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PDL 1478

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1478



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO MERLO

Disciplina dello svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati

Presentata il 10 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I «rave party» sono manifestazioni musicali molto spesso illegali organizzate in tutto il mondo all'interno di aree industriali abbandonate o in spazi aperti, della durata di una notte o anche di alcuni giorni (in tale ultimo caso sono solitamente definiti «teknival») e sono caratterizzati dalla presenza di più «sound system» (cioè diffusori sonori installati su camion). Il termine proviene dalla parola inglese «rave» che letteralmente significa «delirio», ma che in senso più ampio sta a indicare la voglia comune di svincolarsi da regole e convenzioni socialmente imposte, la ricerca di una libertà totale fisica e mentale che si esprime attraverso il ballo e anche attraverso il consumo di droghe. Ecco perché sarebbe forse più preciso definirli «free party»: il termine «free» infatti, non si riferisce soltanto al fatto che l'accesso a queste manifestazioni è gratuito, ma soprattutto al principio di totale libertà rispetto a qualunque regola e convenzione. In alcuni Paesi europei come la Francia, i Paesi Bassi, la Svizzera, il Belgio e la Germania, le autorità governative hanno cercato di arginare e di rendere controllabile il fenomeno rendendo queste manifestazioni legali ma, ciononostante, ancora oggi continuano ad essere organizzati party illegali in tutto il mondo. Tuttavia negli ultimi anni da fenomeno di controcultura «underground» i rave party si sono lentamente trasformati in un fenomeno diffuso e in una realtà per molti giovani appartenenti a diverse classi sociali e la progressiva manovra di mediatizzazione attuata dai governi ne ha determinato la morte, poiché ha svuotato queste manifestazioni del loro significato originario: oggi i rave party rischiano di divenire nell'immaginario collettivo poco più che enormi «supermercati della droga» e gli ideali di collettività, unità e libertà originari si stanno lentamente perdendo.
      Nel 2002 in Francia è stato emanato un decreto di applicazione di una legge del 2001 (cosiddetta «legge Mariani»), che vieta l'organizzazione di rave party, senza l'autorizzazione dei prefetti locali, non consente il raduno di oltre 250 persone e prevede in caso contrario il sequestro dell'impianto e conseguenze penali per gli organizzatori. La norma prevede anche il dispiegamento di agenti o, nei casi giudicati pericolosi per la pubblica sicurezza, il divieto di adunarsi.
      Anche in Italia, dopo i numerosi rave party dell'estate 2007 e i conseguenti disagi per la popolazione, si è fatta numerosa la schiera di coloro che chiedono un'analoga legislazione.
      Recentemente, infatti, alcuni raduni di questo genere hanno generato profonda preoccupazione nelle popolazioni locali creando forti disagi con problemi non indifferenti di ordine pubblico.
      Con la presente proposta di legge si intende disciplinare un fenomeno che non può più essere appaltato alla pura casualità e all'improvvisazione organizzativa e logistica. È necessario prevedere norme che subordinino l'organizzazione dei rave party alla preventiva autorizzazione del questore, in accordo con il comune che ospita gli eventi: è questo non per comprimere l'indispensabile pluralismo culturale, aggregativo e sociale ma, al contrario, per incanalarlo lungo i binari di precise disposizioni legislative capaci di garantire innanzitutto l'incolumità delle persone e la salvaguardia dell'ambiente circostante.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai raduni a carattere musicale, denominati «rave party», organizzati in spazi, aperti o chiusi, non predisposti per il pubblico spettacolo, a cui partecipano oltre 250 persone, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti, a causa dell'assenza o dell'insufficienza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

Art. 2.

      1. I raduni di cui all'articolo 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si svolgono.
      2. La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno trenta giorni prima dello svolgimento del raduno al competente ufficio della questura, deve contenere:

          a) l'indicazione del luogo e della durata del raduno;

          b) l'indicazione del numero previsto dei partecipanti;

          c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

          d) il rispetto delle misure di cui all'articolo 3, assunte in accordo con il comune dove si svolge il raduno;

          e) le generalità e la firma dei rappresentanti dell'associazione, comitato o altra formazione che organizza il raduno.

Art. 3.

      1. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui all'articolo 1, e per garantire la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori devono assicurare, in accordo con il comune competente:

          a) la presenza di un presidio medico di primo soccorso adeguatamente attrezzato;

          b) un servizio antincendio;

          c) idonea fornitura di acqua potabile.

      2. Gli organizzatori di cui al comma 1 assicurano, altresì, le condizioni igieniche e predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo dove si svolge il raduno.

Art. 4.

      1. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, il comune competente fissa i limiti dell'intensità del volume della musica, le modalità di uso delle luci stroboscopiche e l'impiego di luci laser che devono essere rispettati nello svolgimento del raduno di cui all'articolo 1. L'eventuale uso di fumogeni non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive.

Art. 5.

      1. Il questore competente, nel caso di mancata richiesta o di omissione dei dati previsti all'articolo 2, comma 2, ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblici, può vietare il raduno di cui all'articolo 1.
      2. Al fine di individuare le misure più idonee a garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e di tutela ambientale, il questore competente può, altresì, stabilire modalità diverse per lo svolgimento del raduno rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, provvedendo, ove necessario, a individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento dell'evento.

Art. 6.

      1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, e l'eventuale risarcimento dei danni, si applica la sanzione del sequestro provvisorio degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno di cui all'articolo 1.


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