dieci anni per presentare istanza in tale procedimento. Il progetto di legge crea invece un percorso diverso, che si affianca alla concessione, ma che obbedisce a una logica e a un'ispirazione completamente diversi. Si tratta del procedimento per l'«attribuzione» della cittadinanza. Con tale denominazione si designa un procedimento che si distingue sia dai meccanismi tendenzialmente automatici di acquisizione della cittadinanza (per nascita, a seguito di frequenza di un ciclo scolastico, a seguito di matrimonio) sia dal procedimento di tipo concessorio. Il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza configura un iter nel quale esiste un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, anche se condizionato al possesso di una serie significativa di requisiti. Tali requisiti sono sia di tipo positivo sia di tipo negativo.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla data del raggiungimento della maggiore età.
2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
(Alternativo all'articolo 1 del testo unificato dalla Commissione)
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione o la concessione
1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. L 'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero
1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1 . Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma 2-bis, e 5-bis.
4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato».
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.
1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5, 5-bis e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».
1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, dell'articolo 5-bis e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano motivi preclusivi indicati all'articolo 6».
1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione».
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
b) la lettera d) è abrogata;
c) alla lettera e), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3».
2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
(Alternativo all'articolo 2 del testo unificato della Commissione)
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.
2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i princìpi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".
3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».
(Alternativo all'articolo 4 del testo unificato della Commissione)
1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.
1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e la prestazione del giuramento» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero,
1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.
2. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni:
a) per almeno un anno, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;
b) per almeno cinque anni, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno e a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio».
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpare in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della
1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge.
2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, il termine di cui all'articolo 17, comma 3, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
3. Qualora il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, non sia adottato nel termine prescritto, la disposizione transitoria di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.
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