PDL N. 1923
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1923
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAZZERA, BARBATO, CIMADORO, DONADI, EVANGELISTI, FAVIA, MESSINA, MURA, LEOLUCA ORLANDO, RAZZI, ROTA, BRIGANDÌ, CERONI, GOTTARDO, LIBÈ, TORRISI
Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'introduzione di un limite massimo relativo alle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
Presentata il 19 novembre 2008
Onorevoli Colleghi! - È a tutti noto il fenomeno del
«business» degli oneri accessori delle spese di notifica e di accertamento di infrazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si tratta di spese aggiuntive poste a esclusivo carico del trasgressore, che stravolgono l'importo dell'originaria sanzione prevista dal medesimo codice della strada.
Le spese accessorie variano da località a località e spesso non sono riportate in maniera analitica, mentre i tariffari postali e degli atti giudiziari sono stabiliti in misura fissa in tutto il Paese.
La presente proposta di legge stabilisce un tetto massimo alle spese di accertamento e di notificazione evitando, ad esempio, che a fronte di una sanzione amministrativa di 36 euro il cittadino multato si trovi a dover pagare fino a ulteriori 60 euro.
L'aumento dell'importo finale della somma che chi commette l'infrazione è costretto a pagare non si giustifica se si considera che la notifica del titolo di credito può avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite un messo notificatore, e quindi certamente non richiede un impegno economico tale da
alterare in maniera considerevole l'importo originario della sanzione.
La presente proposta di legge reprime anche implicitamente eventuali pratiche illegittime dell'ente percettore, come, ad esempio, gli indebiti arricchimenti da parte dei comuni, e contestualmente assicura la trasparenza e la correttezza dell'attività amministrativa degli enti locali nella fase di notifica delle sanzioni comminate.
La presente proposta di legge, infine, trova una sua giustificazione anche in relazione al fenomeno sempre più in espansione delle cosiddette «multe a raffica», che non fa altro che acuire il divario tra il cittadino e le autorità.
L'applicazione delle multe, infatti, troppo spesso avviene automaticamente, prescindendo totalmente dal contesto in cui l'utente opera.
Chi ha il compito di far rispettare la legge deve necessariamente valutare l'ambito in cui agisce il soggetto da giudicare, e non dovrebbe mai limitarsi a considerare
«sic et simpliciter» la disposizione normativa da applicare. Al contrario, il numero esorbitante delle multe erogate fa insorgere il legittimo sospetto di un vero e proprio
«business» a danno degli utenti delle nostre strade.
Viviamo in una società complessa dove il rispetto delle regole da parte di tutti è il fondamento del vivere civile: ciò presuppone che chi viola la legge debba necessariamente pagare, ma sempre nel rispetto dei parametri della ragionevolezza e della proporzionalità.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 4 dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non devono superare un terzo della somma dovuta per la violazione».