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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1513 |
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere un'appropriata assistenza alla nascita;
b) perseguire la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità;
c) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato, individuando i livelli dell'assistenza ospedaliera che ad essi devono essere garantiti;
d) favorire il parto fisiologico e promuovere le modalità per l'appropriatezza degli interventi.
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei dati rilevati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi piani sanitari e sulla base dei criteri definiti dai progetti obiettivo in materia materna e infantile (POMI), individuati dal Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, definiscono modelli organizzativi assistenziali per il percorso nascita e per il rafforzamento della tutela della salute e del benessere della madre e del neonato, nel rispetto delle finalità e dei requisiti individuati dalla presente legge, anche attraverso il potenziamento dei consultori di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni.
1. Il presente capo ha le seguenti finalità:
a) soddisfare i bisogni di benessere fisico e psichico materno-infantile durante la gravidanza, il parto, il puerperio, l'allattamento e il periodo neonatale;
b) favorire la libertà di scelta informata dei luoghi nei quali il parto può avvenire, in condizioni di adeguata salvaguardia del benessere fisico e psichico;
c) promuovere la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie in uso, comprese le tecniche del controllo del dolore da parto, la verifica dei livelli di assistenza assicurati, la continuità e l'integrazione territorio-ospedale e l'armonizzazione delle modalità di assistenza di tutto il percorso nascita, tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di tecnologie e di metodologie appropriate alla nascita;
d) favorire l'informazione e la conoscenza delle strutture territoriali e ospedaliere presenti a cui potersi rivolgere prima, durante e dopo il parto, consentendo una consapevole conoscenza e scelta del luogo e delle modalità del parto;
e) ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni per diminuire i tassi di morbilità e di mortalità materna e perinatale mediante un corretto utilizzo dei professionisti sanitari addetti all'assistenza della gravidanza e del parto fisiologico;
f) assicurare al neonato, durante la degenza, l'instaurarsi di un corretto rapporto relazionale e la continuità del rapporto psico-affettivo con la madre, attraverso modelli organizzativi che consentano la maggiore vicinanza del neonato alla madre, con particolare riferimento alla promozione e al sostegno dell'allattamento al seno, e la presenza del padre nonché fornire ai genitori l'informazione necessaria sullo stato di salute del neonato e sui modi per garantirla.
1. Le aziende sanitarie locali predispongono modelli organizzativi e risorse di personale e di materiali atti a garantire:
a) l'utilizzazione di un'idonea cartella ostetrica computerizzata, nella quale sono annotati tutti i dati relativi alla gravidanza; tali dati, su richiesta, sono messi a disposizione della donna e degli operatori che l'assistono durante e dopo il parto;
b) corsi di accompagnamento alla nascita rivolti, fin dall'inizio della gravidanza, alla donna e alla coppia, allo scopo di garantire le conoscenze relative alla sequenza di eventi gravidanza-parto-nascita-puerperio-allattamento e alle metodiche per l'espletamento del parto, comprese le tecniche per il controllo del dolore da parto;
c) l'accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la gravidanza.
2. In ogni caso, l'assistenza sanitaria delle gravidanze a rischio è demandata, a partire dal momento dell'accertamento, alle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate.
3. Le strutture specialistiche pubbliche o private accreditate favoriscono, compatibilmente con le condizioni fisiche della puerpera e del neonato, su espresso consenso della madre, la dimissione precoce, protetta e appropriata della madre e del figlio, garantendo la partecipazione dell'ostetrica nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata per il controllo del puerperio e del neonato e per il sostegno dell'allattamento al seno.
4. La durata e le modalità dell'assistenza al puerperio sono adeguate allo stato fisico, psicologico e sociale della donna e del bambino. È favorita la presa in carico più precoce possibile del neonato da parte del pediatra di libera scelta.
1. Si definisce parto fisiologico la spontanea modalità di evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Le modalità assistenziali da assicurare durante il travaglio garantiscono, in base alle indicazioni dell'OMS:
a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del nascituro;
b) l'assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio e l'eliminazione di ogni pratica routinaria non supportata da precise indicazioni cliniche, per ognuna delle quali è fornita una corretta informazione al fine di favorire decisioni consapevoli da parte della partoriente;
c) la promozione e la diffusione di tecniche naturali e farmacologiche per il controllo del dolore da parto;
d) l'organizzazione del luogo di assistenza al travaglio di parto, assicurando un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità della donna;
e) la possibilità di avere accanto il ginecologo o l'ostetrica di fiducia, nel rispetto della continuità dell'assistenza e per il potenziamento dell'integrazione assistenziale;
f) la possibilità per il padre che lo desideri o di altra persona indicata dalla donna, tranne in presenza di gravi ragioni, di essere sempre presente all'evento;
g) la possibilità di immediato e continuo contatto tra la madre e il figlio;
h) la promozione dell'allattamento al seno nel periodo immediatamente successivo alla nascita e nei primi sei mesi di vita del bambino, anche secondo le indicazioni del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
1. Per garantire alla donna il diritto a vivere l'evento travaglio-parto-nascita in un contesto umanizzato e sicuro, il parto può svolgersi:
a) in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o autorizzate;
b) in case di maternità individuate mediante progetti di ristrutturazione o di costruzione da parte delle aziende sanitarie locali.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le strutture pubbliche o private accreditate o autorizzate attrezzano spazi adeguati per il parto fisiologico nonché per l'effettuazione di tecniche di parto-analgesia. Questi spazi consentono, successivamente al parto, in collaborazione con le unità operative neonatologiche, il contatto tra la madre e il bambino mediante la pratica di tenere il neonato in camera con la madre, nonché la presenza del padre senza vincoli di orari.
2. Gli spazi previsti dal comma 1 sono realizzati dalle aziende sanitarie e dalle strutture di cui al medesimo comma 1 nell'ambito dei propri progetti di ampliamento, di ristrutturazione e di costruzione di reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici e anestesiologici ovvero, in attesa della realizzazione delle nuove strutture, tramite una riorganizzazione funzionale degli esistenti reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici e anestesiologici.
1. Per il riconoscimento delle gravidanze, dei parti e delle condizioni neonatali a rischio, al fine del tempestivo ricovero nei punti nascita, si applicano i criteri individuati dall'OMS.
2. In casi di particolare gravità, il trasporto assistito è effettuato da personale con competenze specifiche, mediante il servizio di trasporto d'emergenza, ed afferisce a strutture assistenziali di II o di III livello, utilizzando un'unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare in corso di trasferimento.
1. Lo Stato e le regioni promuovono la donazione e la raccolta del sangue del
cordone ombelicale. La conservazione è consentita sia per uso autologo sia per uso allogenico per scopi terapeutici, clinici o di ricerca.
2. Le divisioni di ostetricia diffondono la cultura della donazione del sangue del cordone ombelicale informando le gestanti sulle potenzialità della donazione, sulle possibili utilizzazioni e sull'assoluta mancanza di ogni rischio per loro e per i neonati, nonché garantendo il prelievo a tutte le partorienti.
3. La conservazione del sangue del cordone ombelicale per uso autologo avviene senza oneri per lo Stato in istituti pubblici o privati accreditati dalle regioni e convenzionati con centri trasfusionali autorizzati. Sono fatti salvi i casi di conservazione autologa o destinata a consanguinei per patologia in atto o previa presentazione di motivata documentazione clinico-sanitaria.
1. In considerazione dei maggiori costi derivanti dall'assistenza al travaglio e al parto per via vaginale, sia in termini di impegno di personale medico e ostetrico, che di tecnologie, il rimborso alle strutture sanitarie relativo ai parti vaginali, spontanei e operativi, è equiparato a quello previsto per i tagli cesarei.
2. Le aziende sanitarie ospedaliere che intendono attivare e diffondere le tecniche di analgesia per il parto possono assumere, a tale fine, medici anestesisti anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
3. Le unità operative che dimostrano, di anno in anno, di lavorare in conformità alle disposizioni della presente legge sono incentivate dalle aziende sanitarie locali con iniziative di formazione e di aggiornamento, nonché con il finanziamento di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.
1. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse all'attuazione del parto fisiologico previste dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono a:
a) adottare le nuove linee guida del parto fisiologico, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge;
b) verificare annualmente il livello qualitativo del percorso parto-nascita, secondo le modalità stabilite dalla presente legge;
c) programmare corsi di accompagnamento alla nascita all'interno delle strutture pubbliche e private accreditate o autorizzate o in altra sede idonea individuata dalla competente azienda sanitaria locale;
d) raccogliere e monitorare annualmente i dati statistici relativi alle diverse modalità di parto verificati nelle proprie strutture e nel proprio territorio;
e) pianificare, per il personale, corsi di aggiornamento di livello generale e specialistico;
f) favorire il confronto e i collegamenti tra gli operatori dei vari dipartimenti, anche per garantire livelli uniformi di assistenza nell'ambito del percorso nascita;
g) organizzare e promuovere campagne informative sui diritti della partoriente, del nascituro e del padre.
1. I competenti organi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi a:
a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale;
b) morbilità e mortalità materna;
c) modalità di assistenza al parto;
d) complicanze in gravidanza;
e) uso di ossitociti, antispastici, analgesici e anestetici e specificazione delle relative caratteristiche;
f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno.
2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:
a) la popolazione assistita, quali età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario e altri criteri ritenuti utili per la valutazione della qualità delle cure;
b) i livelli di assistenza neonatale;
c) i nati pretermine, i nati morti e i malformati.
3. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che cura la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti.
1. Per ogni nato vivo è compilata una cartella clinica personale, anche ai fini della predisposizione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), contenente, oltre ai dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'andamento neonatale.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, all'adozione delle linee guida generali per la compilazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della cartella clinica di cui al comma 1.
1. Tutti i neonati, in attesa che si completino i processi fisiologici di adattamento post-natale, sono sottoposti ai comuni controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale.
2. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre, è assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale.
3.Per tutto il periodo di ospedalizzazione del neonato ai sensi del comma 2, la madre, o un altro familiare in sua vece, usufruisce dei servizi di pernottamento e di vitto con oneri a carico dell'azienda sanitaria locale.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono gli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti presenti nel proprio territorio, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e al segreto del parto. Alle gestanti e ai loro nati sono altresì garantiti gli interventi per la continuità assistenziale e per il loro reinserimento sociale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono livello assistenziale ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali titolari degli interventi di cui al presente articolo e le modalità di esercizio degli stessi.
1. Al personale del ruolo medico dei ginecologi, anestesisti e neomatologi e dei profili professionali ostetrici e infermieristici operanti nelle unità di terapia intensiva neonatale e nel pronto soccorso ostetrico, si applicano i benefìci previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti attuativi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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