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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1697 |
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà delle famiglie in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di effettuare un'indagine sulla povertà delle famiglie in Italia, al fine di delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno.
2. La Commissione è composta da quattordici senatori e da quattordici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
3. Il presidente della Commissione è nominato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
4. Per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di tutte le amministrazioni pubbliche.
1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dai Presidenti dei due rami del Parlamento ed elegge tra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari, che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.
2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
5. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
6. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
1. Alla conclusione dei suoi lavori, che deve comunque avvenire entro un anno dalla data della sua costituzione, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale sull'indagine effettuata.
2. Se, ai fini della redazione della relazione finale di cui al comma 1, non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti dell'inchiesta.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha comunque conoscenza sono obbligati al segreto
per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 4 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
6. Le stesse pene di cui al comma 5 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblica o rende comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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