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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2674 |
l'articolo II sull'applicazione della Convenzione del 1946;
l'articolo III, che riconosce all'UNSSC la cosiddetta capacità di diritto interno, cioè di poter agire in territorio italiano fermi restando i privilegi e le immunità previsti nell'Accordo;
gli articoli IV e V sullo status giuridico dell'UNSSC, delle sue proprietà, fondi e beni, considerati immuni dalla giurisdizione italiana salva rinuncia espressa;
l'articolo VI sulle esenzioni da imposte dirette e indirette, dazi o divieti sui beni destinati all'uso ufficiale;
l'articolo VIII sulla condizione giuridica dei funzionari internazionali, con specifiche limitazioni per i funzionari di cittadinanza italiana, i quali comunque godranno dell'esenzione dalla tassazione su stipendi, emolumenti e indennità, non avendo l'Italia apposto alcuna riserva all'analoga disposizione contenuta nella Convenzione del 1946. L'esenzione dalla tassazione sul trattamento pensionistico, originariamente prevista dall'articolo VIII dell'Accordo, è stata esclusa dall'Emendamento firmato a Torino il 28 settembre 2006;
l'articolo IX sulla possibile rinuncia dell'UNSSC alle immunità per non ostacolare il corso della giustizia italiana;
l'articolo XIII sull'esenzione dalla normativa in materia di sicurezza sociale, essendo applicabile ai funzionari il relativo sistema delle Nazioni Unite, salvo che per i membri delle famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano che siano iscritti al servizio di sicurezza sociale nazionale;
l'articolo XIV sulla soluzione delle controversie. L'articolo consta di due commi: il comma 1 accetta la competenza delle Nazioni Unite per la soluzione delle controversie con il personale; il comma 2 prevede l'arbitrato internazionale per le controversie che potrebbero sorgere tra le Parti contraenti;
l'articolo XV, che stabilisce l'obbligo di assicurare gli autoveicoli dell'UNSSC e
gli articoli XVI, XVII e XVIII concernenti l'entrata in vigore, gli emendamenti e la durata dell'Accordo.
L'Allegato, nei suoi quattro articoli, disciplina la concessione di privilegi fiscali e doganali all'UNSSC (articolo I), ai funzionari con qualifica P5 e superiori secondo il sistema dell'ONU (articolo II), ai funzionari da P1 a P4 (articolo III) e agli esperti in missione (articolo IV), anche in relazione a quanto determinato da altri Accordi sui privilegi e le immunità conclusi dall'Italia con le agenzie specializzate che hanno la propria sede sul territorio nazionale, come, ad esempio, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
L'Emendamento all'Accordo, firmato a Torino il 28 settembre 2006, si è reso necessario, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze, per eliminare il trattamento pensionistico dal novero degli emolumenti esenti da tassazione (come originariamente previsto dall'articolo VIII, comma 1, lettera c, dell'Accordo) in quanto privo del cosiddetto criterio funzionale rispetto alle attività istituzionali dell'UNSSC.
Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'Accordo, il regime di esenzione tributaria dello Staff College e dei suoi funzionari discende dalla citata Convenzione del 1946, resa esecutiva per l'Italia con la citata legge n. 1318 del 1957, come confermato anche dalla risoluzione dell'Assemblea generale n. 55/278, del 12 luglio 2001, che ha approvato lo statuto dell'UNSSC.
Ne consegue che dall'attuazione del presente Accordo non derivano oneri per la finanza pubblica e pertanto non si rende necessario redigere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
In materia di impatto normativo, non si ritiene che l'Accordo, una volta entrato in vigore, implichi la necessità di introdurre elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non sono ravvisabili problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie territoriali. Non si ravvisano inoltre particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'ONU.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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