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PDL 1112

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1112



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, CASTELLANI, PORCU

Disposizioni per garantire agli studenti pendolari l'uso gratuito dei mezzi di trasporto per il raggiungimento della sede di studio

Presentata il 21 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In migliaia di comuni, frazioni e contrade del nostro Paese continuano a registrarsi situazioni di inaccettabile carenza o addirittura di assenza delle istituzioni scolastiche, in particolare della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In tale contesto il riconoscimento del conclamato diritto allo studio subisce compressioni e condizionamenti che provocano forzose rinunce, «tradimenti» delle naturali inclinazioni, devianze di ogni genere e, soprattutto, la necessità di ricorrere a forme di pendolarismo stressante e sfibrante sul piano psico-fisico. La presente proposta di legge è finalizzata proprio ad affrontare il problema del pendolarismo studentesco e prevede l'assoluta gratuità delle percorrenze ferroviarie o automobilistiche per quegli studenti che, avendo scelto un certo indirizzo scolastico, sono costretti a frequentare istituti situati a oltre 10 chilometri di distanza dal loro luogo di abitazione, ancorché ricompresi nel comune di residenza.
      L'intento della presente proposta di legge è quello di invocare un doveroso, non paternalistico, incentivo statale prima ancora che allo studio, al suo non abbandono, alla non devianza da esso, una sorta di premio d'incoraggiamento per gli studenti che si sottopongono a onerosi sacrifici pur di portare a compimento il corso di studi prescelto. Il diritto allo studio e quello, non meno fondamentale, di accedere al tipo d'istruzione più consono alle proprie vocazioni devono essere adeguatamente salvaguardati: in tale prospettiva, la proposta di legge in oggetto intende fornire un contributo concreto e preciso.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli studenti che frequentano corsi di studio pubblici o privati presso sedi scolastiche o universitarie distanti oltre 10 chilometri dalla loro residenza o presso sedi situate in un comune diverso da quello della loro residenza hanno diritto a fruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblici o privati limitatamente al tratto compreso fra la località di residenza e la sede scolastica o universitaria, e viceversa, nonché ai giorni di lezione e delle prove di esame.

Art. 2.

      1. Il diritto al percorso gratuito previsto ai sensi dell'articolo 1 è limitato ai mezzi di trasporto disponibili e, comunque, ai mezzi di trasporto più rapidi o che effettuano la fermata più prossima alla sede scolastica o universitaria.

Art. 3.

      1. Lo studente ha l'obbligo di esibire al personale viaggiante un tesserino di libero percorso rilasciato e firmato dal preside dell'istituto scolastico o dal rettore dell'università non oltre dieci giorni dopo l'avvenuta iscrizione ai corsi scolastici o universitari.
      2. Il tesserino di cui al comma 1 reca, oltre alle generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione della residenza sulla base dell'apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza e presentato all'atto dell'iscrizione ai corsi scolastici o universitari.


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