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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2157 |
1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento, è aumentato in ragione di mezzo punto percentuale per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, con onere a totale carico del datore di lavoro.
2. Le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del comma 1, ferma restando l'attuale destinazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dello 0,72 per cento, sono destinate a interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1 volti, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale, anche al fine di favorire la continuità di occasioni di impiego, e a prevedere misure integrative di carattere previdenziale e sanitario e volte ad agevolare l'accesso al credito. Gli interventi di cui al presente comma volti al sostegno del reddito dei destinatari sono subordinati alla loro partecipazione alle iniziative di formazione di cui al comma 9.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2, le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a un fondo appositamente costituito dalle parti sociali, o, in mancanza, presso l'INPS.
4. Gli interventi da realizzare a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 sono autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo
stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. La misura dell'incremento contributivo disposto dal comma 1 può essere adeguata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. In caso di omissione, anche parziale, del versamento dell'incremento contributivo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono versati al fondo di cui al comma 3.
7. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di costituzione del fondo di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per il riconoscimento, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui al comma 1, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 7,41 per cento della retribuzione annua lorda, ovvero del fatturato annuo per i titolari di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a condizione che le corrispondenti risorse siano destinate agli interventi previdenziali integrativi realizzati in attuazione del comma 2. A tale scopo il comitato amministratore del fondo di cui al comma 3, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, destina agli interventi previdenziali integrativi una quota della contribuzione di cui al comma 1. Per i soggetti IRPEF che rientrano nei limiti di reddito che danno diritto all'esenzione dall'imposta e che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 20.000 euro è prevista una contribuzione figurativa da destinare agli interventi previdenziali integrativi pari a
1.482 euro. La contribuzione figurativa può essere reiterata per non più di tre anni consecutivi.
8. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 527, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al fondo di cui al comma 3 del presente accordo.
9. Entro tre mesi dalla data di costituzione del fondo di cui al comma 3, le risorse di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vincolate alle iniziative di formazione per gli iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 del presente articolo, non pensionati, non ancora utilizzate, sono destinate al predetto fondo di cui al comma 3 del presente articolo e vincolate a iniziative di formazione degli iscritti alla predetta gestione separata.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, disciplina le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 nei seguenti settori:
a) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;
b) percorsi di orientamento professionale;
c) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate;
d) costituzione di banche dati relative alle offerte di lavoro provenienti da professionisti e da altri soggetti iscritti alla gestione separata, consultabili dai committenti. Le banche dati sono inserite in un sistema aperto e trasparente volto a consentire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato su una rete di nodi regionali e alimentato dalle informazioni immesse liberamente dai lavoratori. Sono previste e favorite tutte le possibili integrazioni con le banche dati esistenti che concorrono alla formazione della borsa continua nazionale del lavoro di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
11. Lo schema del decreto di cui al comma 10 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
12. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, con particolare riferimento alle diverse finalizzazioni di cui al comma 2, al numero di beneficiari e ai risultati conseguiti.
1. Nei confronti dei datori di lavoro di cui al comma 3, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori occupati nella stessa azienda da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, utilizzando contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto, in somministrazione, di associazione in partecipazione e di prestazione d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile con soggetti privi di autonoma organizzazione, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi delle norme vigenti sono applicati nelle misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. Se le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, come individuati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane o da studi professionali, ovvero da imprese commerciali che occupano meno di cinquanta
addetti, ovvero riguardano lavoratori con più di cinquanta anni di età, non sono dovuti contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'esame delle richieste, da presentare all'INPS, per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo, che si devono comunque concludere entro due mesi dalla presentazione.
3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici che, a livello nazionale regionale, territoriale o aziendale, hanno sottoscritto appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale volti a regolare le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni verso cui è accessibile l'attività con contratti di cui al comma 1, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali.
4. Nei comparti per i quali gli accordi di cui al comma 3 sono stati conclusi in sede di contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il periodo di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo è esteso, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino a quarantotto mesi.
5. Nei casi di cui al presente articolo, resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure ordinariamente previste.
1. Al fine di evitare l'elusione delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro, in caso di rapporti di associazione in partecipazione agli utili con apporto di lavoro, il lavoratore associato ha diritto ai
trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività o, in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzi generali ai fini dell'individuazione dei casi in cui può essere effettivamente configurato il rapporto di associazione in partecipazione agli utili con apporto di lavoro e, in particolare, i casi in cui, pur in presenza anche di apporto di lavoro, la partecipazione agli utili con apporto di capitale è considerata sufficiente a considerare legittimi tali rapporti.
1. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i rappresentanti degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dall'insediamento del primo comitato amministratore costituito dopo la medesima data».
1. Considerate la diversità delle categorie di soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l'esigenza di monitorare correttamente l'andamento previdenziale in relazione sia ai futuri interventi previdenziali sia a quelli sociali rivolti agli iscritti alla gestione separata stessa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'INPS provvede a identificare e a classificare i soggetti iscritti in modo differenziato per le seguenti categorie:
a) soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
b) soggetti titolari di pensione previdenziale diretta o di pensione di reversibilità;
c) soggetti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
d) professionisti titolari di partita IVA che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
e) associati in partecipazione che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.
2. Entro sei mesi dalla data della data di entrata in vigore della presente legge l'INPS provvede a garantire l'aggiornamento trimestrale degli estratti conto relativi alla posizione dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui al comma 1 assicurando la possibilità della loro consultazione sulla rete internet da parte degli iscritti per verificare la correttezza dei versamenti effettuati.
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