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PDL 2133

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2133


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZAMPARUTTI

Modifiche all'articolo 12 del codice penale e all'articolo 730 del codice di procedura penale, in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato

Presentata il 30 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a modificare l'attuale disciplina dell'articolo 12 del codice penale, in modo da colmare la lacuna legislativa in materia di riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato.
      L'intervento legislativo è destinato a operare, infatti, proprio sull'articolo 12 del codice penale, che prevede un numero chiuso di ipotesi di riconoscimento delle sentenze straniere, nonché sull'articolo 730 del codice di procedura penale che disciplina il meccanismo processuale del riconoscimento.
      Tali modifiche si rendono assolutamente necessarie poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento di una sentenza penale straniera non può essere richiesto al fine di ottenere l'applicazione della continuazione, non potendo questa considerarsi un «altro effetto penale della condanna» ai sensi del citato articolo 12 del codice penale.
      Tale preclusione confligge, però, in maniera evidente con un principio di equità sostanziale, dal momento che già lo stesso articolo 12, primo comma, numero 1), del codice penale, ammette il riconoscimento ad altri fini (per stabilire la recidiva, o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere).
      I tempi appaiono maturi per superare l'attuale lacuna con una norma ad hoc.
      Per quanto riguarda la norma sostanziale, la presente proposta di legge prevede l'estensione del riconoscimento alla sentenza penale straniera per l'applicazione della disciplina del reato continuato con l'introduzione di un'ipotesi specifica nel citato articolo 12, primo comma, numero 1), del codice penale.
      Quanto alla norma processuale, l'intervento consiste nel prevedere espressamente la possibilità per l'imputato, per il condannato nella fase esecutiva o per il pubblico ministero di richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, il riconoscimento delle sentenze straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato, mantenendo la prerogativa dello stesso Ministro della giustizia per l'iniziativa.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 12 del codice penale).

      1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero per applicare la disciplina del reato continuato».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 730 del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 730 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

          «1-bis. L'imputato, il condannato o il pubblico ministero possono richiedere, tramite il Ministero della giustizia, con le forme previste dal comma 1, il riconoscimento delle sentenze penali straniere per l'applicazione della disciplina del reato continuato».


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