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PDL 1762-A

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1762-A


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

Presentato il 9 ottobre 2008

(Relatore: CONTE)


NOTA:    La VI Commissione permanente (Finanze), il 13 novembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1762 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare le modalità straordinarie, eventualmente necessarie per fronteggiare le ripercussioni dell'attuale crisi finanziaria, con cui si esplica l'intervento del Ministero dell'economia, unitamente alla Banca d'Italia, per garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio; peraltro, in tali contenuti è destinato a confluire anche il successivo decreto-legge n. 157 del 2008, secondo quanto annunciato nel comunicato del 13 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri, in occasione dell'adozione di quest'ultimo (dove si legge espressamente che «in sede di conversione da parte delle Camere, il decreto verrà abbinato a quello analogo varato la scorsa settimana»);

                risultando dunque già sostanzialmente integrato dal decreto-legge n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre, il provvedimento in esame realizza unitamente a quest'ultimo un caso di intreccio tra due provvedimenti d'urgenza, che non può considerarsi in linea con esigenze di semplificazione normativa anche quando, come nel caso di specie, non sembrano conseguire incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

                nel consentire al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di interventi di carattere straordinario, esso dispone numerose deroghe alla disciplina vigente, sia in termini generici (all'articolo 1, comma 1, è prevista la «deroga alle norme di contabilità dello Stato») sia in termini più circoscritti, con riguardo ai limiti partecipativi previsti per le banche cooperative dal testo unico bancario ed ai relativi diritti di voto (articolo 1, comma 5), alla disciplina sulle OPA (articolo 1, comma 6) alla disciplina civilistica in materia di garanzie (articolo 3, comma 1); peraltro, il decreto-legge n. 157 completa tale quadro ammettendo che le emissioni di titoli di Stato possano avvenire «in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente»;

                prevede all'articolo 1, comma 7, che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, definendo dunque un nuovo ed ulteriore strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, diverso anche da quello contemplato dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008; analogamente, all'articolo 5, comma 1, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione e di concessione della garanzia statale;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                    all'articolo 1, commi 7 e 8 - che, nel quadro degli interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, prevedono l'adozione da parte del Presidente del Consiglio (e la sua immediata trasmissione al Parlamento) di uno strumento di carattere straordinario - si valuti la necessità di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'impiego (peraltro solo eventuale) di detto strumento, attesa la sua potenziale idoneità ad incidere anche su spese legislativamente previste, nonché la mancanza di un espresso termine finale di operatività della disposizione e quella di un tetto massimo di risorse utilizzabili.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 5, comma 1 - che demanda a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la definizione di «criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico riguardo alla natura non regolamentare, nonché l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Camere;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i contenuti del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, atteso che tali disposizioni fissano le condizioni per la partecipazione a sottoscrizioni di aumenti di capitale da parte del Ministero dell'economia, mentre il primo periodo del comma 1 contempla anche la possibilità che il Ministero si limiti a garantire, senza sottoscriverli, gli aumenti di capitale delle banche italiane.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                abbia cura il legislatore di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che l'annunciata confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - appare comunque suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1762 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali», come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla VI Commissione;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela del risparmio e mercati finanziari», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato che, quanto ad alcune specifiche disposizioni, rileva altresì la materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            tenuto conto del fatto che le modalità attraverso cui si esplicano gli interventi previsti nel provvedimento in esame, nonché la copertura dei relativi oneri, vanno valutati anche in ragione della straordinarietà della situazione che si registra attualmente nei mercati finanziari;

            considerato, inoltre, che la situazione nella quale versano attualmente i mercati finanziari richiede decisioni da assumere tempestivamente nella prospettiva di assicurare le opportune certezze agli operatori;

            rilevato che, in questa prospettiva, il provvedimento stabilisce in capo al Governo un potere di intervenire per la ricapitalizzazione degli istituti bancari che non è circoscritto nel tempo;

            esaminato l'articolo 1, comma 1, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia sulla base di alcuni elementi, indicati dal successivo comma 2;

            tenuto conto, in proposito, del ruolo di garanzia che il provvedimento in esame attribuisce alla Banca d'Italia la quale, nelle vesti di organo indipendente, accerta la situazione di inadeguatezza patrimoniale delle banche oggetto dell'intervento;

            valutato, in particolare, il comma 7 dell'articolo 1, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le risorse necessarie per finanziare ciascuna operazione e che al medesimo provvedimento, del quale non è precisato se abbia o meno natura regolamentare, è rimessa l'individuazione delle modalità di copertura;

            rilevato che le predette risorse possono essere individuate attraverso riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con alcune esclusioni (articolo 1, comma 7, lettera a)), oppure attraverso riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa (lettera b)), oppure ancora mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa (lettera c)), oppure, infine, mediante emissione di titoli del debito pubblico (lettera d));

            considerata, in particolare, la modalità di cui alla lettera b), che consente la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa mediante un provvedimento di rango non legislativo;

            valutata inoltre la modalità di cui alla lettera c) che, senza contenere una limitazione temporale degli interventi, potrebbe incidere, con un atto di rango non legislativo, sulle disponibilità finanziarie di enti pubblici nazionali, la cui autonomia è garantita dalla Costituzione;

            considerata, infine, la modalità di cui alla lettera d) che, mediante l'emissione di titoli del debito pubblico, potrebbe produrre variazioni dei saldi di finanza pubblica ad opera di un provvedimento di rango non legislativo, anche in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente;

            considerato che le disposizioni in questione vanno valutate alla luce del disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, a norma del quale ogni legge «che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte»;

            ritenuto in proposito necessario assicurare un coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni e le relative modalità di copertura, soprattutto al fine di valutare la loro entità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un limite temporale all'esercizio del potere, attribuito al Governo, di emanare i provvedimenti previsti dall'articolo 1;

            b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, l'opportunità di sopprimere la lettera b);

            c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, lettera c), l'opportunità di specificare gli enti pubblici nazionali che sono soggetti alla relativa disciplina, prevedendo altresì un termine finale di operatività della norma;

            d) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 7, lettera d), l'opportunità di stabilire che l'emissione di titoli del debito pubblico sia ricondotta ad un provvedimento di rango legislativo;

            e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che:

                l'articolo 3, comma 1, prevede che qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

                la necessità di soddisfare tempestivamente esigenze di liquidità del sistema creditizio tramite finanziamenti adeguatamente garantiti, può giustificare l'anticipazione del momento in cui determinati contratti di garanzia, specificamente individuati dalla legge, si perfezionano o, comunque, il momento in cui tali contratti diventano opponibili nei confronti del debitore ceduto o del debitore del credito dato in pegno, nonché dei terzi aventi causa;

                appare opportuno che, nell'ambito di un ragionevole bilanciamento degli interessi e tenuto conto del principio della tutela dei terzi in buona fede, sia comunque data al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno idonea e tempestiva notizia, anche tramite strumenti telematici, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria e degli effetti che dallo stesso derivano secondo legge,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia data idonea e tempestiva pubblicità del perfezionamento del contratto di garanzia finanziaria, anche tramite strumenti telematici, a tutela del debitore ceduto e del debitore del credito dato in pegno.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1762, di conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

      rilevato che:

            il ricorso alle operazioni di cui all'articolo 1 risulta eventuale, e non è pertanto possibile individuare preventivamente la quantificazione degli oneri che potrebbero derivarne;

            le modalità di copertura individuate dal comma 7 dell'articolo 1 per tali operazioni possono essere considerati ammissibili alla luce dei principi della vigente disciplina contabile solo in considerazione dell'eccezionalità e della straordinarietà dell'evento che il provvedimento potrebbe essere volto a fronteggiare, nonché dell'imprevedibilità delle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 1, dopo il comma 7, inserire il seguente:

            «7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere esplicitamente il periodo di tempo per il quale dovrà essere prestata la garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare le gravi crisi di liquidità di cui all'articolo 3, comma 2.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, nel senso di limitarne l'applicazione solo al diritto di voto del Ministero dell'economia e delle finanze;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni finalizzate a favorire la continuità dell'erogazione del credito alle imprese.



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.       1. Il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. Il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       3. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 6, le parole: «Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano»;

            dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».

        Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
        4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
        5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
        6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto».

        All'articolo 2, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 70, e seguenti,», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo IV».

        All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 345-ter:

                1) dopo le parole: "prescrizione del relativo diritto" sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno";

                2) la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "maggio";

                3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo";

            b) al comma 345-quater, dopo le parole: "comma 343" sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione";

            c) al comma 345-quinquies:

                1) dopo le parole: "delle finanze" sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno";

                2) la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "maggio";

            d) al comma 345-octies, dopo le parole: "relativo versamento" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al medesimo regolamento,";

            e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:

        "345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
        345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343, nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.         345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
        345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
        345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:

            a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;

            b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;

            c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

        345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
        345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: ", che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica" sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 è abrogato».

        All'articolo 5:

            al comma 1, le parole: «e di concessione della garanzia statale» sono sostituite dalle seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»;

            al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «1-bis, commi 1 e 3,»;

            dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto».

DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 2008, N. 155


Decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 2007.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
         Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;  
          Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;  
          Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  
         Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui princìpi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;  
          Valutata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;  
          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria;  
          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;  
          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;  
emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
Articolo 1.
      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire         1. Identico.
aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
        2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:         2. Identico.

            a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

            b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

            c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

        3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.

        3. Identico.
        4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.         4. Identico.
        5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.         5. Identico.
        6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.         6. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie         7. Identico.
per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:  
            a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;  
            b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;  
            c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;  
            d) emissione di titoli del debito pubblico.  
            7-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
        8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.         8. Identico.
 
Articolo 1-bis.
          1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.
          2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.
          3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
          4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
          5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
          6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
Articolo 2.
Articolo 2.
        1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.         1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.         2. Identico.
Articolo 3.
Articolo 3.
        1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o

        Identico.

cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  
        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).  
Articolo 4.
Articolo 4.
        1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         1. Identico.
          1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 345-ter:
                1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;
                2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
                3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo»;
              b) al comma 345-quater, dopo le parole: «comma 343» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione»;
            c) al comma 345-quinquies:
                  1) dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;
                  2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
              d) al comma 345-octies, dopo le parole: «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui al medesimo regolamento,»;
              e) dopo il comma 345-octies sono inseriti i seguenti:
          «345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
          345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343, nonché al comma 344, e sono altresì stabilite la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata in favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
          345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione C(2008)3492 definitivo della Commissione europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006, sono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
          345-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni di cui al comma 375 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 12 giugno 1984, n. 222, introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
          345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo di cui al comma 343 è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:
              a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo;
              b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verifichino difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al fondo;
              c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.
 

        345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione del fondo di cui al comma 343 è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

          345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole: «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica» sono soppresse. L'articolo 5 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007 è abrogato.».
Articolo 5.
Articolo 5.
        1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

        1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto. stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e di attuazione del presente decreto.
        2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.         2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1-bis, commi 1 e 3, 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.
          2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
Articolo 6.
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 9 ottobre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 
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