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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2016 |
1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto degli articoli 117 e 119 della Costituzione, la presente legge, al fine di incrementare il sistema di prevenzione, di contrasto e di riabilitazione dei processi di non autosufficienza e di garantire il sostegno e il benessere delle persone non autosufficienti e delle rispettive famiglie, determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali da erogare nei casi di non autosufficienza, definisce i princìpi per la loro garanzia attraverso il Piano nazionale per le persone non autosufficienti e istituisce il Fondo nazionale per la non autosufficienza.
2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, nonché gli stranieri di cui all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. Ai fini della presente legge, sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale, relazionale accertata attraverso l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della
International Classification of Functioning, Disability and Health-ICF nonché attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
2. La valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito del distretto socio-sanitario da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi socio-sanitari, composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti sociali designati dai comuni, nonché dal medico di medicina generale della persona da valutare.
3. Per la valutazione della non autosufficienza le unità di cui al comma 2 si avvalgono di strumenti e di metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell'uso degli strumenti e dei mezzi di comunicazione.
4. Le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:
a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all'approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;
b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi e al governo della casa;
c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana e alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e di instabilità di origine fisica o psichica.
5. In favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall'unità pluriprofessionale un piano individualizzato di assistenza (PIA) che stabilisce le prestazioni
di cura, di riabilitazione, di assistenza personale, di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, misure di sostegno al reddito personale. Nella redazione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dall'interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. La realizzazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio socio-sanitario con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona assistita, con i suoi familiari e con i servizi territoriali socio-sanitari, al fine di valorizzare e utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni della persona non autosufficiente.
6. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinati e periodicamente aggiornati, nell'ambito del Piano nazionale per le persone non autosufficienti di cui all'articolo 5.
1. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (LESNA) che devono essere parte integrante dei livelli essenziali sociali da definire ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e i relativi parametri sono definiti nel Piano nazionale per le persone non autosufficienti e sono posti a carico del Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 8 della presente legge.
2. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale l'esigibilità dei seguenti diritti:
a) informazione e consulenza sulla rete di prestazioni offerte alle persone non autosufficienti e accesso unificato ai servizi socio-sanitari, nonché misure di pronto intervento;
b) valutazione multidimensionale individuale delle condizioni funzionali e sociali;
c) predisposizione di un PIA e accompagnamento nel percorso assistenziale ivi stabilito;
d) prestazioni integrate domiciliari, semiresidenziali, residenziali o di ricovero di sollievo nelle diverse componenti di cura, assistenza, sostegno personale, familiare e sociale.
3. Per assicurare in ambito sociale gli interventi di cui al comma 2 sono definiti i seguenti livelli essenziali delle prestazioni:
a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;
b) aiuto domestico familiare, compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;
c) assistenza economica;
d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative al fine di una migliore fruizione dell'abitazione;
e) sostegno alla mobilità.
4. Le prestazioni garantite dai LESNA non sono sostitutive di quelle sanitarie, sono integrative delle stesse e in particolare di quelle indicate nell'allegato C annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, erogate con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti, sono integrativi delle prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
5. Le regioni possono stabilire ulteriori e più elevati LESNA, assumendo a proprio carico il relativo onere finanziario.
1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, i LESNA sono integrati e coordinati con le misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone con invalidità, sordità e cecità, di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e ai decreti legislativi 21 novembre 1988, n. 508, e 23 novembre 1988, n. 509.
2. Fatti salvi i benefìci in atto e i diritti maturati fino all'entrata in vigore del Piano nazionale di cui all'articolo 5, la concessione delle prestazioni economiche di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data prevista dallo stesso Piano, è effettuata all'interno della valutazione delle condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità indicate all'articolo 2.
3. Le prestazioni economiche di cui al presente articolo sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici percepiti come concorso ai costi della tariffa alberghiera e ferma restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
1. La definizione, le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sociali comprese
nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e di servizi per le persone non autosufficienti, gli indicatori e i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e dell'utilizzazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 8 della presente legge, sono definiti nel Piano nazionale per le persone non autosufficienti, di seguito denominato «Piano nazionale», approvato con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il primo Piano nazionale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli enti locali per le persone non autosufficienti, provvede al monitoraggio annuale sull'erogazione dei LESNA, sul loro grado di efficienza e di efficacia, nonché sui risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo modalità e criteri stabiliti con il Piano nazionale.
4. Sulla base di programmi nazionali e regionali, d'intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini, sono promosse le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico, ad assicurare il diritto alla mobilità e a incentivare le attività socio-culturali delle persone non autosufficienti.
1. All'erogazione dei LESNA provvedono i comuni e i servizi sanitari, in forma diretta o accreditata, secondo le rispettive competenze, come disciplinate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; alle prestazioni di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera c), della presente legge, provvede lo Stato. Nelle forme di accreditamento è riservato un ruolo primario alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. I LESNA di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della presente legge, qualora sia carente l'offerta dei servizi da parte dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere erogati anche secondo le indicazioni previste dall'articolo 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'erogazione delle prestazioni di cui al citato articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d), può avvenire anche attraverso persone singole, in possesso di adeguata qualificazione o comunque disponibili a percorsi formativi di base. I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono stabiliti, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Piano nazionale.
1. Le persone non autosufficienti, come definite ai sensi dell'articolo 2, e, per quanto di competenza, le rispettive famiglie, hanno diritto alle prestazioni incluse nei LESNA anche su richiesta della persona interessata o di chi la rappresenta. In caso d'inadempienza del competente ente è ammesso ricorso in via giurisdizionale. Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il
Fondo nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo persegue, con i criteri previsti dal Piano nazionale le seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti:
a) attuazione dei LESNA e delle misure economiche di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4;
b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;
c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;
d) sostegno alle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari addetti all'assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo e agevolazioni tariffarie;
e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale posta a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno;
f) assistenza economica, ivi compresa l'erogazione degli assegni e delle indennità di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Alla programmazione e all'erogazione dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui al comma 2 provvedono i soggetti titolari in base alle leggi delle rispettive regioni e province autonome, nonché alle indicazioni del Piano nazionale e dei rispettivi piani regionali.
4. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le vigenti modalità di finanziamento delle prestazioni in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le persone definite non autosufficienti ai sensi dell'articolo 2.
1. Il finanziamento del Fondo è posto a carico dello Stato, che assicura, comunque, la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 3.
2. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti:
a) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari degli assegni e delle indennità di cui all'articolo 4, comma 1;
b) dall'importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
c) dai finanziamenti dell'Unione europea;
d) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex-bancarie; su tali donazioni di applicano i benefìci fiscali vigenti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
e) dal recupero di entrate conseguenti all'emersione del lavoro irregolare eventualmente derivante dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2;
f) dal recupero dell'evasione fiscale.
3. La ripartizione tra le regioni e tra le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo è effettuata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La ripartizione è effettuata, secondo i criteri contenuti nel medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e degli altri indicatori e criteri previsti ai fini della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e tenendo conto della realtà dei territori meno sviluppati e dei risultati del monitoraggio previsto dall'articolo 5, comma 3.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire fondi regionali e interprovinciali integrativi per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie disponibili e di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi o ulteriori rispetto a quelli assicurati mediante i finanziamenti del Fondo.
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