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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1952 |
1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.
1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i princìpi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge, secondo le competenze a loro attribuite per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge e le linee guida emanate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema «casa qualità».
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida approvate con il decreto
del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3:
a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione;
b) agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora tali interventi interessino l'involucro esterno degli edifici;
c) all'ampliamento degli edifici residenziali, qualora tale ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edifico.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;
b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 5.
5. Nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione «casa qualità» rilasciato ai sensi dell'articolo 4, tale certificazione deve essere portata a conoscenza
dell'acquirente o del locatario della stessa unità immobiliare.
6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, sono approvate specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», sulla base dei seguenti princìpi generali:
a) articolazione del sistema «casa qualità» in rapporto:
1) all'efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia per metro quadrato;
2) al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
3) al soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità;
b) in attuazione del presente comma, lettera a), numero 1), classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con le lettere A, B, C e D, in funzione al loro consumo di calore annuo per unità di superficie, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell'individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della classificazione si tiene altresì conto:
1) dell'utilizzo delle seguenti tecniche di sfruttamento diretto o di conservazione dell'energia solare termica nella stagione invernale e di dispersione nella stagione estiva, senza l'uso di appositi impianti:
1.1) isolamento;
1.2) sfruttamento della massa e della convezione;
1.3) orientamento e forma dell'edificio;
1.4) disposizione delle superfici vetrate;
1.5) ombreggiamento nei diversi periodi dell'anno;
1.6) ventilazione naturale;
1.7) altri interventi;
2) la trasformazione dell'energia proveniente da fonti rinnovabili tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature tra cui:
2.1) pannelli solari termici;
2.2) pannelli fotovoltaici;
2.3) microgeneratori eolici;
2.4) impianti di ventilazione con recupero di calore;
2.5) utilizzo della geotermia;
2.6) scambiatori di calore;
c) in attuazione della lettera a), numero 2), classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità predisposte in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e 4, sulla base di punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, valutando in particolare i seguenti aspetti:
1) la sicurezza della costruzione rispetto ad atti vandalici, incidenti, incendi e crolli;
2) il benessere fisico e psichico dei fruitori, valutato mediante:
2.1) l'analisi dell'ambiente esterno relativa alle seguenti componenti: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico, trasporti e mobilità;
2.2) l'analisi dell'ambiente interno relativo alle seguenti componenti: luminosità, visibilità, condizione termica, umidità, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, presenza di gas tossici o pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento elettromagnetico interno, tutela della riservatezza;
3) l'utilizzo di materiali da costruzione tra i quali: malte, pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti contenenti sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio per la riduzione di ossidi di azoto, di composti organici volatili, di batteri e di altri inquinanti atmosferici;
4) l'utilizzo di materiali caratteristici locali;
5) la superficie utile dell'abitazione assegnata ai servizi calcolata in rapporto alla superficie utile residenziale;
6) gli impianti tecnologici e centralizzati installati e i programmi di manutenzione;
7) la fruibilità dello spazio, in ordine all'accessibilità, all'adattabilità, alla visibilità, alla arredabilità, alla ospitalità e al lavoro a domicilio;
8) l'aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;
9) la facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;
10) il risparmio di risorse, diverse da quelle previste dalla lettera b), come le risorse idriche e i materiali da costruzione;
11) l'utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza;
12) la durabilità, la manutenzione e le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nella costruzione e nelle finiture;
13) la realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla normativa nazionale vigente;
d) in attuazione della lettera a), numero 3), attribuzione della certificazione «casa qualità eco-compatibile» qualora l'unità immobiliare di categoria A o B presenti un bilancio energetico molto basso e corrisponda a requisiti di eco-compatibilità, quali l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile;
e) individuazione dei requisiti minimi da applicare a tutti gli edifici residenziali che, in ogni caso, devono includere:
1) l'osservanza del consumo annuo massimo di energia per unità di superficie stabilito ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dei relativi decreti di attuazione, tenendo conto dell'individuazione delle zone climatiche;
2) il rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti;
f) individuazione di schede operative per il metodo di calcolo degli indici termici, anche attraverso programmi applicativi elettronici;
g) individuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o inadeguato rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Non rientrano nei requisiti di valutazione del sistema «casa qualità» i criteri legati alla resistenza meccanica e alla stabilità delle costruzioni, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della, normativa di settore.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software di applicazione del sistema «casa qualità».
1. La dichiarazione che l'unità immobiliare risponde ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è presentata agli enti di cui al comma 2 del presente articolo unitamente alla domanda del permesso di costruire ed è firmata dal richiedente e dal progettista. Alla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione apportando le opportune modifiche.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 e al rilascio della relativa certificazione. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente.
3. L'ente di cui al comma 2 che rilascia la certificazione può effettuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedere la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie ai fini di tale attività di vigilanza.
4. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
1. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 3. A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida approvate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, tengono conto della classificazione e della certificazione delle unità immobiliari attribuite ai sensi delle medesime linee guida.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibite a prima abitazione.
3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, danno priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».
4. Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni all'abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I comuni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.
5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune.
6. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), nelle categorie B o superiore, e nella serie 2 o superiore, ovvero per le unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità eco-compatibile» di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera d), anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.
7. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione
conformi ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 3.
8. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità».
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata dopo la data di entrata in vigore delle linee guida approvate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
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