|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910-A |
Contesto normativo.
In base alla legge vigente acquistano la cittadinanza italiana di diritto, alla nascita, coloro di cui almeno un genitore sia cittadino italiano (acquisizione della cittadinanza jure sanguinis). La legge n. 92 del 1991 disciplina anche alcune ipotesi riconducibili al cosiddetto jus soli che riguardano: coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico), o apolidi; coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza; i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza.
La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione. In questi casi l'acquisto della cittadinanza è automatico per i figli minorenni, mentre i figli maggiorenni conservano la propria cittadinanza, con possibilità di scegliere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da effettuare entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero.
Per gli stranieri di origine italiana oggi la legge prevede modalità agevolate di acquisto della cittadinanza che riguardano stranieri o apolidi che discendano, entro il secondo grado, da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che abbiano svolto effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane, o abbiano un impiego alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano, o risiedano legalmente in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età. In questo caso la dichiarazione di voler conseguire la cittadinanza italiana deve intervenire entro l'anno successivo al compimento di tali condizioni.
Lo straniero nato in Italia può divenire cittadino italiano purché vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Lo straniero coniuge di cittadino italiano ottiene la cittadinanza, su richiesta, se, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero; occorre che, al momento dell'adozione del relativo provvedimento, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
sia residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario;
sia apolide residente in Italia da almeno cinque anni;
il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita, o che sia nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risieda da almeno tre anni;
sia maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni;
abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni.
L'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza è subordinata alla prestazione, da parte dell'interessato, di giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato.
La cittadinanza può poi essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato.
La legge n. 91 del 1992 prevede anche la possibilità di conservare la cittadinanza italiana a chi è già in possesso di una cittadinanza straniera e disciplina le ipotesi di rinuncia, perdita e riacquisto della cittadinanza.
Contenuto ed istruttoria legislativa svolta.
L'articolo 1 del testo unificato della Commissione novella l'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, occorre che la residenza fino al raggiungimento della maggiore età sia «senza interruzioni» e che lo straniero stesso abbia frequentato con profitto le scuole almeno fino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Si tratta di due condizioni essenziali per l'acquisto di un'identità legata al territorio, oltre che di una manifestazione dell'effettiva volontà di essere Italiani.
In particolare, con riferimento alla previsione dell'obbligo di frequentare con profitto le scuole riconosciute dallo Stato italiano, l'intenzione è quella di porre i minori stranieri in una posizione di sempre maggiore parità rispetto ai minori che sono già cittadini italiani. Non si vede, infatti, per quali ragioni a questi ultimi si impone l'obbligo di frequentare le scuole, mentre la stessa previsione non si vuole applicare ai minori che non sono ancora cittadini italiani.
Si è scelto invece di non intervenire in questa fase sull'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 91, che prevede che la cittadinanza possa essere concessa allo straniero nato in Italia dopo soli tre anni di residenza legale sul territorio. Questione che andrà comunque affrontata e rivista durante l'iter di approvazione della legge.
Gli articoli 2 e 3 novellano la legge n. 91 precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, non basta la permanenza nel territorio della Repubblica per
Pareri delle Commissioni in sede consultiva.
Sul testo unificato adottato dalla Commissione sono stati espressi i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
In particolare, la XI Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole, la II Commissione Giustizia, la III Commissione Affari Esteri e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole con osservazioni, la VII Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con una condizione e la VI Commissione Finanze ha espresso nulla osta al prosieguo dell'iter. La V Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il proprio parere direttamente in Assemblea mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha espresso alcun parere.
Ritengo che alcune delle osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva siano di particolare interesse, con riguardo alle questioni relative, da una parte, all'opportunità di sanare le disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza, con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia siano state effetto del divieto della doppia cittadinanza, e, dall'altra parte, alla possibilità di prevedere il rilascio di un attestato finale della frequentazione con esito positivo del percorso di cittadinanza.
Ritengo, invece, non condivisibili gli altri rilievi espressi dalle Commissioni, con particolare riguardo alla condizione contenuta nel parere della VII Commissione che richiama la necessità di riconoscere cittadini italiani i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno 5 anni.
La questione, infatti, dei minori non ha trovato in Commissione soluzioni univoche. Inoltre la riforma in discussione si basa soprattutto sull'introduzione del principio di responsabilità e di scelta volontaria, da parte dello straniero, di acquisizione della cittadinanza. Pertanto, proporre di attribuirla ad un soggetto minore, lasciando a lui la facoltà, al raggiungimento della maggiore età, di potervi eventualmente rinunciare, appare in netta contraddizione con lo spirito della riforma stessa. La cittadinanza non rappresenta un mezzo per una migliore integrazione, ma rappresenta la conclusione di un percorso di integrazione avvenuta. Altri sono i percorsi da effettuare per facilitare l'integrazione degli stranieri nel nostro tessuto
La II Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che l'articolo 3 è volto ad introdurre nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-bis in merito al percorso di cittadinanza, stabilendo quali siano le condizioni necessarie per ottenere la cittadinanza dello straniero che risieda legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;
osservato che, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, la lettera e) del comma 1 del predetto articolo stabilisce espressamente che l'acquisizione della cittadinanza è subordinata anche «al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo»;
ritenuto che la formulazione della lettera a) potrebbe suscitare dubbi interpretativi, in quanto potrebbe far erroneamente ritenere che l'assenza dei carichi penali sia una condizione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che, quindi, la sopravvenienza di carichi penali sia una causa di revoca del permesso stesso;
sottolineata, pertanto, l'opportunità di una riformulazione della richiamata lettera e) nel senso di fugare qualsiasi dubbio interpretativo;
rilevato altresì che la scelta della Commissione di merito di prevedere che l'assenza di carichi penali pendenti costituisca una condizione necessaria per ottenere la concessione della cittadinanza, nonostante che dal rinvio a giudizio dello straniero non si possa in alcun modo desumere la colpevolezza del medesimo in merito ai reati oggetto di tale rinvio;
rilevato inoltre che il testo non limita tale condizione ai reati più gravi, come ad esempio quelli richiamati dall'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione, che si riferisce (in riferimento a sentenze di condanna non definitive) ai reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale nonché, limitatamente ai delitti non colposi, previsti dall'articolo 381 del medesimo codice;
ritenuto pertanto che tale previsione possa essere considerata in contrasto con principi costituzionali ed in particolare con il principio della presunzione di non colpevolezza in attesa della sentenza definitiva di condanna;
per quanto sopra evidenziato potrebbe essere opportuno, pertanto, sopprimere il riferimento all'assenza dei carichi penali in relazione alla lettera e) del testo in esame;
esprime, per quanto di competenza,
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, capoverso, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'assenza di carichi pendenti cd al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
La III Commissione,
esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge n. 103 Angeli e abbinate, recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;
valutata la rilevanza della norma, di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo, che subordina l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, tra l'altro, anche all'assolvimento con profitto dell'obbligo scolastico;
considerato analogamente positivo l'inserimento del nuovo articolo 9-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, nonché sulla verifica dell'effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
richiamata la molteplicità di questioni attinenti al tema della cittadinanza che la III Commissione ha in più occasioni affrontato con riferimento agli italiani nel mondo e che attendono soluzione sul piano legislativo;
esprime
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un termine cronologico nel riconoscimento della cittadinanza secondo lo jus sanguinis;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di sanare le disparità di trattamento in materia di riacquisto della cittadinanza con particolare riferimento ai casi in cui la perdita ovvero la rinuncia sono state effetto del divieto di doppia cittadinanza.
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera b) dell'articolo 9-bis, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La VII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 103 Angeli e abbinate, recante nuove norme sulla cittadinanza,
sottolineato che occorre prevedere forme di tutela con riferimento ai minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia;
esprime
con la seguente condizione:
appare necessario che i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, siano riconosciuti cittadini italiani.
La XIV Commissione,
esaminato per i profili di competenza il testo unificato delle proposte di legge n. 103 Angeli e abbinate, recante norme in materia di cittadinanza, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione;
valutato positivamente l'inserimento del nuovo articolo 9-bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'articolo 3, riguardante la previsione di un percorso di cittadinanza incentrato sulla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;
valutata positivamente la modifica dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'articolo 4, riguardante l'obbligatorietà del giuramento alla Repubblica con la particolare formula che richiama la pari dignità sociale di tutte le persone;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento la previsione del rilascio di un attestato finale della frequenza con esito positivo del corso di cui alla lettera b) dell'articolo 9-bis, come introdotto dall'articolo 3 novellando la legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter».
1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9,
a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei princìpi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione;
d) al rispetto degli obblighi fiscali;
e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
![]() |