PDL 2326
XVI LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2326
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)
dal ministro della giustizia
(ALFANO)
e dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)
di concerto con il ministro della difesa
(LA RUSSA)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)
con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)
con il ministro della gioventù
(MELONI)
e con il ministro dell'interno
(MARONI)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Presentato il 23 marzo 2009
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Onorevoli Deputati! - Lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale sono le peggiori forme di violenza contro i minori. Secondo l'UNICEF, circa due milioni di minori ogni anno sono utilizzati nell'industria del sesso. Sulla rete
internet sono veicolate più di un milione di immagini di minori sottoposti ad abusi. Di questi, che si stimano essere da dieci a ventimila, solo poche centinaia sono identificati. Gli altri restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi.
Non ci sono statistiche precise sull'entità del fenomeno dell'abuso sessuale di minori in Europa, ma si sa che c'è una notevole discrepanza tra il numero di casi di abuso riferiti alla polizia e ai servizi sociali e la realtà: i minori spesso trovano difficoltà a riferire di essere stati vittime di abusi sessuali, perché spesso sono violentati da familiari o da conoscenti, o subiscono minacce.
Consapevoli di tutto ciò, nel corso del terzo incontro dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (COE), che si è tenuto a Varsavia il 16-17 maggio 2005, gli Stati membri del COE si sono impegnati ad elaborare nuove misure di contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori. In quest'occasione è stato lanciato il programma triennale «L'Europa per e con i bambini», che contiene una specifica sezione dedicata alla violenza.
Nel contesto del programma è stata prevista anche l'elaborazione di nuovi strumenti convenzionali tra gli Stati membri del COE. Per raggiungere questa finalità è stata creata, tramite delega dell'
European Committee on Crime Problems (CD-PC), una
task-force composta da esperti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, il «Comitato di Esperti sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi», che ha svolto uno studio ricognitivo degli strumenti internazionali esistenti. Dallo studio sono emersi numerosi vuoti normativi da colmare e la necessità di costruire uno strumento con carattere vincolante per gli Stati Parte.
La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è stata aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote ed è stata sottoscritta, al momento, da 27 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l'Italia, che ha apposto la propria sottoscrizione il 7 novembre 2007.
Essa fa seguito ad una serie di strumenti internazionali a tutela dei minori, il principale dei quali è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 29 novembre 1989. La Convenzione, entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ha avuto il compito di impostare basi solide su cui costruire un sistema di promozione e protezione di diritti certi e inalienabili per i minori.
Per i crimini sessuali a danno di minori, altro importante strumento è rappresentato dal Protocollo opzionale alla succitata Convenzione di New York, riguardante la vendita dei minori, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, firmato il 25 maggio 2000 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46. Il Protocollo è il primo trattato che affronta in modo approfondito e mirato la questione dello sfruttamento sessuale dei minori nelle sue varie forme e manifestazioni (vendita, prostituzione e pornografia).
Successivamente, è intervenuta la raccomandazione del Consiglio d'Europa 2001/16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, adottata dal Comitato dei Ministri il 31 ottobre 2001, che
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rappresenta il primo strumento del Consiglio d'Europa dedicato specificamente alle tematiche dei crimini sessuali contro i minori.
Il 22 dicembre 2003, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2004/68/GAI relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tale strumento approfondisce le tematiche dello sfruttamento sessuale e affronta per la prima volta in campo internazionale la tematica della pedopornografia virtuale.
1. Cenni generali sul contenuto della Convenzione.
La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale affronta sistematicamente le tematiche relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso, introducendo princìpi generali, prevedendo misure preventive e autorità specializzate per la protezione dei minori, nonché specifici programmi di intervento a protezione e assistenza delle vittime.
Molte previsioni sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna e al sistema delle indagini e della procedura penale, con riferimento, in particolare, alla registrazione e alla raccolta dei dati, al monitoraggio del fenomeno e soprattutto alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso internet).
Il capitolo I indica gli obiettivi della Convenzione, enunciando il principio di non discriminazione e introducendo alcune definizioni.
In particolare, l'articolo 1 illustra gli scopi di tale nuovo strumento che sono i seguenti: a) prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori; b) proteggere i diritti dei minori vittime di sfruttamento sessuale e abuso sessuale; c) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale e l'abuso sessuale dei minori.
Inoltre, per assicurare l'effettiva applicazione delle sue disposizioni ad opera degli Stati Parte, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.
L'articolo 2 introduce il principio di non discriminazione, prevedendo che l'applicazione della Convenzione ad opera degli Stati Parte, in particolare delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarà assicurata senza discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origini nazionali o sociali, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o altra condizione. La norma pertanto proibisce qualunque discriminazione nell'applicazione della Convenzione e nel godimento delle misure che verranno applicate per proteggere le vittime e tutelarne i diritti.
Il principio di non discriminazione è parte integrante della Costituzione italiana e non necessita di essere ulteriormente specificato. Va rilevato che all'elenco dei possibili motivi di discriminazione sono stati aggiunti l'orientamento sessuale, lo stato di salute e l'eventuale disabilità del minore, a causa del fatto che spesso i rischi di sfruttamento nei confronti degli adolescenti sono connessi alle loro prime esperienze sessuali e allo stato di salute, con riferimento all'infezione da HIV.
L'elenco, naturalmente, non è tassativo ma solo indicativo, come evidenziato dalla clausola finale, che fa riferimento ad altre condizioni costituenti possibili fonti di discriminazioni (come lo stato di immigrato o rifugiato o la condizione di «bambino di strada»).
L'articolo 3 illustra le definizioni utilizzate:
a) il termine «bambino» indica ogni persona minore di anni diciotto;
b) l'espressione «sfruttamento sessuale e abuso sessuale di minore» include i comportamenti illustrati negli articoli da 18 a 23 della Convenzione;
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c) il termine «vittima» designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abuso sessuali.
Per quanto riguarda i soggetti destinatari della tutela assicurata dalla Convenzione, si rammenta che la citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 176 del 1991, all'articolo 1 definisce «fanciullo» ogni essere umano da 0 a 18 anni (non compiuti) di età.
Si è preferito tradurre il termine child /enfant con «minore», sia perché è il termine che più frequentemente ricorre nelle fonti normative nazionali, sia perché permette di individuare sia i bambini che gli adolescenti, comprendendo tutti i soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età.
Il capitolo II tratta delle misure preventive che devono essere approntate da ogni Stato Parte per prevenire lo sfruttamento sessuale e l'abuso dei minori. Si tratta dello scopo principale della Convenzione. Tali misure includono quelle necessarie per essere in grado di individuare i possibili segnali che provengono dai minori vittime di abusi, nonché di avere accesso alle informazioni sugli abusi sessuali, sui loro effetti, sulle loro conseguenze e sui modi migliori per combatterli.
Nel nostro Paese tali misure possono essere efficacemente messe in atto attraverso l'inserimento di impegni specifici nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori (attualmente in fase di elaborazione da parte dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile) che è parte integrante del più ampio Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007.
A tale fine, gli articoli 4 e 5 prevedono che ogni Stato Parte prenderà misure legislative o di altro genere per prevenire tutte le forme di sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori e per proteggere i minori (articolo 4) e per accrescere la consapevolezza sulla protezione e sui diritti dei minori fra le persone che hanno regolari contatti con i minori nei settori dell'educazione, della salute, della protezione sociale, nei settori giuridici, delle Forze di polizia e nelle aree che riguardano lo sport, la cultura e le attività del tempo libero; per assicurare che le persone di cui sopra abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, dei metodi per riconoscerli e sulla possibilità menzionata nell'articolo 12, paragrafo 1 (la confidenzialità imposta dalla legge interna a determinate figure professionali che lavorano con i minori non deve costituire un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di riportare ai servizi responsabili della protezione dei minori qualunque situazione in cui ci siano ragionevoli motivi per credere che un minore sia vittima di abuso o sfruttamento sessuale); per assicurare, infine, che ci siano determinate condizioni per accedere alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori per le quali l'accesso sia negato a tutti coloro che sono stati condannati per sfruttamento sessuale o abuso sessuale dei minori, in conformità con la legge interna (articolo 5). Si rileva che, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, gli articoli 600-septies, secondo comma, e 609-nonies, primo comma, numero 2), del codice penale garantiscono l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
L'articolo 6 disciplina l'educazione e le formazione dei minori, prevedendo che ogni Stato Parte prenda le misure legislative o di altro genere necessarie affinché i minori, durante l'educazione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale così come sui modi per proteggersi, adattate alle loro capacità evolutive. Queste informazioni, fornite, quando opportuno, in collaborazione con i
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genitori, dovrebbero essere comunicate all'interno di un contesto generale di informazione sulla sessualità e dovrebbe essere posta particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle in cui c'è l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e informazione. Gli impegni relativi a tale articolo potranno essere presi in sede di elaborazione del citato Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
L'articolo 7 tratta delle misure volte a prevenire il rischio di commissione di atti di abuso da parte di soggetti che temono di commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione. In sede di adozione della Convenzione si è inteso dare l'opportunità (non è un obbligo) a tali soggetti o a chi ha posto in essere condotte che rappresentano abuso nei confronti di minore senza essere stato individuato o punito dall'autorità, di beneficiare di interventi, programmi o trattamenti idonei. La Convenzione non impone modelli agli Stati, lasciando piena libertà nell'individuazione di tali misure, purché sia assicurato che esse si rendano disponibili a chi desideri beneficiarne.
L'articolo 8 prevede l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione indirizzate al pubblico, in modo da fornire informazioni sul fenomeno dello sfruttamento sessuale e sull'abuso sessuale dei minori e sulle misure di prevenzione che possono essere prese. Inoltre ogni Stato Parte dovrà prendere le misure legislative o di altro genere necessarie per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati di cui la Convenzione si occupa.
Si segnala che, per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto, fra le attività che verranno finanziate attraverso il Fondo per le politiche della famiglia, la promozione di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Per quanto riguarda il secondo aspetto, il nostro ordinamento già punisce, all'articolo 414, ultimo comma, del codice penale, chi «fa l'apologia di uno o più delitti», tra questi potendosi ricomprendere i reati oggetto della Convenzione.
L'articolo 9 è teso a promuovere la partecipazione dei minori ai procedimenti di individuazione delle politiche e delle iniziative loro rivolte, nonché degli altri settori privati coinvolti nelle materie oggetto della convenzione (banche, turismo, finanza, mezzi d'informazione).
La partecipazione dei minori allo sviluppo di politiche o iniziative che li riguardano è già all'attenzione delle istituzioni italiane, in particolare attraverso le attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ed è oggetto di specifiche attenzioni nei programmi scolastici e di istruzione.
In particolare, giova ricordare che il settore bancario e finanziario è attualmente coinvolto nel processo di attuazione della normativa relativa al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
internet che avrà fra i suoi compiti anche quello di trasmettere eventuali informazioni relative ai titolari delle carte di pagamento che abbiano fatto uso delle stesse per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete
internet o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, alla società Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare loro l'autorizzazione all'utilizzo della carta.
Per quanto riguarda il settore tecnologico, è opportuno ricordare che l'articolo 14-
quater della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, stabilisce che i fornitori di connettività alla rete
internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
internet, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con
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decreto del Ministro delle comunicazioni, ora Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete
internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete
internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. Tale decreto è stato adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione l'8 gennaio 2007 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
Per quanto riguarda il settore del turismo, la legge italiana prevede una specifica fattispecie di reato che punisce le «iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile» (articolo 600-
quinquies del codice penale); inoltre la citata legge n. 38 del 2006 ha stabilito, all'articolo 17, che gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, un'avvertenza relativa al fatto che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. Infine, si ricorda che nel 2000 è stato adottato il codice di condotta dell'industria turistica italiana, elaborato da ECPAT-Italia insieme alle associazioni e ai sindacati di categoria, che sancisce per i soggetti che vi aderiscono l'impegno per la promozione di un turismo responsabile e rispettoso dei diritti dei bambini, con particolare riferimento alla protezione dei minori dal turismo sessuale.
Infine, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 9 (finanziamento di progetti e programmi realizzati allo scopo di proteggere i minori dal rischio di sfruttamento e abusi sessuali), va sottolineato che l'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 269 del 1998 ha istituito un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-
bis (prostituzione minorile), 600-
ter (pornografia minorile), 600-
quater (detenzione di materiale pornografico) e 600-
quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La legge prevede che il fondo sia alimentato dalle multe irrogate, dalle somme di denaro confiscate e da quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della legge stessa. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-
bis, secondo comma, 600-
ter, terzo comma, e 600-
quater del codice penale, facciano apposita richiesta.
Il capitolo III prevede autorità specializzate e organismi di coordinamento, nella consapevolezza che solo un approccio coordinato - a livello locale, nazionale e internazionale - tra le varie agenzie responsabili della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale dei minori potrà costituire una strategia efficace al fine di ostacolare lo sviluppo di tali attività, dal momento che nessun soggetto, da solo, potrebbe essere in grado di risolvere un problema di tale complessità.
L'articolo 10 tratta delle misure nazionali finalizzate al coordinamento e alla collaborazione tra agenzie nazionali e locali.
A tale riguardo, si ricorda che già dal 2002 è operante in Italia il CICLOPE - Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, che rappresenta un tavolo politico intorno al quale si riuniscono tutte le Amministrazioni statali coinvolte nella lotta ai crimini sessuali in danno di minori.
Riguardo al paragrafo 2, lettera
a), che richiede la costituzione di istituzioni indipendenti per la protezione dei diritti dei minori, va ricordata l'esistenza, a livello
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regionale, di difensori pubblici, garanti o tutori (variamente denominati) per l'infanzia. Tali istituzioni dovranno essere diffuse su tutto il territorio e dotarsi di strutture e funzioni omogenee. Per quanto concerne la lettera
b), relativa alla raccolta dei dati, è già operante in Italia un organismo
ad hoc per la raccolta, a livello nazionale, di dati relativi allo sfruttamento e all'abuso sessuale: si tratta del citato Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine la legge ha autorizzato l'istituzione, presso l'Osservatorio, di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Tale banca dati risponde pienamente alle disposizioni della Convenzione, anche perché, con particolare riferimento alle esigenze di protezione dei dati personali, non conterrà dati sensibili delle vittime e dei rei.
Nel capitolo IV sono previste specifiche misure di protezione e di assistenza alle vittime. Infatti, mentre lo scopo ultimo della Convenzione è prevenire le condotte di abuso e sfruttamento sessuali dei minori, è altresì essenziale che i minori che sono o sono stati vittime di tali offese ricevano la migliore protezione e assistenza possibili.
L'articolo 11 stabilisce che ogni Stato Parte dovrà assicurare effettivi programmi sociali e costituire strutture multidisciplinari per provvedere al necessario supporto per le vittime, i loro parenti prossimi e ogni persona responsabile per loro; inoltre dovrà prendere le misure legislative o di altro genere necessarie per assicurare che quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un minore, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificare la sua età.
A tale proposito, l'articolo 609-
decies del codice penale stabilisce che al minorenne vittima di reati sessuali è sempre assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Non sono invece previste particolari misure di tutela per i parenti e per le persone responsabili dei minori vittime di tali reati.
L'articolo 12 della Convenzione dispone che ogni Stato Parte dovrà prendere le misure legislative o di altro genere necessarie per: 1) assicurare che le norme sulla confidenzialità imposta dalla legge interna a determinati professionisti che lavorano a contatto con i minori non costituisca un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti, di riferire ai servizi responsabili per la protezione dei minori ogni situazione in cui vi siano ragionevoli basi per ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o abuso sessuale; 2) incoraggiare ogni persona che sappia o sospetti in buona fede che sia accaduto un episodio di sfruttamento o abuso sessuale a riferire i fatti alle autorità competenti.
Rispetto al punto 1), si osserva che la normativa italiana appare allineata attraverso l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale, ai sensi del quale i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Per incoraggiare i cittadini a riferire i casi sospetti di abuso sessuale, gli Stati possono utilizzare anche strumenti non legislativi, quali campagne di sensibilizzazione sull'importanza di collaborare con le forze dell'ordine per far emergere la parte sommersa di tali crimini.
L'articolo 13 stabilisce che ogni Stato Parte prenderà le misure legislative o di altro genere necessarie per incoraggiare e sostenere la creazione di servizi di informazione, quali linee telefoniche o siti
internet, per fornire consigli ai chiamanti, con il dovuto rispetto dell'anonimato. A tale disposizione il Governo italiano risponde efficacemente con il servizio «Emergenza Infanzia 114», promosso dal
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Ministero delle comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico) in collaborazione con il Ministero della solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Dipartimento per le pari opportunità.
L'articolo 14 dispone che siano adottate misure di assistenza alle vittime. Si è già fatto cenno all'articolo 609-
decies del codice penale che assicura l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali per i minori vittime di reati sessuali.
L'impegno a cooperare con le organizzazioni non governative o altri elementi della società civile potrà essere efficacemente collocato fra i punti del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
Per ciò che concerne il paragrafo 3, occorre sottolineare che la normativa italiana prevede sia la possibilità di allontanamento del presunto reo dalla casa familiare e l'obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa (ai sensi dell'articolo 282-
bis del codice di procedura penale), sia la possibilità di allontanare dall'ambiente familiare il minore maltrattato o sottoposto ad abusi dal genitore o dal convivente (ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile).
Nel capitolo V sono indicati i programmi o misure di intervento. Gli Stati Parte della Convenzione hanno ritenuto necessario sottolineare l'aspetto delle misure da prendere per prevenire il ripetersi di reati contro i minori, concentrando l'attenzione sui cosiddetti criminali sessuali e prevedendo un approccio che privilegi gli aspetti sanitari e psico-sociali. I trattamenti previsti non hanno comunque carattere obbligatorio, nel senso che essi non fanno parte del sistema penale e non costituiscono sanzioni alternative alla pena, ma possono fare parte del sistema sanitario e di assistenza sociale dello Stato.
L'articolo 15 introduce i princìpi generali.
Principio fondamentale è che le persone che si sottopongono a programmi o misure devono dare il proprio consenso e nessun intervento può essere loro imposto; tali interventi devono essere disponibili al più presto, perché siano efficaci; deve essere prevista un'attività di valutazione della pericolosità delle persone e del rischio che esse possano tornare a delinquere; è necessario un coordinamento tra i vari servizi responsabili (servizi sociali e sanitari, autorità penitenziaria, autorità giudiziaria). Gli interventi psicologici possono riferirsi a diversi metodi terapeutici (terapia cognitiva del comportamento, terapie che applicano un approccio psico-dinamico). Gli interventi sociali riguardano misure poste in essere per regolare e definire il comportamento sociale del reo (come la proibizione di frequentare posti o persone) o strutture che favoriscono il reinserimento.
L'articolo 16 identifica le persone a cui devono essere offerti i programmi di trattamento e reinserimento: si tratta delle persone indagate per reati stabiliti dalla Convenzione, quelle condannate per tali reati, i minori che siano essi stessi autori di reati sessuali.
L'articolo 17 sottolinea la necessità di ottenere il pieno consenso delle persone a cui si rivolgono i programmi e le misure, in quanto da ciò dipende in larga parte il successo di tali interventi. Nell'ordinamento italiano non esistono speciali previsioni al riguardo, ma sono diffuse progettualità locali. Allo scopo di realizzare il necessario adeguamento normativo sul punto, all'articolo 7 del disegno di legge si è inserita la previsione per cui, ai fini della concessione dei benefìci penitenziari ai detenuti condannati per reati sessuali contro i minori, si tiene conto della loro partecipazione a programmi di riabilitazione specifica. I minori autori di reati hanno già, nel nostro ordinamento, un appropriato sistema di regole processuali, con riti e sanzioni alternative appropriati.
Il capitolo VI si occupa delle modifiche alla legge penale sostanziale. Si tratta di un intervento di armonizzazione delle legislazioni
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nazionali che consente di evitare che alcuni Stati possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale perché la loro legislazione è più «morbida». Inoltre, l'armonizzazione rende possibile lo scambio di dati ed esperienze e di ottenere un quadro d'insieme sullo stato dei crimini e delle risposte penali.
Ciò, naturalmente, facilita anche la cooperazione internazionale (soprattutto ai fini dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria penale).
L'articolo 18 definisce la figura principale di reato, l'abuso sessuale. La norma distingue due tipi di abuso sessuale di un minore: il compimento di atti sessuali con un minore che - secondo quanto definito dalla legge interna - non ha raggiunto l'età del cosiddetto «consenso sessuale»; il compimento di atti sessuali con un minore con l'uso di violenza, costrizione o minaccia, o con l'abuso di fiducia, autorità o influenza nei confronti del minore, o di altre situazioni di vulnerabilità della vittima. La formulazione della norma consente, da una parte, di punire condotte che pregiudicano l'integrità sessuale dei minori senza richiedere la prova rigida di reati di violenza o di resistenza fisica della vittima nei confronti dell'aggressore, punendo dunque ogni forma di atto non consensuale; dall'altra, di proteggere i minori che si trovano in particolari relazioni con adulti (autorità naturale, morale, religiosa) che hanno il potere di controllarli, punirli, condizionarli moralmente, economicamente o persino fisicamente. Sono comprese le violenze in famiglia o, ad esempio, le attività di chi ha cura dei minori per volontariato.
Va ricordato che il codice penale italiano, all'articolo 609-
quater (atti sessuali con minorenne), distingue i casi in cui la vittima ha meno di quattordici anni, tra quattordici e sedici anni, più di sedici anni. Al riguardo, ferme restando le scelte più garantiste già operate dal nostro ordinamento, appare necessario modificare la disposizione (per adeguarla alla Convenzione) punendo i soggetti che ricoprono posizioni di autorità o influenza sul minore anche quando compiano atti sessuali con ultrasedicenni, se abusino di tale loro posizione [si veda l'articolo 4, comma 1, lettera
i), del disegno di legge].
L'articolo 19 si occupa invece delle diverse condotte secondo cui può atteggiarsi la prostituzione minorile. La disposizione definisce reati le condotte di reclutamento per la prostituzione minorile, di costringimento del minore a svolgere tale attività e anche del semplice farvi ricorso, cioè fare uso dei servizi di natura sessuale di un minore che si prostituisce.
La domanda di prostituzione minorile è aumentata notevolmente ed è spesso collegata al crimine organizzato, essendo in molti casi connessa al traffico di persone. Il commercio del sesso che coinvolge minori dipende molto dalla domanda di tali attività, e dunque dal comportamento di chi le favorisce, ne trae profitto e ne fa uso. Ecco perché viene punito sia il soggetto che recluta minori per la prostituzione sia chi ne utilizza semplicemente l'attività.
Il codice penale italiano, all'articolo 600-
bis, è sostanzialmente allineato alle disposizioni della Convenzione. Si propone tuttavia un intervento di modifica [articolo 4, comma 1, lettera
d), del disegno di legge] finalizzato a prevedere espressamente la condotta di «reclutamento», ad includere tutte le condotte contemplate dalla Convenzione e a specificare che rientrano in tale fattispecie di reato le attività sessuali fornite in cambio anche della sola promessa di remunerazione o corrispettivo.
L'articolo 20 si occupa della pornografia minorile. La disposizione è ispirata alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (cosiddetta
Cybercrime, ratificata ai sensi della legge n. 48 del 2008), che tende a rafforzare le misure di protezione dei minori nel campo delle comunicazioni e dei sistemi informatici. Questi non sono gli unici sistemi attraverso cui si realizza la pornografia minorile, ma per la vastità del campo d'azione e la facilità d'uso ne costituiscono uno dei più importanti strumenti. Essi e le attività
on line svolgono un ruolo cardine nel sostegno, incoraggiamento e facilitazione dei crimini sessuali contro i minori.
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L'unico punto su cui la normativa italiana non appare allineata è quello relativo al paragrafo 1, lettera
f) (accedere consapevolmente, attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione, a pornografia infantile), dal momento che il nostro ordinamento punisce solo l'effettiva detenzione di tale materiale, e non il mero accesso. Su tale punto gli Stati Parte possono esprimere riserva: per il nostro Stato, l'esigenza di apporre la riserva discende dai dubbi di costituzionalità di una norma che sanzioni una condotta che potrebbe essere anche del tutto casuale, oltre che dalle difficoltà probatorie di una fattispecie penale che non preveda in qualche modo lo scarico (
download) del materiale visionato.
L'articolo 21 stabilisce che dovranno essere perseguite le seguenti condotte:
a) reclutare un minore per la partecipazione a spettacoli pornografici o determinare la partecipazione di un minore a tali spettacoli;
b) costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici o trarre profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi;
c) partecipare consapevolmente a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di un minore.
Il codice penale italiano necessita di misure di adeguamento, in quanto nell'articolo 600-
ter, comma 1, che prevede il reato di «induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche», mancano le condotte di «costringere» il minore a prendere parte a tali spettacoli e «trarne profitto o altrimenti sfruttare un minore per tali scopi». Inoltre, non è punita la mera partecipazione consapevole a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di un minore.
Occorre sottolineare che, per quanto concerne la partecipazione consapevole ai summenzionati spettacoli, gli Stati Parte possono riservarsi di attribuire rilevanza penale a tale condotta solo nel caso in cui il minore sia reclutato o costretto a prendere parte, così come recitano le lettere
a) e
b) del paragrafo 1 dell'articolo 21. A tali adeguamenti prevede l'articolo 4, comma 1, lettera
e), del disegno di legge.
L'articolo 22 della Convenzione riguarda il reato della corruzione di minorenni, già noto al nostro codice penale. È necessario un piccolo adeguamento rispetto alla previsione dell'articolo 609-
quinquies del codice penale: nella Convenzione, infatti, si è deciso di intervenire non solo punendo chiunque compia atti sessuali in presenza di minore che non abbia compiuto l'età del consenso, al fine di farlo assistere, come previsto nel nostro ordinamento, ma estendendo la responsabilità penale anche a chi, a prescindere dalla sua partecipazione all'atto sessuale, lo faccia assistere a spettacoli pornografici o lo induca ad assistere ad atti sessuali. La modifica viene introdotta con l'articolo 4, comma 1, lettera
l), del disegno di legge.
L'articolo 23 della Convenzione riguarda il reato di adescamento di minori a scopi sessuali. La fattispecie deve essere introdotta nel nostro ordinamento: a ciò si provvede con la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
m), del disegno di legge.
L'articolo 24 disciplina le fattispecie del favoreggiamento e del tentativo in relazione ai reati contemplati nella Convenzione. La previsione non necessita di particolari interventi di adeguamento, in quanto l'ordinamento italiano dispone degli strumenti normativi idonei a raggiungere lo scopo perseguito dalla Convenzione.
L'articolo 25 reca disposizioni volte a regolare la giurisdizione.
Si tratta di disposizioni già previste anche dal nostro ordinamento. L'unica disposizione mancante è quella relativa alla perseguibilità di un reato commesso da una persona che abbia la sola residenza abituale sul territorio dello Stato. Su tale punto è tuttavia possibile esprimere riserva.
Per quanto riguarda la norma relativa alla necessità di assicurare la giurisdizione anche quando non si sia in presenza di una denuncia, occorre sottolineare che, secondo la normativa italiana, i reati di violenza sessuale in danno di un minore di anni diciotto, di prostituzione minorile e di pornografia minorile sono procedibili d'ufficio.
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L'articolo 26 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche. Per quanto concerne tale tematica, va ricordato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto la responsabilità penale delle persone giuridiche, con la previsione esplicita di sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, di utilizzo di minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o materiale pornografico, di induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, di commercio di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di minori di anni diciotto, di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori, di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità economica, di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di minori di anni diciotto, di cessione consapevole, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori di anni diciotto, di detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori di anni diciotto.
L'articolo 27 riguarda le sanzioni. Esso stabilisce per gli Stati Parte l'obbligo di adottare misure legislative o di altro genere per far sì che i reati previsti dalla Convenzione siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo all'estradizione. In proposito è necessario sottolineare che tutti i reati sessuali in danno di minori sono puniti dal codice penale italiano con pene privative della libertà. Su tale questione occorre ricordare che la legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha eliminato l'alternatività tra pene detentive e pene pecuniarie per i seguenti reati:
compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica;
utilizzazione di minori di anni diciotto per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico ovvero induzione di minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;
offerta o cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico;
detenzione di materiale pedopornografico.
La Convenzione prevede inoltre che gli Stati dovranno prendere misure legislative o di altro genere per assicurare che le persone giuridiche ritenute responsabili di uno dei crimini in essa contemplati siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includano multe e misure quali in particolare:
esclusione dal diritto di usufruire di benefìci o aiuti pubblici;
temporanea o permanente interdizione dall'esercizio di attività commerciali;
supervisione giuridica;
ordinanza giuridica di scioglimento.
A tal proposito si rinvia a quanto detto in precedenza sulle pene pecuniarie e interdittive applicabili alle persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Infine, gli Stati dovranno prendere misure legislative o di altro genere per:
a) provvedere al sequestro o alla confisca di:
documenti o altri strumenti utilizzati per la commissione di uno dei crimini previsti dalla Convenzione o che ne abbiano facilitato la commissione;
ricavi derivanti da tali reati o una stima di essi;
b) stabilire la chiusura permanente o temporanea di qualunque stabilimento usato per perpetrare i reati previsti nella
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Convenzione, senza pregiudizio riguardo alla buona fede di parti terze, o vietare al reo, temporaneamente o permanentemente, l'esercizio delle professione o dell'attività volontaria che comporti un contatto con bambini nel corso della quale sia stato commesso uno dei reati.
Occorre ricordare che l'articolo 600-
septies del codice penale stabilisce che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) in cui sono presenti, fra gli altri, tutti i delitti concernenti la prostituzione minorile e la pedopornografia, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. Dispone inoltre in ogni caso la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
L'articolo 28 disciplina le circostanze aggravanti. Gli Stati dovranno prendere misure legislative o di altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, in accordo con la legge interna, possano essere circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni:
a) qualora il reato danneggi seriamente la salute psichica o fisica della vittima;
b) qualora il reato sia preceduto o accompagnato da torture o grave violenza;
c) qualora il reato sia commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;
d) qualora il reato sia commesso da un membro della famiglia, una persona che abita con il bambino o una persona che abusa della propria autorità;
e) qualora il reato sia commesso da più persone;
f) qualora il reato sia commesso da un'organizzazione criminale;
g) qualora il reo sia recidivo.
Gli istituti relativi alle aggravanti generiche (articoli 61 e 112 del codice penale) e alle aggravanti specifiche per i reati in oggetto (articoli 600-sexies e 609-ter del codice penale), nonché alla recidiva (articolo 99 del codice penale) consentono di ritenere l'ordinamento italiano conforme alle previsioni della Convenzione.
Per quanto concerne la commissione del reato da parte di un'organizzazione criminale, appare necessaria la modifica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del disegno di legge.
L'articolo 29 introduce specificamente un principio di cui già il giudice italiano tiene conto, e cioè l'obbligo, nel determinare la pena applicabile in concreto in caso di condanna, di considerare la capacità di delinquere del reo, desunta, tra l'altro, dai precedenti penali e giudiziari e in genere dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato.
Il capitolo VII riguarda le indagini, l'incriminazione e il processo penale.
L'articolo 30 reca princìpi concernenti la protezione del minore nell'ambito dei procedimenti giudiziari.
La normativa italiana in materia di disposizioni processuali con riferimento ai reati di abuso e sfruttamento sessuali in danno di minori è stata aggiornata con le leggi 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), e 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).
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Sono state introdotte importanti misure per tutti i crimini sessuali in danno di minori, quali le limitazioni all'esame dibattimentale della vittima se c'è già stato incidente probatorio o dichiarazioni in contraddittorio, la previsione dell'incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste, se riguarda la testimonianza di persona minore di anni sedici, la previsione, con riferimento a testimoni infrasedicenni, di modalità particolari per l'esame testimoniale (luoghi protetti, specchio unidirezionale, strutture e personale di assistenza, conduzione da parte del presidente), oltre all'obbligo di procedere a porte chiuse in tutti i procedimenti per i delitti sessuali in danno di minori e al divieto di diffusione dell'immagine e delle generalità nonché alla previsione dell'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento.
Per quanto concerne il paragrafo 5 dell'articolo 30, che richiede agli Stati Parte di prevedere la possibilità di indagini sotto copertura, occorre sottolineare che la citata legge n. 269 del 1998 ha introdotto importanti novità in materia di attività di contrasto. In particolare, all'articolo 14 ha stabilito che nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possano, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di induzione di un minore alla prostituzione, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare a iniziative turistiche. Stabilisce inoltre che la Polizia postale e delle telecomunicazioni svolge le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui sopra commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tale fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Inoltre, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti sopra citati.
Infine, la Polizia postale e delle telecomunicazioni italiana è già operativa nell'attività di identificazione dei minori vittime di pedopornografia, ed ha già a disposizione il CETS (
Child exploitation tracking system - Sistema di tracciamento contro la pedopornografia).
Le misure sopra citate, relative al procedimento giudiziario in caso di crimini sessuali in danno di minori, coprono ampiamente anche le disposizioni presenti nell'articolo 31 della Convenzione in materia di misure generali di protezione.
Con specifico riferimento alle ipotesi in cui si rilevi conflitto di interessi tra la vittima minorenne e i suoi rappresentanti legali (paragrafo 4), l'ordinamento italiano prevede la possibilità di provvedere alla richiesta o nomina di un curatore speciale, ai sensi degli articoli 77 e 338 del codice di procedura penale (al fine di provvedere, in luogo del minore, all'eventuale presentazione di querela o alla costituzione di parte civile nel procedimento penale).
L'articolo 32 prevede che gli Stati dovranno assicurare che le indagini o i procedimenti giudiziari per i reati previsti nella Convenzione non dipendano dalla denuncia della vittima e che il processo continui anche nel caso in cui la vittima ritratti le sue dichiarazioni. Come già ricordato in precedenza, i reati di violenza sessuale in danno di minore di anni diciotto, prostituzione minorile e pornografia minorile sono procedibili d'ufficio.
L'articolo 33 attiene alla prescrizione. Esso prescrive una durata dei termini di
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prescrizione sufficiente a consentire l'inizio del procedimento dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.
Nella normativa italiana, i tempi di prescrizione dei reati sono regolati dall'articolo 157 del codice penale, ai sensi del quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. Considerate le pene detentive inflitte dal codice italiano per i reati sessuali in danno di minori a cui la Convenzione si riferisce, appare necessario, ai fini della ratifica, apportare delle modificazioni alla disposizione quanto al caso di violenza sessuale commessa su minore di anni quattordici. A tale fine si propone la modifica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), del disegno di legge.
Per quanto concerne l'articolo 34, in materia di unità e servizi specializzati nel campo della lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali sui minori, si segnala l'esistenza di sezioni specializzate nei reati in danno di minori presso le squadre mobili della Polizia di Stato e di uffici per i minori in tutte le questure. Inoltre la Polizia postale e delle telecomunicazioni ha un gruppo specializzato nella lotta contro la pedopornografia sulla rete
internet. Non appaiono necessarie, pertanto, modifiche alla normativa nazionale vigente.
Con riferimento all'articolo 35 in materia di colloqui con il minore, si rinvia a quanto illustrato in merito all'articolo 30.
L'articolo 36 reca disposizioni in materia di formazione delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari, in particolare giudici, procuratori e avvocati, con riferimento ai diritti dei bambini e allo sfruttamento e all'abuso sessuali.
Per quanto riguarda tale aspetto, esistono già corsi di formazione per le professioni citate nel testo. Tali impegni possono essere efficacemente introdotti nel Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
L'articolo 37 riguarda la registrazione e la conservazione dei dati relativi all'identificazione e al profilo genetico dei condannati per crimini sessuali. In Italia non esiste al momento un organismo deputato alla conservazione di siffatta tipologia di dati. A tale proposito si richiama un tentativo in tale senso contenuto nel disegno di legge recante «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale» (atto Camera 2042), che prevede, all'articolo 5, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti.
L'articolo 38 attiene alle misure di cooperazione internazionale. Si tratta di disposizioni che, ai fini della loro attuazione nell'ordinamento nazionale, non richiedono modifiche del quadro normativo vigente. Occorrerà peraltro avviare negoziazioni con gli altri Stati Parte della Convenzione o con organismi internazionali per raggiungere accordi bilaterali e multilaterali.
Gli articoli da 39 a 50 riguardano l'organismo di monitoraggio della Convenzione (che sarà il Comitato degli Stati Parte), le funzioni di tale organismo, l'interazione della Convenzione con gli altri strumenti internazionali, la possibilità di emendare la Convenzione e le clausole finali recanti le norme per l'entrata in
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vigore del testo convenzionale. Tali articoli non contengono elementi specifici d'impatto sulla normativa nazionale.
2. Misure di diritto sostanziale e processuale.
La stipula della Convenzione è finalizzata alla realizzazione di un livello minimo comune di lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali dei minori, senza escludere che ciascuno Stato possa continuare a disporre di misure più incisive o restrittive di quelle richieste dalla Convenzione stessa. Il criterio seguìto per l'elaborazione delle norme di attuazione della Convenzione nell'ordinamento italiano è stato quello di limitarsi agli interventi strettamente necessari ad assicurare che nel sistema normativo siano disponibili tutte le misure previste dalla Convenzione.
Si è operato, di conseguenza, su diversi piani: modificazioni al codice penale; modificazioni al codice di procedura penale; modificazioni a normative diverse (misure di prevenzione, ordinamento penitenziario, contrasto della criminalità mafiosa); introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali a favore delle vittime e delle loro famiglie.
In particolare, le modificazioni al codice penale (articolo 4) riguardano:
a) i termini di prescrizione: in particolare sono stati raddoppiati quelli relativi al reato di violenza sessuale commesso su un minore di anni quattordici;
b) la previsione del reato di associazione (articolo 416) diretta a commettere reati sessuali contemplati dalla Convenzione;
c) la previsione di una circostanza aggravante dell'omicidio (articolo 576) se commesso in occasione (non solo del reato di violenza sessuale, ma altresì) di taluno dei delitti previsti dalla Convenzione;
d) la modifica dell'articolo 600-bis al fine di comprendervi alcune condotte specificate dalla Convenzione;
e) la modifica dell'articolo 600-ter, con particolare attenzione alla realizzazione e alla fruizione di spettacoli pedopornografici;
f) la modifica dell'articolo 600-sexies, con riferimento alle cause di cosiddetta «minorata difesa» e di particolare vulnerabilità della vittima (approfittamento della situazione di necessità);
g) l'introduzione dell'articolo 600-octies (circostanza attenuante per il concorrente che fornisce elementi concreti all'autorità giudiziaria o alla polizia per la raccolta di prove) e 600-novies (pene accessorie: perdita della potestà genitoriale, interdizione dagli uffici di tutela o curatela, perdita del diritto agli alimenti);
h) l'abrogazione dell'articolo 600-septies, resa necessaria dalle modifiche precedenti;
i) la modifica dell'articolo 609-quater, al fine di comprendervi anche le ipotesi di atti sessuali commessi con persona ultrasedicenne;
l) la modifica dell'articolo 609-quinquies, con attenzione all'ipotesi di chi fa assistere un minore ad atti sessuali compiuti da altri (senza parteciparvi direttamente);
m) l'adeguamento dell'articolo 609-decies;
n) l'introduzione della fattispecie del reato di adescamento di minorenni.
Per quanto riguarda le modificazioni da apportare al codice di procedura penale (articolo 5), esse riguardano:
a) l'elenco dei reati attribuiti alla competenza delle procure distrettuali (articolo 51);
b) la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis);
c) e d) l'applicabilità dell'incidente probatorio;
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e) le fattispecie per cui è escluso il patteggiamento.
Come accennato, altri interventi riguardano le misure di prevenzione (articolo 6), l'introduzione del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori; l'ordinamento penitenziario (articolo 7) con riferimento alla possibilità per i detenuti di partecipare a programmi di riabilitazione specifica, incentivata dall'influenza che ciò può avere sui provvedimenti tesi alla concessione di benefìci; i provvedimenti di confisca dei patrimoni delle associazioni criminali (articolo 8), con particolare riferimento a quelle che si dedicano ai reati in esame.
Per quanto attiene al piano internazionale, si è provveduto ad inserire un articolo (articolo 3) recante l'indicazione dell'autorità nazionale per la registrazione e la conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali. Tale autorità dovrà essere comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito dello strumento di ratifica, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione.
Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica prevista ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il disegno di legge in esame autorizza il Capo dello Stato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. L'Italia ha firmato tale Convenzione il 7 novembre 2007.
B) Analisi del quadro normativo nazionale.
L'Italia si è da tempo dotata di strumenti normativi molto avanzati nella lotta ai crimini sessuali in danno dei minori. Già nel 1996 fu approvata la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante «Norme contro la violenza sessuale» che ha introdotto nella sezione II, capo III, titolo XII, libro II del codice penale, gli articoli da 609-bis a 609-decies relativi ai crimini sessuali, per la prima volta considerati crimini contro la persona e non più contro la moralità pubblica e il buon costume. Nel 1998 viene fatto un ulteriore passo avanti con la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», che introduce le nuove fattispecie di reato relative allo sfruttamento sessuale dei minori, con particolare attenzione alla prostituzione e alla pornografia minorile. Gli effetti di tali leggi sono stati ulteriormente rafforzati con la recente legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet», che ha operato sul piano dell'inasprimento delle pene detentive, sul contrasto dei reati di pedopornografia sulla rete internet attraverso il blocco delle carte di pagamento utilizzate spesso per l'acquisto di tale materiale, sull'aggiornamento della normativa in relazione a nuove fattispecie di reati, quali in particolare quelle legate alla pornografia virtuale, e sulla costituzione di nuovi organismi di contrasto (quale il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, operante presso il Ministero dell'interno) e di monitoraggio del fenomeno (quale l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).
Alla luce di ciò, la portata dell'adeguamento normativo da realizzare per l'esecuzione della Convenzione nel settore del diritto penale risulta moderata.
C) Analisi del quadro normativo internazionale.
Il principale strumento normativo internazionale di riferimento per quel che concerne la protezione dei diritti dei minori è la
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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 29 novembre 1989. La Convenzione, entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ha avuto il compito di impostare basi solide su cui costruire un sistema di promozione e protezione di diritti certi e inalienabili per i minori.
Per i crimini sessuali in danno di minori, altro importante strumento è rappresentato dal Protocollo opzionale alla succitata Convenzione di New York, riguardante la vendita dei minori, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, firmato il 25 maggio 2000 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46. Il Protocollo è il primo atto internazionale che affronta in modo approfondito e mirato la questione dello sfruttamento sessuale dei bambini nelle sue diverse forme e manifestazioni (vendita, prostituzione e pornografia). Proseguendo in ordine cronologico, si ricorda inoltre la raccomandazione del Consiglio d'Europa 2001/16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, adottata dal Comitato dei Ministri il 31 ottobre 2001, che rappresenta il primo strumento del Consiglio d'Europa dedicato nello specifico alle tematiche dei crimini sessuali contro i minori. Il 22 dicembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2004/68/GAI relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tale strumento approfondisce le tematiche dello sfruttamento sessuale e affronta per la prima volta in campo internazionale la tematica della pedopornografia virtuale.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni della Convenzione non incidono in senso stretto sulla normativa comunitaria.
Per quanto riguarda gli strumenti di diritto internazionale la Convenzione presenta uno specifico capitolo in cui si stabilisce che le disposizioni presenti nel testo non interferiranno con i diritti e gli obblighi presenti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nel Protocollo opzionale a tale Convenzione, riguardante la vendita dei minori, la prostituzione infantile e la pornografia infantile. La Convenzione intende anzi rafforzare e sviluppare tali diritti. Ciò vale anche per tutti gli altri strumenti internazionali a cui gli Stati Parte hanno aderito o aderiranno e che assicurano un maggiore grado di protezione e assistenza per i minori vittime di sfruttamento e abuso sessuali.
E) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Le modifiche da apportare alla normativa italiana appaiono coerenti al dettato costituzionale.
Le disposizioni di adeguamento del diritto interno ineriscono principalmente al codice penale e al codice di procedura penale.
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2. Ulteriori elementi.
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Al momento dello scioglimento anticipato delle Camere erano all'esame i disegni di legge governativi atto Camera n. 2169-bis «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia» e atto Camera n. 3241 «Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena». Tali disegni di legge consentivano, per molti aspetti, l'allineamento normativo alla Convenzione. Sono state anche presentate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare, peraltro non inserite nel calendario dei lavori delle Camere.
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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula della Convenzione.
Nel corso del Terzo incontro dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa che si è tenuto a Varsavia il 16-17 maggio 2005, gli Stati membri del COE si sono impegnati ad elaborare nuove misure di contrasto allo sfruttamento e all'abuso sessuali dei minori. In quest'occasione è stato lanciato il programma triennale «L'Europa per e con i bambini» che contiene una specifica sezione dedicata alla violenza.
Nel contesto del programma è stata prevista anche l'elaborazione di nuovi strumenti convenzionali tra gli Stati Parte del COE. Per raggiungere questa finalità è stata creata, tramite delega del CD-PC (European committee on crime problems), una task-force composta da esperti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa: si tratta del «Comitato di esperti sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi» (Committee of experts on the protection of children against sexual exploitation and abuse - rappresentato con la sigla PC-ES). Questo Comitato, che ha lavorato alla redazione della Convezione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale, ha preliminarmente avviato uno studio ricognitivo sugli strumenti internazionali esistenti per verificare l'effettiva opportunità di elaborare una nuova Convenzione. Dallo studio sono emersi numerosi vuoti normativi da colmare e la necessità di costruire uno strumento con carattere vincolante per gli Stati Parte.
B) Destinatari diretti della Convenzione.
Trattandosi di misure che riguardano la prevenzione dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale, la repressione di tali crimini e la protezione sociale delle vittime, sono coinvolti gli Stati a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale. Verranno coinvolti nella messa in opera delle disposizioni della Convenzione anche le associazioni, gli enti e le organizzazioni che operano nel settore specifico.
C) Modalità di attuazione.
Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'attuazione della Convenzione rende necessario l'adeguamento del codice penale, del codice di procedura penale nonché di normative speciali (attraverso, peraltro, modificazioni di dettaglio). Altre misure possono, poi, trovare attuazione nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2008-2009, attualmente in fase di elaborazione da parte dell'Osservatorio per il
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contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che sarà parte integrante del più ampio Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2008-2009.
D) Obiettivi della Convenzione e risultati attesi.
Scopo della Convenzione è quello di creare un sistema omogeneo di protezione dei minori contro i crimini di sfruttamento sessuale e abuso sessuale fra gli Stati Parte. Dati la natura sempre più transnazionale di tali reati e l'uso sempre maggiore delle nuove tecnologie, prima fra tutte la rete internet, le disposizioni della Convenzione sono orientate a rafforzare la cooperazione fra gli Stati soprattutto in termini investigativi.
E) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.
Non si evidenziano aree di criticità.
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DISEGNO DI LEGGE
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Autorità nazionale).
1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell'interno.
2. Le attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato concluso
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il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione.
Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO
Art. 4.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici,»;
b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;
c) il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:
«5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli
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600-
bis, secondo comma, 600-
ter, 609-
bis, 609-
quater e 609-
octies»;
d) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.
Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;
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e) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di un minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;
f) all'articolo 600-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;
2) al primo comma, le parole: «600-bis, primo comma,» sono soppresse;
3) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei
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confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-
bis, primo e secondo comma, 600-
ter, primo comma, e 600-
quinquies, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;
4) i commi quarto e quinto sono abrogati;
g) l'articolo 600-septies è abrogato;
h) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-octies. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.
La stessa diminuzione di cui al primo comma si applica nei confronti dell'autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.
In caso di concorso tra le circostanze attenuanti di cui al primo e al secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.
Art. 600-novies. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
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3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;
i) all'articolo 609-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
l) all'articolo 609-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
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La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;
m) all'articolo 609-decies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;
n) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti
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o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma, 600,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma, 600,»;
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies, 601, 602,»;
c) il comma 1-bis dell'articolo 392 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
d) il comma 5-bis dell'articolo 398 è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari
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attraverso cui procedere all'incidente probatorio, ivi comprese quelle indicate all'articolo 146-
bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, quando le esigenze di tutela del minore lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si procede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti»;
e) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis,».
Art. 6.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).
1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».
Art. 7.
(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori).
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei
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benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-
bis, 600-
ter, 600-
quater, 600-
quinquies, 609-
bis, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto, 609-
ter, 609-
quater, 609-
quinquies, 609-
octies e 609-
undecies del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1-bis, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8.
(Confisca).
1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies,».
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo
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609-
ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-
bis), e 609-
undecies del codice penale, si applica l'articolo 322-
ter, primo e terzo comma, del medesimo codice.
Art. 9.
(Clausola di invarianza).
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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