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PDL 907-1643-A

XVI LEGISLATURA



CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 907-1643-A



PROPOSTA DI LEGGE

n. 907, d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, AMICI, ARGENTIN, BARETTA, BELTRANDI, BOCCUZZI, BUTTIGLIONE, CALVISI, CAPANO, CASINI, CIMADORO, CONSOLO, DAL LAGO, FARINA COSCIONI, FERRANTI, FERRARI, FIANO, FRANCESCHINI, LA LOGGIA, LEHNER, MECACCI, MOTTA, PAGLIA, MARIO PEPE (PdL), PISICCHIO, PITTELLI, RAO, SAMPERI, SBAI, SCELLI, SERVODIO, SPOSETTI, STRACQUADANIO, TENAGLIA, MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare

Presentata l'8 maggio 2008

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1643, d'iniziativa dei deputati

GALLETTI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CASINI, CAZZOLA, CIOCCHETTI, COMPAGNON, DELFINO, DIONISI, ANNA TERESA FORMISANO, LENZI, LIBÈ, MAZZUCA, OCCHIUTO, PEZZOTTA, POLI, RAISI, RAO, RUGGERI, RUVOLO, NUNZIO FRANCESCO TESTA, ZINZI

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori

Presentata il 10 settembre 2008

(Relatore: MAURIZIO TURCO)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 23 aprile 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 907. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1643 si veda il relativo stampato.


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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 907 Bernardini,

            rilevato che:

            il provvedimento in esame è volto garantire il diritto di voto agli elettori affetti da gravissime/gravi infermità ammettendoli al voto domiciliare;

                l'articolo 1, comma 1, lettera c), è diretto ad introdurre all'articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2006 il comma 3-bis, che prevede, nei confronti del medico designato dall'azienda sanitaria locale che rilasci il certificato di «gravissima» o «grave» infermità in assenza delle condizioni necessarie, la sanzione disciplinare della sospensione del rapporto di servizio per la durata di tre mesi e comunque non oltre nove mesi;

                la predetta sanzione suscita forti perplessità sotto il profilo della determinatezza della formulazione, in quanto non è chiaro quando si possano definire «gravissime» o «gravi» le infermità che siano tali da rendere impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora il soggetto infermo ovvero da comportare un rilevante rischio di sensibile aggravamento dell'infermità stessa («gravissime»), ovvero le infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali («gravi»);

                è necessario demandare ad una fonte di grado secondario il compito di individuare le infermità considerate «gravissime» o «gravi»;

                che non appare essere specificamente sanzionato il caso in cui sia attestata falsamente la prognosi di almeno sessanta giorni prevista quale ulteriore presupposto del diritto di essere ammesso al voto nella propria abitazione, con la conseguente necessità, ai fini della determinatezza della fattispecie, di una sua espressa indicazione;

                la predetta sanzione disciplinare si riferisce ad un illecito che ha anche natura penale e che pertanto, secondo i principi che regolano i rapporti tra l'accertamento del reato e la responsabilità disciplinare del medico, in base alla legislazione vigente il medico che abbia commesso un reato nell'esercizio delle sue funzioni è assoggettabile a procedimento disciplinare, che viene sospeso finché non è pronunciata la sentenza di condanna o di proscioglimento/assoluzione;

                è necessario qualificare la predetta sanzione come una misura cautelare da applicare in attesa della eventuale sanzione disciplinare definitiva, qualora sussistano gravi elementi di responsabilità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            la Commissione di merito conferisca ad una fonte di grado secondario il compito di individuare le infermità considerate «gravissime» o «gravi» ai sensi del nuovo comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2006.

            la Commissione di merito sostituisca all'articolo 1, comma 1, lettera c), il capoverso con il seguente:

        «3-bis) Nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 ovvero della situazione prognostica di cui al comma 3, lettera b), l'Azienda sanitaria locale può disporre in via cautelare, in presenza di gravi elementi di responsabilità, la sospensione del rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il testo base dei disegni di legge n. 907 e n. 1643, recante modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                risulta opportuno definire la fattispecie dei soggetti interessati dal provvedimento in modo da evitare che la stessa possa avallare prassi poco rigorose nel rilascio dei certificati medici;

                la disposizione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 1 risulta peraltro suscettibile di determinare un risparmio di spesa, consentendo che il voto a domicilio possa essere accolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori domiciliari;

                l'attuale testo dell'articolo 2 della legge n. 199 del 1978 già prevede la presenza di quattro scrutatori per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 letti, pertanto gli oneri derivanti dall'estensione di tale previsione anche alle circoscrizioni dove esistono ospedali o case di cura dove si procede alla raccolta del voto domiciliare appaiono compensati dai risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 1;

            considerato che:

                per il decreto-legge n. 1 del 2006, il quale prevede, all'articolo 1, la possibilità di voto a domicilio per gli elettori affetti da grave infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, il Governo, in presenza di una d definizione in termini inequivoci della fattispecie, aveva ritenuto, come si evince dalla relazione tecnica, che la disposizione non determinasse oneri finanziari ulteriori tenuto conto che il servizio di raccolta a domicilio del voto può essere organizzato con gli stessi mezzi e risorse utilizzate per il già previsto trasporto dei disabili ai seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 104 del 1992;

                il rilascio dei certificati medici previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b) da parte di funzionari medici designati dai competenti organi dall'Azienda sanitaria locale risulta già previsto dal medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2006 ed allo stesso non sono stati attribuiti effetti finanziari;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

      esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge n. 907 Bernardini e abb. recante modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare, quale risultante dagli emendamenti approvati,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Ministero dell'Interno promuova, mediante una idonea campagna informativa, un'ampia ed effettiva diffusione delle nuove disposizioni introdotte.



TESTO
della proposta di legge n. 907
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TESTO
della Commissione
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Art. 1.
Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, è sostituito dal seguente:

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli elettori che si trovano in una situazione di minorazione prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora per qualsiasi motivo, sono ammessi al voto nella predetta dimora».

      «1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

      2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, è sostituito dal seguente:

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

      «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

          a) esplicita richiesta, in carta libera, attestante il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora e la comunicazione dell'indirizzo completo presso il quale si intende essere

          a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

ammessi al voto. Nel caso in cui l'elettore dimori presso un'abitazione ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione comunica il relativo nominativo al sindaco del comune dove esso dimora e dove avverrà la raccolta del voto a domicilio. Quest'ultimo provvede a comunicare la richiesta al presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ubicata la dimora dell'elettore. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione;

          b) copia della tessera elettorale;

      Soppressa.

          c) copia del certificato rilasciato dalla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal quale risulti l'esistenza della minorazione di cui al comma 1 del presente articolo;

          d) un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l'elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora, indicandone anche la motivazione».

          b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

 

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;

          d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

          e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

      «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di

  taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;

      3. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori disabili».

          f) la rubrica è sostituita dalla seguente:

      «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

 

Art. 2.
 

      1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

        «Art. 2 - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».

    


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