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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1710 |
1) aggiornamento e formazione in servizio degli insegnanti;
2) sperimentazione didattica;
3) assistenza e consulenza tecnico-didattica;
4) attività di ricerca, di studio e di consulenza tecnica per il Ministero e per i dirigenti generali;
5) programmi di insegnamento, di esame e di concorso.
In tutte queste aree, la funzione ispettiva ha come fine la valutazione e la proposta, e usa come strumenti di lavoro la comparazione delle esperienze, l'analisi dei dati e la verifica dei risultati. In particolare l'analisi dei dati e la verifica dei risultati contribuiscono alla valutazione degli ordinamenti scolastici, dei contenuti educativi, del funzionamento delle scuole e dei risultati ottenuti. A seguito dell'attuazione delle norme sull'autonomia scolastica, funzioni e attribuzioni degli ispettori tecnici dovranno essere necessariamente svolte in armonia con le innovazioni introdotte dal nuovo sistema.
Nel XXI secolo, con l'avvento della società della conoscenza, in molti dei rapporti e delle dichiarazioni è stata ribadita l'importanza dell'istruzione e, di conseguenza, i sistemi educativi si trovano ora ad affrontare nuove sfide. I giovani devono essere in grado di far fronte e di adattarsi alle esigenze di un contesto economico e sociale in forte cambiamento. Se da una parte è necessario che essi apprendano materie specifiche essenziali, come le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le lingue straniere, dall'altra essi devono poter conoscere e condividere valori umani quali la tolleranza e la solidarietà. Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale in questo processo formativo e, di conseguenza, la società nutre grandi aspettative nei loro confronti in quanto essi contribuiscono in modo significativo all'integrazione dei giovani in un mondo in costante evoluzione, offrendo loro gli strumenti adeguati. In Italia il sistema di reclutamento degli insegnanti è fortemente centralizzato e rigido, non concede alcuna autonomia agli
istituti scolastici e presenta diversi elementi di inefficienza. Attualmente le assunzioni sono basate sull'anzianità piuttosto che sulla verifica dei necessari requisiti professionali. Tra gli iscritti alle predette graduatorie permanenti ad esaurimento si trova anche un numero elevato di personale che è già dipendente a tempo indeterminato della scuola.
Si tratta di oltre 103.500 unità che aspirano a un cambiamento di sede. Personale che, avendo un contratto di lavoro stabile nella scuola, continua a far parte delle graduatorie, per cui una volta che si libera un posto di ruolo esso può essere spostato, creando così un altro vuoto e rendendo perpetuo il movimento di insegnanti. Questa mobilità è soprattutto frutto dell'eccessiva centralizzazione del sistema, che consente di concorrere nelle località dove è più facile l'accesso puntando poi a un progressivo avvicinamento al luogo originario di residenza. Nel complesso delle scuole statali, i trasferimenti di personale (trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra) effettuati negli ultimi anni scolastici, pur risultando in calo rispetto agli anni precedenti, ammontavano comunque a più di 60.000, pari all'8 per cento del personale di ruolo. Anche escludendo il personale già titolare di un rapporto a tempo indeterminato in attesa di trasferimento ad altra sede, restano circa 330.000 iscritti alle graduatorie (di cui 239.000, il 73 per cento, senza alcun contratto con la scuola o con supplenze brevi). Si tratta di un'imponente massa di persone, con un potere di pressione quindi notevole, che ha tutto l'interesse che il meccanismo permanga così com'è nella speranza di riuscire prima o poi a ottenere un posto stabile. Per i candidati all'insegnamento la permanenza per lungo tempo nelle graduatorie è resa possibile dal reddito derivante dalle supplenze temporanee, ottenute anche attraverso le graduatorie d'istituto (utilizzate per le supplenze brevi).
L'età media degli iscritti alle graduatorie permanenti è molto elevata; prendendo in considerazione solo i nuovi inclusi nelle graduatorie, che dovrebbero comprendere una percentuale minore di personale con contratto a tempo indeterminato e quindi presumibilmente più anziano, ben il 32 per cento ha un'età superiore ai trentaquattro anni. Il ritardo con cui si accede alla professione trova peraltro riscontro nell'età media del personale occupato che per il 76 per cento ha più di quaranta anni. La legge 3 maggio 1999, n. 124, ha tentato di limitare il fenomeno delle richieste di trasferimento, stabilendo che queste possano essere presentate solo dopo un periodo di permanenza minima, due-tre anni scolastici, nel posto di ruolo, ma non sembra aver raggiunto l'obiettivo di ridimensionare in misura accettabile il problema. L'Italia è il più vecchio di tutti i Paesi censiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con una presenza di insegnanti con più di quaranta anni di anzianità che raggiunge, nella scuola secondaria inferiore, il 95 per cento; una percentuale molto più alta della media dei Paesi, pari al 57 per cento. In molti Paesi europei recentemente sono stati adottati specifici interventi per incentivare i giovani a orientarsi verso la carriera dell'insegnamento e per assicurare quindi la copertura del notevole numero di posti che si renderà disponibile nei prossimi anni. In Italia, come si è visto, il problema di un corpo docente di età media elevata non dipende certo da scarsità dell'offerta. Per quanto riguarda gli attuali fabbisogni di personale, l'Italia vanta un rapporto insegnanti/studenti sensibilmente più basso: 9,9 studenti per insegnante contro i 12,2 della media dell'Unione europea.
Oltre all'elevata anzianità anagrafica, emergono altre due connotazioni peculiari dei precari. Il sud e le isole assorbono oltre il 48,93 per cento degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti e più del 63 per cento degli iscritti è nato nel sud e nelle isole. La maggior parte dei Paesi europei, tra Paesi candidati e Paesi membri dell'Unione europea, adotta sistemi decentrati per l'assunzione dei docenti, affidando in molti casi, come ad esempio nel Regno Unito e nei Paesi nordici, un ruolo importante agli enti
locali o ai consigli municipali. Il processo di copertura delle cattedre disponibili avviene prevalentemente a livello di singolo istituto, e in minore numero di casi a un livello amministrativo intermedio, consentendo così di reagire in modo flessibile alle oscillazioni nella richiesta di personale. In questi Paesi anche la nomina definitiva nel posto di ruolo è molto meno diffusa e si privilegiano contratti di tipo flessibile che spesso non implicano lo status di dipendente pubblico. L'Italia risulta essere tra i pochi Paesi che adottano un meccanismo centralizzato, attraverso concorso, di selezione degli insegnanti.
Inoltre anche tra i Paesi che mantengono un sistema simile a quello italiano vi sono importanti differenze. Ad esempio, in Francia gli insegnanti oltre al concorso devono essere giudicati idonei dopo una fase di qualificazione sul lavoro; in Portogallo, prima di sostenere il concorso per l'immissione in ruolo, i candidati devono avere anche un certo numero di anni di esperienza. Solo in Italia, Grecia e Portogallo, inoltre, la nomina effettiva, dopo il concorso, dipende dall'effettiva disponibilità di posti, mentre negli altri Paesi è garantita una cattedra a tutti coloro che hanno superato il concorso e la fase di qualificazione sul lavoro. Tra gli undici Paesi che hanno un sistema di reclutamento centralizzato (concorso e graduatoria), sei, compresa l'Italia, hanno problemi generalizzati di esubero di personale, e due hanno problemi almeno in alcune discipline o ambiti territoriali. Secondo il rapporto europeo, l'eccedenza di personale riguarda in particolare i Paesi, come l'Italia, che ricorrono a un concorso a livello nazionale che non assicura però ai candidati che lo superano l'assegnazione di una cattedra di ruolo. Sempre secondo il rapporto europeo, l'esempio della Grecia dimostra che l'assunzione centralizzata rappresenta la causa principale di una situazione di esubero del personale che va anche a scapito della qualità dell'istruzione, tanto che, in questo Paese, si sta cercando di superare gradualmente il sistema. Nella scuola, oltre all'assunzione di personale per coprire vacanze di organico, assume una notevole importanza il problema della sostituzione di personale temporaneamente assente, data l'evidente necessità di garantire la continuità dell'insegnamento. L'Italia si colloca comunque tra i Paesi che si caratterizzano per un elevato grado di centralismo e di rigidità nel sistema di reclutamento del personale, caratteristiche che sembrano generalmente associarsi a problemi di inefficienza. L'esigenza di una scuola efficiente, in grado di dare risposte alle aspettative sociali e di sviluppo di un Paese moderno, indubbiamente si pone come una questione centrale nell'ambito della competizione economica che ha assunto oramai caratteristiche di globalità e di sempre maggiore durezza. Si tratta di un problema che presuppone una visione strategica, non di breve periodo e in cui il capitale umano assume un'importanza ancora maggiore che in altri settori. Il sistema di selezione del personale è quindi fondamentale, ma in Italia proprio questo aspetto presenta più di un elemento critico. Il problema dei precari, con tutti gli aspetti negativi che ad esso si collegano, si trascina da troppo tempo. Il ricorso alle sanatorie, oltre a eludere il problema fondamentale di un serio accertamento dei requisiti professionali, non può che dare risposte parziali, visti l'elevato numero dei precari oramai raggiunto e la necessità di tenere conto di una spesa per studente già elevata. I concorsi, così come attualmente concepiti, inevitabilmente creano nuovi precari. Diventa quindi ineluttabile attuare una «pianificazione» regionale, basata sull'assunzione di personale docente al 100 per cento sui posti effettivamente disponibili, nell'ambito regionale o provinciale.
La presente proposta di legge istituisce distinti albi regionali (articolo 10), ai quali possono accedere i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, con il vincolo della residenza in uno dei comuni del territorio regionale dove è espletato il concorso. L'accesso all'albo è subordinato a un test di valutazione, somministrato dal comitato regionale di valutazione (articolo 11), volto
a valutare le seguenti caratteristiche: a) le aspettative e gli obiettivi che i docenti si pongono, al fine di garantire il raggiungimento degli standard previsti e il possesso delle qualità personali e intellettuali adatte per diventare insegnanti; b) la conoscenza delle proprie responsabilità future all'interno del sistema d'istruzione e sui metodi da attuare riguardo i bisogni educativi speciali meno diffusi relativi agli alunni disabili; c) la conoscenza di una vasta gamma di strategie per promuovere l'educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla salute nonché il rispetto delle proprie radici culturali; d) l'influenza che il sistema valoriale può avere sull'apprendimento degli studenti, influenzando il loro sviluppo fisico, intellettuale, linguistico, culturale ed emotivo; e) la buona conoscenza delle tecnologie didattiche, sia nell'insegnamento della loro materia sia come supporto del ruolo professionale. Il punteggio ottenuto determina l'ordine d'iscrizione all'albo e può essere utilizzato come miglior punteggio, ai fini della graduatoria di merito, compilata sulla base della somma del punteggio riportato nella prova d'esame orale e nella valutazione dei titoli.
L'articolo 2 della presente proposta di legge istituisce il «concorso regionale», al quale accede il 100 per cento dei docenti iscritti al predetto albo, riservando, in caso di un esiguo numero di candidati, a determinate classi di concorso ordinarie o relativamente a discipline di particolare specializzazione, «una quota di partecipazione interregionale» ai docenti iscritti agli albi delle regioni limitrofe (articolo 8).
La ratio del concorso risiede nella selezione per merito. Si prescinde dai «voti ottenuti ai titoli», dando l'idoneità al concorso sulla base del voto ottenuto alla prova orale d'esame. Si tratta di un meccanismo libero da condizionamenti. Facendo una piccola ricerca attraverso documenti di pubblico dominio, si riscontra che: a) i bandi del concorso SSIS nelle varie regioni non sono pubblicati nella competente Gazzetta Ufficiale, ma soltanto sul sito internet dell'università che organizza i corsi SSIS; b) i membri delle commissioni sono scelti dal corpo accademico della stessa università (presumibilmente gli stessi che terranno poi i corsi); c) la valutazione prevede 40 punti per la prima prova, 30 per i titoli, 30 per la seconda prova: nella regione Toscana si ritiene sufficiente il superamento della seconda prova nelle classi di concorso di lettere con 10/30 (mentre nel concorso pubblico del 1999 si sarebbe dovuto ottenere come minimo 28/40, in proporzione 21/30); la prima prova consiste in cinquanta domande a risposta multipla, di cui una sola esatta: venti possibilità su cento di «indovinare» anche se si ignora la risposta; d) le prove, scelte dalle commissioni, si svolgono in tempi diversi e da università a università; esse, quindi, non sono uniformi sul territorio nazionale. Un'ultima considerazione: è vero che le SSIS sono a numero chiuso, ma lo sono anche molte facoltà, come quelle di medicina e chirurgia o di farmacia, ad esempio. Il fatto che le matricole di medicina e chirurgia superino lo sbarramento non garantisce loro certamente la laurea, né tanto meno la lode finale. Anzi, dopo la laurea, si deve superare l'esame di Stato (che non è una prova concorsuale, ma è paragonabile all'abilitazione ottenuta con il concorso pubblico) se si desidera esercitare la professione medica. Lo stesso dicasi per chi voglia fare il commercialista, l'ingegnere o l'avvocato. La selezione concorsuale, prevista nella presente proposta di legge, consiste nella simulazione di una lezione in classe, allo scopo di valutare le capacità relazionali e metodologiche del docente. Le procedure concorsuali (articolo 4) sono espletate direttamente dalle istituzioni scolastiche, a meno che l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici non obblighi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a disporre l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il dirigente regionale o provinciale che è chiamato a curare l'espletamento accorpato del concorso medesimo, a mezzo delle stesse procedure adottate dalle istituzioni scolastiche.
La graduatoria degli idonei (articolo 7) ha validità ai fini della copertura delle
cattedre o dei posti che si rendano disponibili nei tre anni intercorrenti tra il primo e il secondo bando di concorso successivo, e decade trascorsi i tre anni, a prescindere da eventuali dilazioni nei tempi di realizzazione dell'intera procedura concorsuale, compresa la pubblicazione della graduatoria di merito.
I vincitori del concorso (articolo 9) sono assunti con la qualifica di docenti ricercatori, per un periodo massimo di tre anni, con contratto a tempo determinato, prevedendo la possibilità di trasformarlo in assunzione definitiva, a tutti gli effetti giuridici, contrattuali, normativi e retributivi, al terzo incarico annuale, previo accertamento meritocratico del servizio prestato. Tali docenti ricercatori partecipano ad accordi di rete, promossi dalle istituzioni scolastiche, allo scopo di inserire i docenti in progetti di ricerca, sperimentazione e sviluppo, nonché di formazione e aggiornamento, tenuto conto della relativa classe di specializzazione. I più meritevoli sono assunti a tempo indeterminato e ottengono lo status giuridico di docenti esperti, salvo successive valutazioni inerenti la garanzia e la qualità del servizio prestato.
Per i docenti non di ruolo, che abbiano prestato almeno 365 giorni di servizio, si prevede all'articolo 12 la creazione di un pool di insegnanti di riserva, denominati «supplenti titolari», residenti nell'ambito regionale, assunti a tempo determinato per la durata di un anno scolastico, in numero ritenuto sufficiente a coprire le esigenze che si prevede possano verificarsi a causa di assenze prolungate (per vari motivi, dalla malattia al congedo per aggiornamento professionale o altro) di insegnanti di ruolo o, in alternativa, per attività educative o di sostegno. Il pool è costituito a livello di istituzioni scolastiche limitrofe associate in rete, viciniore. Sistemi analoghi sono stati utilizzati anche in Belgio e nel Regno Unito, consentendo di ridurre il lavoro amministrativo e quindi i costi di ricerca del personale supplente.
1. La presente legge disciplina il reclutamento e l'accesso ai ruoli del personale docente.
1. Per il reclutamento del personale docente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione, a mezzo di procedure curate dagli uffici scolastici provinciali e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione a livello regionale.
2. Gli articoli 399, 400 e 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono abrogati.
1. I bandi dei concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, per titoli ed esami, stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, nonché il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.
2. I concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, sono distintamente banditi per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, tenuto conto della programmazione regionale e al fine di effettuare la copertura dei posti vacanti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione a livello regionale.
2. Gli uffici scolastici provinciali di ciascuna regione pubblicizzano, con cadenza triennale, le cattedre eventualmente vacanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, disponendo la preparazione di elenchi speciali, contenenti i nominativi dei docenti iscritti all'albo della regione di riferimento di cui all'articolo 10.
3. Per la selezione dei candidati, le istituzioni scolastiche associate in rete possono espletare direttamente i concorsi, avvalendosi di una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 5.
4. La selezione dei candidati avviene mediante una prova orale d'esame consistente nella simulazione di una lezione in classe secondo i princìpi indicati all'articolo 6.
5. Qualora, in ragione dell'esiguo numero di candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il dirigente regionale o provinciale che è chiamato a curare l'espletamento del concorso, mediante la prova orale d'esame prevista al comma 4 del presente articolo.
6. Le istituzioni scolastiche o l'ufficio scolastico provinciale, che curano l'espletamento
del concorso, provvedono anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione delle sedi ai vincitori.
7. I provvedimenti di nomina, di cui all'articolo 7, sono comunque adottati dal direttore dell'ufficio scolastico provinciale competente.
1. Le commissioni giudicatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un presidente, scelto tra i professori universitari o tra il personale direttivo delle scuole o delle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso;
b) da due membri scelti tra il personale docente con almeno cinque anni di servizio di ruolo e appartenente alle scuole o alle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso.
2. Qualora si determini l'impossibilità di disporre di docenti di ruolo, le nomine possono essere conferite a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini alle materie di concorso; ove ciò non sia possibile, possono essere conferite a persone esperte, membri del comitato di valutazione regionale di cui all'articolo 13.
3. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce i criteri per la selezione o per l'integrazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché l'eventuale costituzione di sottocommissioni.
1. La prova d'esame del concorso è finalizzata all'accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti.
2. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5 dispongono di 45 punti:
a) 40 punti per la prova orale d'esame di cui all'articolo 4, comma 4;
b) 5 punti per la valutazione dei titoli.
3. I candidati che si sono collocati, anche a pari merito, tra i primi trenta posti d'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 10 possono avvalersi del maggior punteggio ottenuto al test di ingresso all'albo di cui all'articolo 11.
4. I titoli sono valutati esclusivamente previo superamento della prova orale d'esame.
5. Superano il concorso i concorrenti che hanno riportato alla prova orale d'esame un punteggio non inferiore a 35/40.
6. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma del punteggio riportato nella prova orale d'esame, nelle valutazioni dei titoli, nonché del punteggio ottenuto al test di ingresso all'albo regionale di cui all'articolo 11.
1. Conseguono le nomine i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione alle cattedre messe a concorso, nonché in relazione alle cattedre o ai posti da assegnare a eventuali dotazioni organiche aggiuntive eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le medesime nomine.
2. Ai docenti nominati è assegnato lo status giuridico di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Ai fini della continuità didattica, i vincitori del concorso non possono godere di alcuna mobilità in istituti di altre regioni e si impegnano a mantenere la residenza nel territorio di espletamento della loro attività per tutta la durata dell'incarico. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui
agli articoli 21 e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Qualora si determini la situazione di cui all'articolo 4, comma 5, l'assegnazione della sede è disposta, con riferimento alle cattedre o ai posti di dotazione organica aggiuntiva disponibili nelle istituzioni scolastiche, secondo l'ordine delle singole graduatorie di merito, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
5. La graduatoria degli idonei ha validità ai fini della copertura delle cattedre o dei posti che si rendano disponibili nei tre anni intercorrenti tra il primo e il secondo bando di concorso successivo, a causa di rinuncia, decadenza o dimissione dei vincitori, e decade trascorsi i tre anni a prescindere da eventuali dilazioni nei tempi di realizzazione dell'intera procedura concorsuale, compresa la pubblicazione della graduatoria di merito.
1. Qualora per le classi di concorso ordinarie o relative a discipline di particolare specializzazione si abbia un numero limitato di candidati, il concorso riserva una quota di partecipazione agli iscritti agli albi di cui all'articolo 10 istituiti in regioni limitrofe.
2. In ogni caso, in relazione al numero delle cattedre o dei posti previsti dai bandi di concorso, non sono assegnabili ai trasferimenti da altre regioni altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.
1. I docenti nominati ai sensi dell'articolo 7 sono assunti con lo status giuridico di docenti ricercatori, per un periodo massimo di tre anni.
2. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, l'assunzione con contratto a tempo determinato del personale docente è trasformata in assunzione definitiva, a tutti gli effetti giuridici, contrattuali, normativi e retributivi, al terzo incarico annuale, previa valutazione meritocratica del servizio prestato, a cura del comitato di valutazione regionale di cui all'articolo 13.
3. Le istituzioni scolastiche promuovono accordi di rete volti a inserire i docenti di cui al comma 1 in progetti di ricerca, sperimentazione e sviluppo, nonché di formazione e aggiornamento, tenuto conto della relativa classe di specializzazione.
4. I docenti che svolgono con merito il proprio servizio e le attività didattiche e di sperimentazione di cui al comma 3 sono assunti a tempo indeterminato e ottengono lo status giuridico di docenti esperti, salvo successive valutazioni inerenti la garanzia e la qualità del servizio prestato, a cura del comitato di valutazione regionale di cui all'articolo 13.
1. Ogni ufficio scolastico regionale istituisce l'albo regionale dei docenti, di seguito denominato «albo», distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. All'albo possono iscriversi i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, e che sono residenti in uno dei comuni del territorio regionale.
2. L'albo contiene le seguenti indicazioni:
a) il voto ottenuto al test di ingresso di cui all'articolo 11;
b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche di avanzamento carriera;
c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo.
3. L'albo è compilato in base al voto ottenuto al test di ingresso di cui all'articolo 11.
4. Le deliberazioni in ordine alle domande di ammissione all'albo sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.
5. Si può essere iscritti a un solo albo.
6. L'albo è comunicato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al presidente della regione, al presidente della provincia, ai sindaci e alle singole istituzioni scolastiche pubbliche e private.
7. Possono esercitare l'attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche, pubbliche, statali e paritarie, nonché private, i docenti iscritti ai relativi albi.
1. Il comitato di valutazione regionale, di cui all'articolo 13, somministra ai docenti dei test omogenei di valutazione, con alcune domande chiave, per verificare la conoscenza e la consapevolezza dei valori, degli scopi, degli obiettivi e dei requisiti generali dell'insegnamento.
2. Il comitato di valutazione regionale valuta in particolare:
a) le aspettative e gli obiettivi che i docenti si pongono, al fine di garantire il raggiungimento degli standard previsti e il possesso delle qualità personali e intellettuali adatte per diventare insegnanti;
b) la conoscenza delle proprie responsabilità future all'interno del sistema d'istruzione e sui metodi da attuare riguardo i bisogni educativi speciali meno diffusi relativi agli alunni disabili;
c) la conoscenza di una vasta gamma di strategie per promuovere l'educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla salute nonché il rispetto delle proprie radici culturali;
d) l'influenza che il sistema valoriale può avere sull'apprendimento degli studenti, influenzando il loro sviluppo fisico, intellettuale, linguistico, culturale ed emotivo;
e) la buona conoscenza delle tecnologie didattiche, sia nell'insegnamento della loro materia sia come supporto del ruolo professionale.
1. Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alla copertura delle «cattedre orario» e di tutte le altre ore di insegnamento, o per lo svolgimento di altre attività coerenti con le finalità didattiche, si provvede con il personale docente non di ruolo, residente nell'ambito regionale, che ha prestato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, assunto con contratto a tempo determinato con la funzione di supplente titolare.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche limitrofe promuovono accordi in rete per lo scambio e per l'utilizzo in comune dei supplenti titolari, per incarichi di un anno, eventualmente rinnovabili.
3. I supplenti titolari svolgono anche supplenze per attività di sostegno, escluse le funzioni normalmente attribuite al personale educativo ausiliare.
4. Gli uffici scolastici provinciali provvedono all'istituzione di un elenco del personale non di ruolo in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
1. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca provvede a stabilire le modalità di composizione di un Comitato nazionale di valutazione che valuta gli standard professionali, con riferimento agli obiettivi definiti nella fase iniziale, e che interviene, a livello consultivo, sulle questioni dello stato giuridico relativo al reclutamento e alla formazione iniziale e in servizio dei docenti e per la conferma e il passaggio di ruolo, previsti all'articolo 9, nonché per l'iscrizione all'albo.
2. Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del comma 1, relative alle istituzioni formative, sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo a livello regionale, per il 100 per cento dei posti pianificati annualmente ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
1. Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal triennio 2009-2011, mediante assoggettamento a un'imposta sostitutiva del 20 per cento delle plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2009.
2. L'incremento di cui al comma 1 è finalizzato all'attuazione delle finalità previste dalla presente legge.
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