PDL 2835
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2835
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI
Introduzione dell'articolo 42-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente l'applicazione delle norme in materia di assegnazione temporanea al personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
Presentata il 19 ottobre 2009
Onorevoli Colleghi! - Ad oltre otto anni dall'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ci chiediamo quali siano stati realmente gli effetti dell'evoluzione normativa e giuridica della tutela della maternità e della paternità nei confronti del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile in relazione al loro particolare
status e quali siano quei limiti oltre i quali le scelte operate dalle rispettive Amministrazioni possano porsi in contrasto con le specifiche norme di legge.
Per rispondere, si renderebbe necessario ripercorrere l'intero
iter evolutivo che tali tutele hanno percorso attraverso le scelte del legislatore e analizzare sinteticamente quali siano stati i fondamentali concetti che lo stesso ha posto a base degli atti normativi di volta in volta emanati. Tuttavia, basti ricordare che in materia le novità recenti sono importanti, ma non dirompenti, in quanto si è soltanto arricchita una disciplina che nei suoi tratti essenziali già esisteva, anche per effetto del prezioso contributo della Corte costituzionale.
Nell'Amministrazione militare, l'evoluzione in senso professionale e l'ingresso delle donne nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno dato
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un nuovo impulso alla questione in argomento, catalizzando attenzioni e interessi coinvolgenti una pluralità di soggetti, anche esterni ad essa. Tra questi, ha trovato un particolare spazio la tutela della paternità. Si tratta di un riconoscimento importante, perché mette in discussione l'idea tradizionale che la cura dei figli e le connesse attività familiari siano compiti esclusivi della madre, anche se impegnata nel mondo del lavoro. L'innovazione consiste nel riconoscere al padre - più precisamente al padre lavoratore subordinato - alcuni importanti diritti correlati alla cura dei figli.
Nella materia registriamo un passo ulteriore in quella «lunga marcia» che ha preso le mosse dalla tutela della maternità per arricchirsi nel corso del tempo giungendo sino alla tappa attuale in cui finalmente possiamo parlare di una tutela dei «genitori» che lavorano, indipendentemente dal loro sesso. Il legislatore riconosce la tutela dei genitori indipendentemente dal matrimonio, indipendentemente addirittura dalla convivenza. È questa una tutela aperta anche alle famiglie «di fatto» ed è una tutela che è riconosciuta anche ai genitori
single, anzi è riconosciuta in misura più consistente al genitore unico, sia esso madre che padre.
La legge fondamentale di riferimento è la legge 8 marzo 2000, n. 53, cosiddetta «legge Turco». Già il titolo della legge rivela una significativa pluralità dei contenuti: in esso si fa riferimento, infatti, al sostegno alla maternità e alla paternità; al diritto alla cura; al diritto alla formazione anche continua; infine c'è la tematica, molto complessa e delicata, del coordinamento dei tempi delle città. Pluralità che va vista nell'ottica di realizzare una conciliazione tra tempi di vita professionale e tempi di vita personale e familiare; ma non solo, c'è anche l'obiettivo o l'ambizione di promuovere una redistribuzione dei ruoli familiari. Il legislatore prevede una sorta di azione positiva nei confronti del padre lavoratore: allunga la durata dei congedi parentali del padre rispetto a quelli della madre, seppur lasciandoli senza copertura economica. In questo ambito, però, la legge presenta un difetto vistoso in quanto si sovrappone a tutte le precedenti normative esistenti in materia. Non è altro che l'ultima di una lunga serie; è una legge cioè che si sovrappone sulle altre, senza cancellarle, confermando ancora una volta la cosiddetta formazione «alluvionale» del nostro diritto del lavoro.
Tale stratificazione normativa crea problemi, perché alimenta incertezze, facendo sorgere una esigenza di razionalizzazione per chiarire, ad esempio, quali siano le norme tutt'ora vigenti e quali siano invece le norme abrogate. Esigenze, queste, di cui è consapevole lo stesso legislatore del 2000, difatti, nell'ambito della stessa legge n. 53, c'è un articolo che conferisce una delega per semplificare e sistemare tutta la materia. Il frutto di questa delega è costituita dal «tempestivo» decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Si tratta di un testo legislativo molto ampio, corposo, in alcune sue parti anche complesso.
Il testo unico del 2001 se, da un lato, risistema tutta la normativa vigente in materia di congedi per i genitori che lavorano, dall'altro, richiede interventi ulteriori di armonizzazione, di interpretazione; richiede cioè tutta una serie di fonti attuative, integrative e interpretative.
Un intervento che si rende necessario è, appunto, quello recato dalla presente proposta di legge. Essa ha lo scopo di sanare un vuoto normativo e colmare le disparità che si sono prodotte per effetto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nei confronti del personale appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza.
Sono sempre più numerosi i casi di disagio familiare, spesso finiti nelle cronache per i loro tragici epiloghi, che si registrano tra gli appartenenti alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza. Nella maggior parte di questi casi si regista l'assenza di una delle due figure genitoriali a causa della notevole distanza
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del luogo di servizio dalla residenza del nucleo familiare.
Nonostante l'articolo 42-
bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 preveda la possibilità dell'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, la norma non trova applicazione nei confronti del personale militare e del Corpo della guardia di finanza per effetto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pertanto, alla luce della vigente normativa in materia di tutela della maternità e della paternità, con particolare riferimento agli indefettibili diritti che derivano dalla condizione di genitore, nonché dei rilievi della Corte costituzione, occorre modificare il testo unico al fine di estendere anche al personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza le norme in materia di assegnazione temporanea per motivi familiari.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-ter. - (Assegnazione temporanea del personale militare). - 1. Al personale delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo della guardia di finanza, con figli minori, senza alcuna distinzione del ruolo di appartenenza, che ne abbia fatto domanda per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, è concessa l'assegnazione, anche in soprannumero, in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.
2. Qualora l'assegnazione di cui al comma 1 si protragga per un periodo superiore a ventiquattro mesi consecutivi, il personale interessato è trasferito, a richiesta, presso la sede dove ha prestato servizio nella posizione di distacco, comando o aggregazione temporanea, anche in soprannumero.
3. L'assegnazione e il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 non comportano la corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede, nonché il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni.
4. Le amministrazioni comunicano annualmente il numero delle assegnazioni temporanee, dei relativi rinnovi e dei trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo alla direzione generale del Ministero della difesa competente per il personale».
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