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PDL 2414

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2414



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BORGHESI, EVANGELISTI, MURA, RAZZI, DI GIUSEPPE, MESSINA, PIFFARI, FAVIA, PORFIDIA

Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione dei pubblici dipendenti negli albi degli avvocati, nonché disposizioni in materia di incompatibilità nell'esercizio di attività professionali da parte dei pubblici dipendenti

Presentata il 4 maggio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di stabilire l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, già prevista dall'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, salvaguardando però le posizioni acquisite medio tempore (cosiddetti «diritti quesiti»), ossia acquisite tra l'abolizione di tale incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la sua reintroduzione operata dalla presente proposta di legge.
      Si tratta, in sostanza, di un atto di giustizia sociale e di riparazione che riguarda soltanto un centinaio di pubblici dipendenti e che comporterebbe, inoltre, un risparmio per l'erario.
      Con la presente proposta di legge, infine, si supererebbero i seri problemi di incostituzionalità della citata legge n. 339 del 2003, e in particolare dell'articolo 2, che sono già stati sollevati in diverse sedi giudiziarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione dei pubblici dipendenti agli albi degli avvocati).

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - 1. L'articolo 1 della presente legge non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
      3. Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, mantenendo il rapporto di pubblico impiego».

 

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Art. 2.
(Disposizioni in materia di incompatibilità nell'esercizio di attività professionali da parte dei pubblici dipendenti).

      1. Ai pubblici dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o presso la quale essi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali è parte l'ufficio della pubblica amministrazione presso il quale essi svolgono la loro attività lavorativa.


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