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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1360 |
a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e che siano invalidi; a coloro che hanno fatto parte delle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, oppure delle formazioni che facevano riferimento alla Repubblica sociale italiana;
b) ai combattenti della guerra 1940-1945; ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 che fruiscono di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.
L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna, realizzata in bronzo, del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli.
L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente dell'Associazione
nazionale combattenti e reduci, dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e dal presidente dell'Istituto storico della Repubblica sociale italiana. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.
L'articolo 6 prevede che agli insigniti dell'Ordine del Tricolore sia riconosciuto un assegno vitalizio e che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
L'articolo 7 prevede l'adeguamento pensionistico degli invalidi e mutilati di guerra per l'alto valore sociale che essi rappresentano.
L'articolo 8 prevede la copertura finanziaria.
L'articolo 9 reca la data di entrata in vigore della legge.
1. È istituito l'Ordine del Tricolore, di seguito denominato «Ordine», comprendente l'unica classe di cavaliere.
2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.
1. L'onorificenza è conferita a coloro che hanno prestato servizio militare, per almeno sei mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, nonché ai combattenti nelle formazioni dell'esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.
1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo recante al centro il Tricolore.
2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri 37, composto da una striscia verticale azzurra,
affiancata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.
3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.
1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali, di cui uno dell'Aeronautica militare, e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e dal presidente dell'Istituto storico della Repubblica sociale italiana. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
1. Agli insigniti dell'Ordine del Tricolore è concesso un assegno vitalizio annuo, non reversibile, di euro 200.
2. La somma di cui al comma 1 è esente dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali ed è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2008 in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno.
3. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno vitalizio provvedono le direzioni territoriali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C), G), N) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.
2. In conseguenza dell'aumento disposto dal comma 1 del presente articolo sugli importi relativi alla tabella E) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico è aumentato del 20 per cento.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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