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PDL 1904

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1904


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LARATTA, BARETTA, GRASSI, META

Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 13 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge recante modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mira a eliminare, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di esercitare il cosiddetto «voto disgiunto» tra lista e candidato alla carica di sindaco, ovvero a escludere, in sede di elezioni del sindaco e del consiglio comunale, la possibilità di votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.
      Com'è noto tale esclusione, già operante per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, garantisce effettivamente la stabilità delle amministrazioni locali assicurando al sindaco e alla sua maggioranza, salvo casi eccezionali, una continuità nell'azione amministrativa per l'intera consiliatura. Invece, nelle tornate elettorali in cui esso è previsto, il voto disgiunto, detto anche «splitting», provoca numerosi casi di ingovernabilità e di instabilità dei municipi, in particolare per il cosiddetto effetto «dell'anatra zoppa», che determina l'elezione di un sindaco che non ha la maggioranza nel consiglio comunale proprio per effetto del voto disgiunto. Si sono osservati numerosi casi di sindaci eletti a stragrande maggioranza della po

polazione votante che, tuttavia, sono stati costretti alle dimissioni poiché non disponevano di un'analoga maggioranza nel consiglio comunale.
      Il meccanismo elettorale che elimina il voto disgiunto, già previsto per l'elezione del presidente e del consiglio provinciali, ha, invece, ampiamente dimostrato di poter garantire stabilità e governabilità; infatti le amministrazioni provinciali, tra tutti gli enti locali, sono quelle che negli ultimi anni hanno conosciuto meno degli altri «crisi amministrative» e interruzioni traumatiche di mandato.
      L'eliminazione del voto disgiunto, prevista dalla presente proposta di legge, ha, quindi, come obiettivo quello di attribuire maggiore stabilità ai governi locali grazie alla presenza di una maggioranza certa e affine al sindaco risultato vincitore a seguito delle elezioni; a tale fine si prevede una modifica al citato articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sopprimendo, al comma 3, le previsioni relative alla possibilità di effettuare il voto disgiunto, ovvero le seguenti parole: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo». Tale modifica avrà sicuramente, come gia ampiamente dimostrato dalla realtà, effetti positivi sulle attività amministrative degli enti locali grazie proprio alla maggiore stabilità che potrà garantire, con evidenti benefìci per tutti i cittadini.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.» sono soppresse.


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