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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1550 |
1. Le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nelle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata.
2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.
3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:
«4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005».
4. I lavoratori di cui al comma 1 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto.
5. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parole: «52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni per gli uomini e 42 per le donne»;
b) al comma 13, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 4, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.
1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli
obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo.
2. Con il consenso del lavoratore, il foglio d'ingaggio può essere stipulato in deroga agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.
1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerata le peculiarietà e la speciale natura delle rispettive prestazioni professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.
2. L'agente di spettacolo svolge, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, opera di assistenza, organizzazione, produzione, gestione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore dei lavoratori di cui al comma 1.
3. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole: «le agenzie teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «le agenzie dello spettacolo».
1. È istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, di seguito denominato «registro», al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 2.
3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2009, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento realtivo al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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