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PDL N. 1977

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1977



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, BARANI, BARBIERI, BELCASTRO, BRIGANDÌ, CASSINELLI, CAVALLARO, CESARIO, COSTA, DE CAMILLIS, DELLA VEDOVA, GAVA, JANNONE, LEHNER, MALGIERI, MANTINI, NANNICINI, NUCARA, PECORELLA, RAISI, SISTO, SPOSETTI, STRACQUADANIO, TEMPESTINI, TIDEI, TORRISI, VANNUCCI

Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale e introduzione dell'articolo 35-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di garanzie di libertà del difensore

Presentata il 3 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli scorsi mesi l'Unione delle camere penali italiane ha denunciato, in un dossier pubblico, il verificarsi continuo di casi di ascolto delle conversazioni tra legali e loro assistiti, a mezzo di intercettazioni sia telefoniche sia ambientali.
      Il dossier in questione mette in luce una prassi costante e generalizzata da cui si desume il costante ascolto da parte degli organi investigativi, delle conversazioni che intercorrono tra l'avvocato e il suo assistito relativamente ai fatti oggetto del processo e alla conseguente strategia difensiva da adottare. E invero tali conversazioni (telefoniche o ambientali), in qualche caso addirittura considerate come vero e proprio elemento di prova, vengono in genere riportate, integralmente o attraverso una sintesi del loro contenuto, negli atti processuali o nelle informative a sostegno delle argomentazioni degli investigatori e, a volte, delle loro richieste all'autorità giudiziaria il che, tra l'altro, consente agli stessi organi investigativi di apprendere in tempo utile il contenuto della linea difensiva o della strategia processuale dell'indagato.
      Appare in ogni caso evidente che delle conversazioni intercettate tra legale e assistito si fa comunque un uso processuale e non solo nella fase delle indagini preliminari (in uno dei casi esposti nel dossier citato, nonostante un'ordinanza del tribunale avesse dichiarato inutilizzabili le conversazioni, le stesse sono state nuovamente trascritte e utilizzate dal pubblico ministero in una memoria in dibattimento).
      Nell'ambito dell'ordinamento giuridico di una democrazia liberale uno dei capisaldi del diritto alla difesa, assicurato nella Carta fondamentale, è rappresentato proprio dalla tutela delle garanzie di libertà del difensore, tra le quali riveste un fondamentale rilievo la protezione della riservatezza dei colloqui e delle conversazioni che intercorrono tra avvocato e assistito. Ciò in ossequio a quanto stabilito dal codice di rito, che all'articolo 103, comma 5 («Garanzie di libertà del difensore») esplicitamente recita: «Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite».
      La captazione di conversazioni telefoniche tra una persona indagata (la cui utenza è stata, legittimamente, posta sotto controllo) e il suo difensore costituisce, pertanto, una palese violazione del predetto divieto; una violazione, peraltro, nemmeno «emendabile», come invece sembra ritenere una certa prassi giurisprudenziale, attraverso una successiva declaratoria di inutilizzabilità probatoria del contenuto delle conversazioni stesse (articolo 103, comma 7, del codice di procedura penale), posto che le stesse sono state comunque ascoltate impunemente dagli investigatori e dagli inquirenti i quali, magari proprio con il «pretesto» che tali dati comunque non saranno utilizzati in sede processuale (il che, peraltro, come risulta dal citato dossier, non è neanche del tutto vero), sono così potuti entrare in possesso di informazioni riservate circa l'attività defensionale, la quale, invece, deve potersi esplicare con la certezza che nessuno possa conoscerne i connotati, le iniziative e le impostazioni.
      Né, peraltro, merita alcun pregio quella capziosa interpretazione del predetto articolo 103 del codice di procedura penale (purtroppo avallata in alcuni casi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) secondo la quale sarebbe inoperante il divieto legislativo di sottoporre a captazione le conversazioni dell'avvocato con il suo assistito in quanto a essere intercettata, si sostiene, è l'utenza dell'indagato e non quella del suo legale. Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, sintomatico dell'indifferenza a quelli che dovrebbero essere ritenuti gli elementari diritti della difesa, il principio dell'intangibilità dei colloqui e delle conversazioni inerenti all'attività difensiva sarebbe derogabile ogniqualvolta, ad esempio, l'avvocato si trovasse a passare «per caso» nel domicilio del suo assistito ristretto agli arresti domiciliari.
      Sul punto, invece, è appena il caso di rilevare come il legislatore abbia inteso non porre limiti al divieto di captazione tra i difensori e i loro assistiti, sia che la conversazione venga intercettata sull'utenza dei difensori stessi, sia che venga intercettata sull'utenza dell'indagato, ciò in quanto: «nella disciplina delle intercettazioni è salvaguardata la difesa e non viene apprestato un privilegio nei confronti degli appartenenti ad una categoria professionale» (Cassazione penale, sezioni unite, 14 gennaio 1994).
      Sotto questo profilo non rappresenta certo una casualità il fatto che proprio noi radicali, insieme all'Unione delle camere penali italiane, abbiamo deciso di sollevare in passato il problema di come, il più delle volte, la violazione sistematica delle garanzie elementari nel processo italiano si verifichi non tanto in conseguenza di disposizioni legislative che tali garanzie pongono in pericolo ma, piuttosto, a causa dell'instaurazione di vere e proprie «prassi» che, in contrasto con la corretta interpretazione di una disposizione di legge, la rendono di fatto inoperante.
      L'esercizio di prassi devianti è la prova che le presunte troppe garanzie del processo italiano, di cui alcuni parlano, non sono in effetti in alcun modo sufficienti a delimitare l'area della messa in pericolo di princìpi costituzionali e di valori fondamentali dell'ordinamento, tra i quali rientra certamente quello dell'intangibilità delle comunicazioni tra avvocato e cliente.
      In tale contesto è evidente come massime debbano essere l'attenzione e la vigilanza sul rispetto dei diritti civili e costituzionali nelle materie che coinvolgono direttamente l'attività professionale del difensore. È constatazione comune, infatti, che nei periodi emergenziali (terrorismo, criminalità organizzata, «tangentopoli») si sia manifestato talvolta il tentativo di alcuni inquirenti, da un lato, di adottare strumenti investigativi particolarmente invasivi anche nei confronti degli avvocati e, dall'altro, addirittura di procedere, non si sa con quanta casualità, all'intimidazione o alla criminalizzazione delle stesse attività difensive (basti pensare ai numerosi tentativi di incriminazione per favoreggiamento degli avvocati nel periodo dell'emergenza terroristica).
      Pertanto, al di là della richiamata nonché dubbia interpretazione giurisprudenziale, si rende assolutamente necessaria la modifica del comma 5 del citato articolo 103 del codice di rito, al fine di eliminare la possibilità di ascolto, evitando «escamotage» quali quelli descritti, così da imporre un più chiaro ed espresso divieto «a priori» di captazione delle conversazioni tra gli avvocati e i loro clienti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Non sono consentiti l'intercettazione, l'ascolto e l'acquisizione di dati relativi a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore»;

          b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. In nessun caso il contenuto della conversazione può essere oggetto di annotazione sui verbali di cui all'articolo 268, comma 2, di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede.
      5-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, anche al di fuori delle ipotesi costituenti reato, annota in un apposito registro le notizie di violazione delle disposizioni dei commi 5 e 5-bis e le trasmette alle competenti autorità disciplinari».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 35 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 35-bis. - (Registro delle violazioni delle garanzie sui colloqui telefonici). - 1. Presso le procure generali della Repubblica di ciascun distretto di corte di appello è istituito il registro di cui all'articolo 103, comma 5-ter, del codice.
      2. Il procuratore generale della Repubblica cura la conservazione del registro di cui al comma 1 e le annotazioni in esso riportate, sotto la sua diretta responsabilità».


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