PDL N. 2420
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2420
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato COSENZA
Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 25-quinquies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro l'ambiente
Presentata il 6 maggio 2009
Onorevoli Colleghi! - La questione ambientale rappresenta uno dei grandi nodi dell'agenda politica come dimostrano, da una parte, le trattative in corso gli Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione del pacchetto energetico «20-20-20», che non deve penalizzare in modo eccessivo l'economia europea in un momento di grave recessione globale, e, da un'altra, il grande dibattito sviluppatosi intorno alla possibilità di coniugare il rispetto del Trattato di Kyoto con l'esigenza di non penalizzare le attività economico-produttive. Ma tutto ciò non basta.
Infatti è altrettanto necessario intervenire con drastiche norme di carattere penale in grado di fungere da deterrente contro comportamenti spregiudicati e pericolosi per l'ambiente. Basti pensare al nostro Paese. L'Italia ha subìto per anni un drammatico deturpamento ambientale dovuto in buona parte alla commissione di gravissimi reati contro l'ambiente. Perciò è ora necessario fare un ulteriore passo dando sistematicità a un impianto di norme da inserire nel codice penale che sia realmente dissuasivo prospettando, per chi intenda compiere reati contro l'ambiente, pene severe e inflessibili che riguardino anzitutto i fatti più gravi come lo sversamento illegale di sostanze tossiche e nocive, ma che su un altro livello vadano a colpire comportamenti quotidiani altamente dannosi per l'ecosistema come l'abbandono individuale di plastica e di ogni altro genere di materiali nel suolo e nelle acque. Basti pensare, infatti, che secondo gli studi più attuali il tempo di degradamento
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della plastica in mare è stimato tra dieci e vent'anni, mentre per il vetro e per il polistirolo arriva fino a mille anni.
C'è poi un altro aspetto su cui intervenire: a seguito dello sversamento di sostanze tossiche nel suolo e nelle acque e all'emissione nell'ambiente di sostanze altamente nocive, soprattutto nel Mezzogiorno, anche a causa di pesanti intromissioni da parte della malavita organizzata, si sono verificati gravi reati compiuti da persone giuridiche nei confronti delle quali, però, al di là delle responsabilità dei singoli, non sono state prese misure appropriate per la mancanza di norme penali chiare e inequivoche. Anche in questo campo appare urgente intervenire prevedendo norme che consentano l'estinzione d'ufficio delle persone giuridiche quando venga provato un collegamento diretto e chiaro tra le loro attività e comportamenti illegali in campo ambientale da parte di singoli individui ad esse ricollegabili.
In Italia il dibattito sull'introduzione nel codice penale di specifiche norme contro i reati ambientali va avanti da troppi anni senza risultati concreti. Nelle ultime legislature sono stati numerosi i progetti di legge d'iniziativa parlamentare presentati da tutti gli schieramenti politici a dimostrazione che la tutela dell'ambiente è un valore supremo da difendere in modo trasversale al di là delle divisioni di partito. Si ricorda, poi, come nella scorsa legislatura l'allora Governo varò un disegno di legge volto a introdurre nel libro II del codice penale un nuovo titolo, ma prima le divisioni politiche in seno a quella maggioranza che di fatto paralizzarono le attività parlamentari e poi lo scioglimento anticipato delle Camere ne impedirono l'esame.
La presente proposta di legge si struttura in due articoli:
a) l'articolo 1 introduce nel libro II del codice penale un nuovo titolo; «Dei delitti contro l'ambiente», costituito da quattro nuovi articoli. L'articolo 452-bis punisce con la reclusione da cinque a dieci anni lo scarico, l'emissione e l'immissione di sostanze nocive nell'ambiente. L'articolo 452-ter prevede la reclusione da sette a quattordici anni per chi commette il reato di cui all'articolo 452-bis, ma inquinando il suolo e le acque. L'articolo 452-quater prevede pesanti circostanze aggravanti (a partire dal raddoppio della pena) per il caso in cui i reati citati causino la morte o lesioni gravi di persone, ovvero danni evidenti alla flora e alla fauna. L'articolo 452-quinquies, infine, punisce chiunque disperda materiali plastici, vetro o polistirolo nel suolo e nelle acque;
b) L'articolo 2 - in ossequio ai princìpi sanciti a livello comunitario con la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, non ancora recepita dall'ordinamento italiano - introduce l'articolo 25-quinquies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo che le persone giuridiche per conto delle quali agiscono i colpevoli dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter del codice penale vengano cancellate dal registro delle persone giuridiche e quindi estinte d'ufficio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di reati contro l'ambiente).
1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:
«TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE
Art. 452-bis. - (Scarico, emissione e immissione di sostanze nocive nell'ambiente). - Chiunque scarichi, emetta o immetta in modo illecito sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 452-ter. - (Scarico, emissione e immissione di sostanze nocive nel suolo e nelle acque). - Chiunque scarichi, emetta o immetta in modo illecito sostanze o radiazioni ionizzanti nel suolo e nelle acque è punito con la reclusione da sette a quattordici anni.
Art. 452-quater. - (Circostanze aggravanti). - Qualora dalla commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter derivi la morte di persone, le pene previste sono raddoppiate.
Qualora dalla commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter derivino lesioni gravi alle persone, le pene previste sono aumentate di due terzi.
Qualora dalla commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter derivino danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, ovvero alla fauna e alla flora, le pene previste sono aumentate di un terzo.
Art. 452-quinquies. - (Dispersione di materiali plastici, vetro o polistirolo nel suolo e nelle acque). - Chiunque disperda materiali plastici, vetro o polistirolo nel suolo e nelle acque è punito con la reclusione da due mesi a un anno».
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Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 25-quinquies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro l'ambiente).
1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 25-quinquies.1. - (Delitti contro l'ambiente). - 1. Le persone giuridiche per conto delle quali agiscono i colpevoli dei reati di cui agli articoli 452-bis e 452-ter del codice penale sono cancellate dal registro delle persone giuridiche previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, a meno che non sia dimostrato che i colpevoli abbiano agito di propria iniziativa e nell'interesse proprio o di terzi estranei alla persona giuridica».